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Divorzio di separazione non potrà mai differenziar da quello di scioglimento quanto agli effetti civili se non in quanto nel secondo caso il Marito deve restituir il Capital della Dote, e nell'altro pagarne Solamente il Prò.
Ciò premesso ne viene per legittima necessaria conseguenza che alla divorziata, come sopra, non competiva altra azion che quella del Prò di sua Dote, locchè del 1782. fu brevemente accennato anche dai Consultori. Su qual base di giustizia era dunque piantata la pretesa delle divorziate di voler un alimento oltrepassante il prò della loro Dote, che da esse si spingeva talvolta sino al terzo delle rendite del Marito? Questa era una patentissima ingiustizia quand'anco si avesse voluto giudicar solamente da simili a simili. Una Moglie abbandonata dal Marito quale faccia voto solenne di castità, non ha altra azion che della sua Dote. La Moglie di un confiscato per delitti non ha altra risserva nei beni del marito che quella di sua Dote. Una Moglie che perde il Marito per morte naturale, di cui essa sia all'atto incolpabile non può pretender più della sua Dote, e in questi casi perde il terzo della medesima se siasi sposata nell'età stabilita dalle Leggi.
E una Donna, che ripudiava il Marito col pretesto di Divorzio di sola separazion, rovinoso all'ecconomia del Marito, ed ai Figlioli, che restavano a solo di lui peso dovea aver il premio di un alimento superior alla sua Dote? Più ancora: se la moglie si lamenta d'aver mala compagnia dal Marito, il pressidio addittato dalla Legge 1353.4. Novembre è quello dell'assicurazion di sua Dote, e questo Atto aveva sempre in ventre la condizione espressa ad hoc se
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