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XIII


lora; ma un reo costume, avvalorato persino dalle leggi moderne, avea vinto la natura.

Più: questo metodo urtava anche coi principj di umanità, e religione contemplati dall’altra antica legge Veneta, che vietava al figlio di chiamar in giudizio il padre se prima non era stata fatta la cognizione da tre confidenti del corpo di quattro.

Non utilità, perchè questi memoriali eran sempre accolti. A dir il vero chi ha una legitima autorità di permetter dovrebbe virtualmente aver ancor quella di negar. Ma come avrebbero potuto i Capi esercitar il diritto della negativa, se questi tepidi Moderatori l’avean fiscata a se stessi col voler che libero esser dovesse all'uno, e all'altro sesso di produrre li rispettivi riccorsi alle Curie? E se una tal libertà non poteva esser tolta, perchè intrigarla coll'obbligo di dimandarne il permesso?

Piano, mi si vorrà forse risponder. L'ottenimento di questo permesso, in primo luogo era condizionato al solo caso vi concorressero ragioni canoniche: Secondariamente al momento di tali riccorsi dovevano i Capi instituir un processo d'inquisizione col rito per riconoscer se trà i motivi ve ne fossero alcuni per diverso riguardo appartenenti alla potestà laica per esser vindicati dalla stessa, e questa inquisizione doveva estendersi alla depravazion de' Costumi, sopra le ree direzioni, e sopra qualunque altra persona, che con apposite seduzioni e cooperazioni avesse promossa, o coltivata la disunione de' coniugi, e finalmente sopra gli Avvocati.

Quanto alla prima, vedremo al § 12 quali fossero le ragioni canoniche. Ma com'era possibile fame una legal cognizione al momento della


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