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XXV


possit alere cum familia. Non sempre un Marito tende a povertà per sole accidentali vicende, ma ancora per viziosa condotta, da cui derivi la mala compagnia della Moglie. Nonostante non solo i figliuoli innocenti, ma allo stesso reo Marito partecipa del frutto della Dote.

Aggiongasi per colmo dell'oppressione il mettodo di quelle visite domiciliari, per cui un Marito di ogni condizion, e professione era astretto a dover produre non solo in faccia al Giudice, ed alla parte interessata, ma a tutto il paese col mezzo delle stampe e l'intiero suo asse attivo, e passivo, onde il dispotismo del Giudice ordinario potesse detterminar l'alimento alla Moglie, senza alcuna misura di legge, o di similitudine, ma manu regia & arbitrio suo.

Le obbligazioni degli Uomini sin'ora sono derivate da due soli fonti, ex contractu, o quasi, ex delicto, o quasi. Se c'era un apposito contratto per accrescer l'alimento alla divorziata oltre i limiti della sua Dote, fiat: se c'era delitto, si è veduto al § 9. che il castigo dovea dipender da un processo, e dall'autorità, che lo avea incoato, e mai dalla civile con pena pecuniaria annuale, e finalmente come potevansi involger gli innocenti Figlioli nella pena di un delitto proprio personale del Padre?

Ma i Giudici Civili che o non sapevano le Leggi, o gustavano troppo quel dispotismo, per cui le disprezzavano, e la ignoranza, o impudenza di taluno degl'Avvocati del Foro Laico, che ho sentito più volte a chiamar col titolo di incendiarj combinavano a meraviglia a far sortire i più stravaganti giudizi.

Quanto più giustamente fu stabilito nel 1783. in un limitrofo stato che al momento della se-


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