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XIX


nar l'economia del marito con gli Alimenti. V. §. 15.

Lodevole perciò era la direzion solita tenersi dal marito coll'annotar negli Atti della Curia un Costituto in cui accennando succintamente l'insufficienza delle imputazioni capitolate dalla moglie chiudeva col pienamente rimettersi alla Curia, la quale incariva il suo Fiscal di opponersi al Divorzio, nel che era compatibile se non si riscaldava molto, e nasceva la Sentenza locum fuisse, et esse Divortio, ac separationi thori, et cohabitationis maritalis inter N. N., et husque ressultantibus, et usquequo eorumdem animi per Sacramentorum frequentiam, quam eis serio injungit in Dominio reconcilientur. Belle parole, ma migliori se fossero state accompagnate da un precetto della Curia, e della Potestà laica di passar in luogo di Clausura, almeno per cinque anni.

§. 14.


Ma ben longi da un poco di mortificazione, e di freno, la Sentenza della Curia apriva l'adito a nuove scene di libertinaggio, e d'ingiustizia. Prononciato il definitivo Giudizio Ecclesiastico, la moglie usciva gloriosa, e trionfante dal Conservatorio, ed era abilitata dalla legge a piantar il suo domicilio o nella casa paterna, che non quadrava alle viste delle Divorziate, o in quella di qualche prossimo Congionto, che parimenti non era aggradita, o finalmente di qualche altra onesta famiglia, sempre, si diceva, di intelligenza de' mariti, i quali sazj di tutto il giro delle cose precedenti si può ben creder che non


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