Codice cavalleresco italiano/Libro III/Capitolo VI

A chi non è concesso o è interdetto l’onore delle armi

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A chi non è concesso o è interdetto l’onore delle armi
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VI.

A chi non è concesso o è interdetto l’onore delle armi.

Nota. — Fino dai tempi più remoti, la Società concesse di trattare le questioni d’onore con le armi ai soli uomini liberi, ai cavalieri di nascita e a coloro che per l’educazione, l’intelligenza e la bravura, sollevandosi dalla classe del semplice onest’uomo si posero allo stesso livello del gentiluomo, per la conseguita posizione sociale: tenendo fermo il principio, che le questioni d’onore devono essere trattate solo da persone eminentemente onorate. Da ciò, quella lunga serie di eccezioni e d’interdizioni al [p. 129 modifica]duello, per le quali le leggi cavalleresche negano, ai non onesti nel più ampio senso della parola, ogni sorta di riabilitazione. Per cui, non costituirà un precedente di diritto la concessione fatta, per male intesa generosità, da un gentiluomo di battersi con un interdetto, al quale resta sempre negato l’onore delle armi.

Un gentiluomo non deve battersi con chicchessia; e con ragione non vorrà scendere sul terreno, per misurarsi con un uomo non onesto e privo di onore. Si ricordi che la vera forza d’animo e il vero coraggio, stanno appunto nel non piegare davanti ad un mascalzone, o ad un ladro, che insulta od aggredisce per avere da un gentiluomo la patente di persona da bene.

È dovere, perciò, dei padrini di scandagliare accuratamente l’onorabilità dell’avversario, specialmente se poco conosciuto; senza dimenticare che il miglior termometro delle qualità morali di lui, sono in generale coloro che lo rappresentano.

Se lo assistono persone conosciutissime, la reputazione delle quali non ammette dubbi di sorta, i padrini della parte avversaria possono limitare l’indagine. L’onorabilità dei mandatari sarà arra sicura di quella del rappresentato.

Se i rappresentanti, o i testimoni della controparte, non sono conosciuti dal primo o dai rappresentanti, non si dimentichi che nessuna precauzione è sufficiente, specialmente se gli avversari non esercitano professioni ben determinate; e non si dimentichi che bisogna procedere circospetti e sapere con chi si ha da fare, per non crearsi dispensatori di brevetti di cavalleria. Le indagini quindi verranno estese anche ai rappresentanti.

Bisogna diffidare particolarmente degli stranieri, che da poco dimorano nel nostro paese; per cui, tutte le volte che si avrà per avversario uno straniero, non ben conosciuto, i rappresentanti pregheranno quelli della controparte, di far porger loro dagli agenti diplomatici del paese, al quale appartiene l’antagonista, tutte quelle indi[p. 130 modifica]cazioni che sono necessarie per stabilire chiaramente l’onorabilità dello straniero. Quindi:

ART. 237.

Non è concesso l’onore delle armi allo straniero, che si rifiuta di dare sul conto proprio tutte le informazioni richieste.

ART. 238.

Lo straniero che si rifiuta, o si oppone in un modo qualunque a che vengano forniti gli schiarimenti richiesti, se offeso, gli sarà negata la riparazione cavalleresca; se offensore, verrà deferito al Tribunale penale, quando la natura dell’offesa lo consenta.

Nota. — È tra le regole cavalleresche di tutti i paesi di conformarsi alle leggi e alle consuetudini d’onore di chi ci ospita. Così, uno straniero che avesse la pretesa di imporre in Italia condizioni o armi, che dal nostro Codice penale, e dalle nostre consuetudini cavalleresche non sono riconosciute legali, rischierebbe di vedersi rifiutare una giusta soddisfazione d’onore.

Dal canto nostro, per cortesia di ospitalità e non per obbligo, potremo accondiscendere ad alcune tolleranze; ma non concederemo mai più di quanto cavallerescamente e senza compromettere la nostra situazione potremo accordare.


Le eccezioni e le interdizioni nel duello si possono esporre sotto tre punti di vista differenti, e cioè:

1° delle persone alle quali è assolutamente negato l’altissimo onore delle armi, essendone indegni;

2° delle persone esonerate dal duello;

3° delle persone tra le quali non può aver luogo il duello.

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ART. 239.

L’onore delle armi è vietato, se offensore o provocatore, al gentiluomo divenuto indegno di tale qualità; e cioè:

a) a chi vende il proprio onore ed il proprio braccio, costituendosi responsabile degli atti altrui, o fattosi paladino delle altrui pretese (De Rosis, III, 25°).

b) a chi avesse percosso il padre, la madre, la donna, il vecchio o lo storpio;

c) a chi non avesse soddisfatto in tempo opportuno un debito d’onore e ai giuocatori di mestiere;

Nota. — Tra i debiti d’onore sono compresi: la dovuta mercede al maestro d’armi che preparò al duello, anche se questo non ebbe effetto, o fu di svantaggio al debitore; il rimborso delle spese ai rappresentanti, ai giudici d’onore e l’emolumento devoluto al medico che assistette al duello1. [p. 132 modifica]

Non costituiscono debito d’onore le somme e le cose pretese al seguito delle cosidette scommesse. Perchè la scommessa abbia valore anche nel campo cavalleresco è indispensabile che all’atto dell’impegno, o subito dopo questo, le parti interessate versino o garantiscano in modo efficace la posta pattuita, affinchè la parte vincente non venga eventualmente defraudata dalla soccombente. Quando la posta non è stata garantita efficacemente, o non è stata versata, non sussiste scommessa, perchè colui che non possiede potrebbe tentare la sorte, nella speranza di vincere, pur sapendo di non poter pagare in caso di perdita. Inoltre, non può sussistere scommessa, se le condizioni di probabilità non sono eguali per le parti contraenti. Il più delle volte la proposta di scommessa racchiude in sè tutti gli elementi della truffa.

Ed è truffaldino colui che, credendo di avere in mano tanto quanto basta per vincere, propone o accetta una scommessa colla certezza di guadagnare la posta. Esso non differisce dal baro che giuoca con le carte segnate (v. articolo 10).

Così giudicarono i giurì d’onore: Milano 4 marzo 1893 presidente Gelli; Milano 17 settembre 1899 presidente Cingia; Torino 5 agosto 1905; Bologna 5 novembre 1907.

d) all’offensore indebitato con il suo avversario per non aver effettuato il pagamento alla scadenza convenuta; ovvero si rifiutasse di aderire alla [p. 133 modifica]chiesta del creditore, di assicurare in modo efficace il pagamento del debito, qualora la scadenza fosse posteriore al duello (v. art. 241, lettera i).

e) a chi per ragioni che ledono l’onore, fosse stato escluso da un club o circolo, da un reggimento, corpi od associazioni;

Nota. — Non essere ammessi (bocciati) in un Club, non significa esserne stati esclusi o espulsi. Per essere ammessi è necessario riescire accetti a tutti i componenti e quindi basta incontrare l’antipatia di due o tre di essi per restarne scartati. Che detti voti si fondano essenzialmente sulla simpatia, lo dimostra il fatto, che alcune volte, persone di sospettata onorabilità vengono ammesse, o escluse oggi per essere riammesse domani; mentre altre onorabilissime non furono mai accettate.

f) a coloro che sono sotto l’imputazione di aver mancato all’onore, o di aver commesso un reato, o permesso di mancare alle regole cavalleresche, o alle condizioni pattuite in uno scontro, o che avessero inserito o lasciato inserire nei verbali di una vertenza d’onore cose contrarie alla verità;

Nota. — Manca all’onore chi accetta di rappresentare una parte contro chi precedentemente lo rappresentò o fu da lui rappresentato. Tra rappresentato e rappresentante devono correre od essere corsi tali rapporti di confidenza e di reciproca fiducia da escludere a priori la necessità di dimostrare quanto sia obbrobrioso rivolgersi per interesse privato, o per altro non lodevole movente, contro chi per la qualità di rappresentante o di rappresentato ha dovuto per onestà cavalleresca confidare spesso cose delicatissime, che altrimenti non avrebbe confidato. Ed il fatto di rappresentare un amico o di essere da lui rappresentato in una vertenza è favore sì grande che solo un pazzo, o un anormale possono porre in oblìo.

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g) a chi si fosse lasciato insultare da un gentiluomo senza chiederne la dovuta riparazione; o avesse lasciato insolute altre vertenze d’onore, senza giusto e provato motivo (G. d’On. Milano, 6 febbraio 1802).

Nota. — Questo articolo non si applica a coloro i quali furono ingiuriati gratuitamente, o senza alcun motivo provocati da qualsiasi persona per un secondo fine. E così i giudici di un tribunale o giuria d’onore provocati od offesi per ragioni attinenti alla loro missione di giudici. Che anzi, i provocatori o gli offensori in tal caso perdono la qualità di gentiluomini (Corte d’onore, Firenze, 1889). Se fosse altrimenti, si renderebbe impossibile la missione del giudice d’onore, chiamato sovente a impedire che due o tre mascalzoni, veri briganti dell’onore, mascherati da gentiluomini, associatisi, abbiano a perpetrare atti criminosi e anticavallereschi a danno di un vero e provato gentiluomo2.

h) a chi in qualità di combattente o di testimonio si fosse comportato male sul terreno, violando le leggi cavalleresche;

i) a chi è accusato di baratteria;

k) a chi avesse impegnato o venduto a suo profitto oggetti o cose, che gli erano stati affidati;

l) all’inabilitato per azioni indecorose e allo interdetto, anche se l’interdizione sia stata pronunziata esclusivamente per vizio di mente, congenito o acquisito non monta;

Nota. — L’interdetto si considera come [p. 135 modifica]cavallerescamente incapace; ma deve considerarsi irresponsabile delle proprie azioni, se l’interdizione dipende da vizio di mente. E perciò, se provoca od offende, potrà essere trattato, tutt’al più, come un bambino incosciente. Un parente stretto, se lo crede, può rilevare cavallerescamente le offese non provocate dirette contro l’interdetto.

m) a coloro, che sul terreno, coll’arme in mano avessero ritirato l’offesa;

n) a chi notoriamente vive a spese di una donna, che non sia stretta sua parente;

o) a chi avesse compromesso con confidenze l’onore di una donna, dalla quale ebbe o cercò favori;

Nota. — Non compromette l’onore di una donna il primo che in una vertenza confida ai propri rappresentanti la verità dei fatti. Ma i rappresentanti mancherebbero all’onore, se codeste doverose informazioni ripetessero anche dinanzi ad un giurì. Si tenga presente che i «si dice» non sono una prova.

p) a chi tentasse comunque di far ricadere la responsabilità della turbata pace domestica sulla donna della quale ebbe o cercò i favori;

Nota. — Ed infatti nulla di più abietto, di più osceno si può immaginare dell’uomo che, dopo aver fatto «l’incantatore», tentando di sedurre o dopo aver sedotto una donna, si atteggia a vittima involontaria di costei. L’uomo che ha ottenuto i favori di una donna deve sentire tutta la responsabilità che si è assunta e subirne le conseguenze. Se non lo fa, dimostra di essere un amorale e peggio.

q) a chi tentasse comunque eccepire la facoltà cavalleresca del marito tradito, adducendo la tardività nella richiesta della riparazione, o la indegnità cavalleresca dell’offeso; [p. 136 modifica]

Nota. — Chi eccepisce comunque il diritto nel marito tradito di ottenere una riparazione dà prova di una codardia che rasenta l’abbiezione, e di non sentire il pudore di assumersi la responsabilità di aver distrutto una famiglia. Meno dispregevole di questi è il ladro, il quale in ogni sua impresa mette in giuoco la vita e la libertà.

r) a chi avesse mancato alla parola d’onore;

Nota. — Gli impegni non mantenuti, anche se eventualmente confermati con la parola d’onore, non costituiscono nel senso cavalleresco infrazione alla parola data, quando l’adempimento di essi sia sottoposto al concorso della volontà altrui (C. d’O. Bari, 3 maggio 1922).

s) a chi fosse sotto giudizio penale, o avesse subìto una condanna penale per ragioni che intaccano l’onore;

Nota. — È fuor di dubbio che coloro, i quali non godono buona riputazione, non devono godere dell’onore delle armi, anche se a loro carico non siasi potuto stabilire o provare i fatti, che pur sono nel dominio del pubblico. Ma ha da essere provata la disistima generale.

Così, sarà ritenuto incapace di trattare una vertenza d’onore colui, contro il quale pende giudizio per un reato comune, come: appropriazione indebita, truffa, calunnia, ecc. E quando un’ordinanza della Camera di consiglio ne lo assolvesse, è indispensabile che un giurì d’onore gli restituisca con un verdetto esplicito quei diritti che l’imputazione di reato avevagli tolto. Ciò è indispensabile, perchè vi sono azioni che, pure non essendo perseguibili dal Codice penale, lo possono essere dalle leggi d’onore, il quale pretende, ed a ragione, che i suoi campioni sieno esenti da qualsiasi macchia.

t) a chi, essendo dedito all'ubbriachezza, [p. 137 modifica]commette scandali ed eccessi, o tratta abitualmente con persone pregiudicate;

u) a chi avesse mentito; tranne il caso che ciò fosse avvenuto per salvare l’onore o la vita altrui o la reputazione di una donna;

v) a chi avesse fatto la spia o tradito l’amico, riportando discorsi o confidenze che avessero prodotti guai;

Nota. — Non sono spie il parente o l’amico, i quali riferiscono al parente o all’amico un discorso calunnioso, che possa in un modo qualunque intaccare l’onore e la reputazione del parente o dell’amico.

In simili casi è obbligo dell’amico e del parente di rendere immediatamente edotta la persona interessata delle voci calunniose che circolano a suo danno, o del discorso fatto a carico della sua reputazione.

Ad evitare contestazioni, sarà bene che colui che ha udito il discorso lesivo alla onorabilità del parente o dell’amico: o che raccolse voci calunniose contro l’uno o contro l’altro, prevenga chi tenne il discorso offensivo, o chi riportò le voci calunniose, che riferirà all’interessato quanto udì, onde possa intervenire per la tutela della propria onorabilità. Sarà opportuno di fare questa dichiarazione alla presenza dei testimoni, affinchè i fatti narrati non abbiano ad essere negati o, in seguito, alterati.

Inoltre, non merita la qualifica di spia il parente o l’amico del marito ingannato, che lo rende consapevole del tradimento della moglie, o delle chiacchiere che su tale argomento si fanno.

La cosa lungamente discussa, se non trovò pochi oppositori, ebbe favorevoli le autorità in materia cavalleresca.

x) all’usuraio; per usuraio s’intende colui che [p. 138 modifica]esercita il mestiere dell’usura e che presta danaro a un tasso assai superiore a quello che, date le stesse circostanze di luogo, di tempo e di mercato del denaro, verrebbe richiesto da persone oneste;

y) all’aggressore; tranne il caso che l’aggressione sia stata provocata da turbata pace domestica;

Nota. — Non costituisco aggressione nel senso cavalleresco la via di fatto per reazione ad una offesa precedente, attuata al momento in cui si ebbe la certezza di essere stati calunniati, perchè vi manca la premeditazione, mentre vi è l’elemento provocatorio.

C. d’O. Bari, presidente Gelli, in vertenza De Liso. Maggio 1922.

z) a chi, effettuando l’offesa, si celò sotto il nome dell’anonimo;

ab) a chi non difese il compagno in un’aggressione o lotta qualunque;

ac) a chi non prese le difese della donna, che era in sua compagnia;

ad) al padrone di casa, o all’ospite, che avesse tradito i più sacri doveri dell’ospitalità;

Nota. — Una delle azioni più gravi ed infamanti — moralmente — un’azione che macchia, che sporca e avvilisce e rende l’uomo più odioso nella società, è questa: «turbare la pace della fanciulla, figlia dell’ospite; che ha accolto nella casa dell’amicizia e della confidenza il corruttore della fanciulla. Se poi la fanciulla era minorenne, la turpitudine tocca tali profondi abissi della immoralità umana ove non basta che giunga il Codice penale» (Rastignac (avv. Morello), Perorazione nel processo Murri).

ae) a chi ha calunniato; [p. 139 modifica]

af) a chi, trovandosi implicato in una questione d’onore, sia come testimone, sia come amico di uno dei combattenti, avesse scientemente suggerito cattivi consigli, pei quali l’onore dell’amico avesse scapitato;

ag) al libellista;

Nota. — Per libellista nel senso cavalleresco non s’intende solo colui che scrive o stampa in altrui diffamazione; ma anche quegli che per animosità o proprio interesse scrive o stampa offese o calunnie contro i rappresentanti o contro i giudici di una vertenza d’onore, nella quale il libellista si trovò direttamente o indirettamente interessato.

ah) a chi, interessato comunque in una vertenza, mandasse a sfidare, o provocasse comunque l’arbitro o un giudice d’onore per la cosa da essi giudicata (G. d’On. Milano, 20 novembre 1900).

I suddetti individui, essendo a loro preclusa la via dei gentiluomini, tutte le volte che si riterranno offesi da chi ha conservato la capacità cavalleresca, faranno appello alla Corte d’onore o, a seconda dei casi, al Tribunale ordinario, ai quali dovranno ricorrere pure i gentiluomini offesi da una persona appartenente alla categoria degli indegni.

Note

  1. Si consulti il Manuale del duellante del Gelli, 2° ediz. Hoepli, a pag. 179. — Oltre ai doveri, i medici che assistono un duellante, hanno qualche diritto. Il medico che si è incomodato pel duellante, per assistere il quale può aver trascurato altri impegni proficui; che per recarsi sul terreno avrà speso alcune lire in medicine, cotone, aghi, bende, ecc., ha il diritto di essere almeno rimborsato delle spese vive, perchè il medico non ruba, nè fabbrica danari.
         L'abitudine porta che il duellante non ferito rimborsa le spese vive del medico suo, e gli deve riconoscere l’incomodo.
         Il duellante ferito ha verso il medico gli stessi obblighi dell’avversario, l’assistenza sul terreno e... la cura.
         I prezzi dei maestri di scherma per la preparazione del duello, mutano col mutare del maestro, della città, della... chiaroveggenza del duellante, e specialmente dell’onestà di chi deve impartire la lezione suprema. I patti chiari fatti prima, risparmiano sorprese molto sgradevoli, se il maestro non è di quei pochi onesti, che tutti stimano ed onorano. Qui è opportuno ricordare la sentenza del Pretore del I Mandamento di Bologna, sig. Randaccio, nella causa tra il maestro Ajazzi e il sig. Colognesi, una sentenza veramente degna di essere conosciuta per la serietà della giustizia e il buon senso di chi la emise. Vi si statuisce: «Essere illecita la domanda per via civile del pagamento di lezione a duello». Quindi la necessità, di stabilire prima il prezzo delle lezioni.
         Ai rappresentanti e ai giudici d’onore, rimborsate le spese, chi lo può, offre un ricordo modesto. Ciò è nelle consuetudini dei più.
  2. Nei casi f), g), h), e nei consimili è necessario avere la prova in mano, altrimenti si costituiscano i rappresentanti e si faccia poi la eccezione, invocando il giudizio di un giurì.