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Libro terzo 131
ART. 239.

L’onore delle armi è vietato, se offensore o provocatore, al gentiluomo divenuto indegno di tale qualità; e cioè:

a) a chi vende il proprio onore ed il proprio braccio, costituendosi responsabile degli atti altrui, o fattosi paladino delle altrui pretese (De Rosis, III, 25°).

b) a chi avesse percosso il padre, la madre, la donna, il vecchio o lo storpio;

c) a chi non avesse soddisfatto in tempo opportuno un debito d’onore e ai giuocatori di mestiere;

Nota. — Tra i debiti d’onore sono compresi: la dovuta mercede al maestro d’armi che preparò al duello, anche se questo non ebbe effetto, o fu di svantaggio al debitore; il rimborso delle spese ai rappresentanti, ai giudici d’onore e l’emolumento devoluto al medico che assistette al duello1.
  1. Si consulti il Manuale del duellante del Gelli, 2° ediz. Hoepli, a pag. 179. — Oltre ai doveri, i medici che assistono un duellante, hanno qualche diritto. Il medico che si è incomodato pel duellante, per assistere il quale può aver trascurato altri impegni proficui; che per recarsi sul terreno avrà speso alcune lire in medicine, cotone, aghi, bende, ecc., ha il diritto di essere almeno rimborsato delle spese vive, perchè il medico non ruba, nè fabbrica danari.
         L'abitudine porta che il duellante non ferito rimborsa le spese vive del medico suo, e gli deve riconoscere l’incomodo.
         Il duellante ferito ha verso il medico gli stessi obblighi dell’avversario, l’assistenza sul terreno e... la cura.
         I prezzi dei maestri di scherma per la preparazione del duello, mutano col mutare del maestro, della città, della... chiaroveggenza del duellante, e specialmente dell’onestà di chi deve impartire la lezione suprema. I patti chiari fatti prima, risparmiano sorprese molto sgradevoli, se il maestro non è di quei pochi onesti, che tutti stimano ed onorano. Qui è opportuno ricordare la sentenza del Pretore del I Mandamento di Bo-