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130 Codice cavalleresco italiano


cazioni che sono necessarie per stabilire chiaramente l’onorabilità dello straniero. Quindi:

ART. 237.

Non è concesso l’onore delle armi allo straniero, che si rifiuta di dare sul conto proprio tutte le informazioni richieste.

ART. 238.

Lo straniero che si rifiuta, o si oppone in un modo qualunque a che vengano forniti gli schiarimenti richiesti, se offeso, gli sarà negata la riparazione cavalleresca; se offensore, verrà deferito al Tribunale penale, quando la natura dell’offesa lo consenta.

Nota. — È tra le regole cavalleresche di tutti i paesi di conformarsi alle leggi e alle consuetudini d’onore di chi ci ospita. Così, uno straniero che avesse la pretesa di imporre in Italia condizioni o armi, che dal nostro Codice penale, e dalle nostre consuetudini cavalleresche non sono riconosciute legali, rischierebbe di vedersi rifiutare una giusta soddisfazione d’onore.

Dal canto nostro, per cortesia di ospitalità e non per obbligo, potremo accondiscendere ad alcune tolleranze; ma non concederemo mai più di quanto cavallerescamente e senza compromettere la nostra situazione potremo accordare.


Le eccezioni e le interdizioni nel duello si possono esporre sotto tre punti di vista differenti, e cioè:

1° delle persone alle quali è assolutamente negato l’altissimo onore delle armi, essendone indegni;

2° delle persone esonerate dal duello;

3° delle persone tra le quali non può aver luogo il duello.