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136 Codice cavalleresco italiano


Nota. — Chi eccepisce comunque il diritto nel marito tradito di ottenere una riparazione dà prova di una codardia che rasenta l’abbiezione, e di non sentire il pudore di assumersi la responsabilità di aver distrutto una famiglia. Meno dispregevole di questi è il ladro, il quale in ogni sua impresa mette in giuoco la vita e la libertà.

r) a chi avesse mancato alla parola d’onore;

Nota. — Gli impegni non mantenuti, anche se eventualmente confermati con la parola d’onore, non costituiscono nel senso cavalleresco infrazione alla parola data, quando l’adempimento di essi sia sottoposto al concorso della volontà altrui (C. d’O. Bari, 3 maggio 1922).

s) a chi fosse sotto giudizio penale, o avesse subìto una condanna penale per ragioni che intaccano l’onore;

Nota. — È fuor di dubbio che coloro, i quali non godono buona riputazione, non devono godere dell’onore delle armi, anche se a loro carico non siasi potuto stabilire o provare i fatti, che pur sono nel dominio del pubblico. Ma ha da essere provata la disistima generale.

Così, sarà ritenuto incapace di trattare una vertenza d’onore colui, contro il quale pende giudizio per un reato comune, come: appropriazione indebita, truffa, calunnia, ecc. E quando un’ordinanza della Camera di consiglio ne lo assolvesse, è indispensabile che un giurì d’onore gli restituisca con un verdetto esplicito quei diritti che l’imputazione di reato avevagli tolto. Ciò è indispensabile, perchè vi sono azioni che, pure non essendo perseguibili dal Codice penale, lo possono essere dalle leggi d’onore, il quale pretende, ed a ragione, che i suoi campioni sieno esenti da qualsiasi macchia.

t) a chi, essendo dedito all'ubbriachezza, com-