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138 | Codice cavalleresco italiano |
esercita il mestiere dell’usura e che presta danaro a un tasso assai superiore a quello che, date le stesse circostanze di luogo, di tempo e di mercato del denaro, verrebbe richiesto da persone oneste;
y) all’aggressore; tranne il caso che l’aggressione sia stata provocata da turbata pace domestica;
Nota. — Non costituisco aggressione nel senso cavalleresco la via di fatto per reazione ad una offesa precedente, attuata al momento in cui si ebbe la certezza di essere stati calunniati, perchè vi manca la premeditazione, mentre vi è l’elemento provocatorio.
C. d’O. Bari, presidente Gelli, in vertenza De Liso. Maggio 1922.
z) a chi, effettuando l’offesa, si celò sotto il nome dell’anonimo;
ab) a chi non difese il compagno in un’aggressione o lotta qualunque;
ac) a chi non prese le difese della donna, che era in sua compagnia;
ad) al padrone di casa, o all’ospite, che avesse tradito i più sacri doveri dell’ospitalità;
Nota. — Una delle azioni più gravi ed infamanti — moralmente — un’azione che macchia, che sporca e avvilisce e rende l’uomo più odioso nella società, è questa: «turbare la pace della fanciulla, figlia dell’ospite; che ha accolto nella casa dell’amicizia e della confidenza il corruttore della fanciulla. Se poi la fanciulla era minorenne, la turpitudine tocca tali profondi abissi della immoralità umana ove non basta che giunga il Codice penale» (Rastignac (avv. Morello), Perorazione nel processo Murri).
ae) a chi ha calunniato;