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Libro terzo | 135 |
mente incapace; ma deve considerarsi irresponsabile delle proprie azioni, se l’interdizione dipende da vizio di mente. E perciò, se provoca od offende, potrà essere trattato, tutt’al più, come un bambino incosciente. Un parente stretto, se lo crede, può rilevare cavallerescamente le offese non provocate dirette contro l’interdetto.
m) a coloro, che sul terreno, coll’arme in mano avessero ritirato l’offesa;
n) a chi notoriamente vive a spese di una donna, che non sia stretta sua parente;
o) a chi avesse compromesso con confidenze l’onore di una donna, dalla quale ebbe o cercò favori;
Nota. — Non compromette l’onore di una donna il primo che in una vertenza confida ai propri rappresentanti la verità dei fatti. Ma i rappresentanti mancherebbero all’onore, se codeste doverose informazioni ripetessero anche dinanzi ad un giurì. Si tenga presente che i «si dice» non sono una prova.
p) a chi tentasse comunque di far ricadere la responsabilità della turbata pace domestica sulla donna della quale ebbe o cercò i favori;
Nota. — Ed infatti nulla di più abietto, di più osceno si può immaginare dell’uomo che, dopo aver fatto «l’incantatore», tentando di sedurre o dopo aver sedotto una donna, si atteggia a vittima involontaria di costei. L’uomo che ha ottenuto i favori di una donna deve sentire tutta la responsabilità che si è assunta e subirne le conseguenze. Se non lo fa, dimostra di essere un amorale e peggio.
q) a chi tentasse comunque eccepire la facoltà cavalleresca del marito tradito, adducendo la tardività nella richiesta della riparazione, o la indegnità cavalleresca dell’offeso;