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Libro terzo 137

mette scandali ed eccessi, o tratta abitualmente con persone pregiudicate;

u) a chi avesse mentito; tranne il caso che ciò fosse avvenuto per salvare l’onore o la vita altrui o la reputazione di una donna;

v) a chi avesse fatto la spia o tradito l’amico, riportando discorsi o confidenze che avessero prodotti guai;

Nota. — Non sono spie il parente o l’amico, i quali riferiscono al parente o all’amico un discorso calunnioso, che possa in un modo qualunque intaccare l’onore e la reputazione del parente o dell’amico.

In simili casi è obbligo dell’amico e del parente di rendere immediatamente edotta la persona interessata delle voci calunniose che circolano a suo danno, o del discorso fatto a carico della sua reputazione.

Ad evitare contestazioni, sarà bene che colui che ha udito il discorso lesivo alla onorabilità del parente o dell’amico: o che raccolse voci calunniose contro l’uno o contro l’altro, prevenga chi tenne il discorso offensivo, o chi riportò le voci calunniose, che riferirà all’interessato quanto udì, onde possa intervenire per la tutela della propria onorabilità. Sarà opportuno di fare questa dichiarazione alla presenza dei testimoni, affinchè i fatti narrati non abbiano ad essere negati o, in seguito, alterati.

Inoltre, non merita la qualifica di spia il parente o l’amico del marito ingannato, che lo rende consapevole del tradimento della moglie, o delle chiacchiere che su tale argomento si fanno.

La cosa lungamente discussa, se non trovò pochi oppositori, ebbe favorevoli le autorità in materia cavalleresca.

x) all’usuraio; per usuraio s’intende colui che