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Libro terzo 129


duello, per le quali le leggi cavalleresche negano, ai non onesti nel più ampio senso della parola, ogni sorta di riabilitazione. Per cui, non costituirà un precedente di diritto la concessione fatta, per male intesa generosità, da un gentiluomo di battersi con un interdetto, al quale resta sempre negato l’onore delle armi.

Un gentiluomo non deve battersi con chicchessia; e con ragione non vorrà scendere sul terreno, per misurarsi con un uomo non onesto e privo di onore. Si ricordi che la vera forza d’animo e il vero coraggio, stanno appunto nel non piegare davanti ad un mascalzone, o ad un ladro, che insulta od aggredisce per avere da un gentiluomo la patente di persona da bene.

È dovere, perciò, dei padrini di scandagliare accuratamente l’onorabilità dell’avversario, specialmente se poco conosciuto; senza dimenticare che il miglior termometro delle qualità morali di lui, sono in generale coloro che lo rappresentano.

Se lo assistono persone conosciutissime, la reputazione delle quali non ammette dubbi di sorta, i padrini della parte avversaria possono limitare l’indagine. L’onorabilità dei mandatari sarà arra sicura di quella del rappresentato.

Se i rappresentanti, o i testimoni della controparte, non sono conosciuti dal primo o dai rappresentanti, non si dimentichi che nessuna precauzione è sufficiente, specialmente se gli avversari non esercitano professioni ben determinate; e non si dimentichi che bisogna procedere circospetti e sapere con chi si ha da fare, per non crearsi dispensatori di brevetti di cavalleria. Le indagini quindi verranno estese anche ai rappresentanti.

Bisogna diffidare particolarmente degli stranieri, che da poco dimorano nel nostro paese; per cui, tutte le volte che si avrà per avversario uno straniero, non ben conosciuto, i rappresentanti pregheranno quelli della controparte, di far porger loro dagli agenti diplomatici del paese, al quale appartiene l’antagonista, tutte quelle indi-

9 — J. GELLI.