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132 Codice cavalleresco italiano



Non costituiscono debito d’onore le somme e le cose pretese al seguito delle cosidette scommesse. Perchè la scommessa abbia valore anche nel campo cavalleresco è indispensabile che all’atto dell’impegno, o subito dopo questo, le parti interessate versino o garantiscano in modo efficace la posta pattuita, affinchè la parte vincente non venga eventualmente defraudata dalla soccombente. Quando la posta non è stata garantita efficacemente, o non è stata versata, non sussiste scommessa, perchè colui che non possiede potrebbe tentare la sorte, nella speranza di vincere, pur sapendo di non poter pagare in caso di perdita. Inoltre, non può sussistere scommessa, se le condizioni di probabilità non sono eguali per le parti contraenti. Il più delle volte la proposta di scommessa racchiude in sè tutti gli elementi della truffa.

Ed è truffaldino colui che, credendo di avere in mano tanto quanto basta per vincere, propone o accetta una scommessa colla certezza di guadagnare la posta. Esso non differisce dal baro che giuoca con le carte segnate (v. articolo 10).

Così giudicarono i giurì d’onore: Milano 4 marzo 1893 presidente Gelli; Milano 17 settembre 1899 presidente Cingia; Torino 5 agosto 1905; Bologna 5 novembre 1907.

d) all’offensore indebitato con il suo avversario per non aver effettuato il pagamento alla scadenza convenuta; ovvero si rifiutasse di aderire alla ri-

    logna, sig. Randaccio, nella causa tra il maestro Ajazzi e il sig. Colognesi, una sentenza veramente degna di essere conosciuta per la serietà della giustizia e il buon senso di chi la emise. Vi si statuisce: «Essere illecita la domanda per via civile del pagamento di lezione a duello». Quindi la necessità, di stabilire prima il prezzo delle lezioni.
         Ai rappresentanti e ai giudici d’onore, rimborsate le spese, chi lo può, offre un ricordo modesto. Ciò è nelle consuetudini dei più.