Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/165


Libro terzo 139


af) a chi, trovandosi implicato in una questione d’onore, sia come testimone, sia come amico di uno dei combattenti, avesse scientemente suggerito cattivi consigli, pei quali l’onore dell’amico avesse scapitato;

ag) al libellista;

Nota. — Per libellista nel senso cavalleresco non s’intende solo colui che scrive o stampa in altrui diffamazione; ma anche quegli che per animosità o proprio interesse scrive o stampa offese o calunnie contro i rappresentanti o contro i giudici di una vertenza d’onore, nella quale il libellista si trovò direttamente o indirettamente interessato.

ah) a chi, interessato comunque in una vertenza, mandasse a sfidare, o provocasse comunque l’arbitro o un giudice d’onore per la cosa da essi giudicata (G. d’On. Milano, 20 novembre 1900).

I suddetti individui, essendo a loro preclusa la via dei gentiluomini, tutte le volte che si riterranno offesi da chi ha conservato la capacità cavalleresca, faranno appello alla Corte d’onore o, a seconda dei casi, al Tribunale ordinario, ai quali dovranno ricorrere pure i gentiluomini offesi da una persona appartenente alla categoria degli indegni.


VII.

Chi è in obbligo di respingere il cartello di sfida.

Sono esonerati dal duello ed hanno l’obbligo di respingere una sfida tutte le volte che hanno la qua-