Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 18

Bollettino N. 18

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 18.

EDIZIONE OFFICIALE


197 Regolamento pel servizio sanitario dei reggimenti ed infermerie reggimentali - pag. 307.

198 Ordinanza del Triumvirato per cui si multano di scudi 120 i canonici di S. Pietro pel criminoso rifiuto alle sacre funzioni ordinate dalla Repubblica il dì della Pasqua — pag. 316.

199 Decreto del Triumvirato per cui l'officio della Statistica passa al Ministero dell'Interno - pag. 318.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.


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REGOLAMENTO

PEL SERVIZIO SANITARIO DEI REGGIMENTI

ED INFERMERIE REGGIMENTALI

REGGIMENTI

Al chirurgo Maggiore è affidata la salute del Reggimento, o Corpo al quale è addetto, e la salubrità dei quartieri, ove il Corpo stesso ha di mora. Ad esso spetta quindi il proporre al Comandante del Corpo tutte le provvidenze igieniche che giudicasse utili al ben essere delle Truppe e alla salubrità delle Caserme.

Ad esso spetta pure la distribuzione del servigio sanitario fra i Chirurgi, ajutanti, e il dirigere e sorvegliare il servizio di questo.

Ad ognuno di questi d’ordinario deve essere assegnato il servizio di un battaglione, o altra divisione di un Reggimento, meno che particola ri circostanze non obblighino il chirurgo maggiore a disporre diversamente, come verrà più particolarmente dichiarato in seguito.

Ogni mattina prima del rapporto farà una visita al quartiere, o quartieri ove risiede il corpo presso cui serve per conoscere lo stato di salute degli individui che vi dimorano. Troverà una nota di quelli che sono caduti malati, in antecedenza alla sua visita, segnata dal Sergente maggiore. Manda alle infermerie, e cura quelli attaccati da malattie leggiere e locali e manda gli altri malati allo spedale firmando un viglietto d’ingresso nel quale, oltre il nome del malato, il grado, la compagnia e corpo cui appartiene, segna il nome della malattia, e quelle cose la cognizione delle quali crede possano influire [p. 308 modifica]alla cura per parte di chi l’assumerà nello spedale.

Di ognuno degli inviati allo spedale tiene nota regolare in apposito registro nel quale segnerà ciò che riguarda all’andamento della malattia agli esiti di questa, l’andamento della cura che troverà degno d’esser notato.

Osserverà ciò che può influire alla salubrità in ogni parte della caserma, e visiterà con particolare diligenza le prigioni onde assicurarsi del la loro salubrità ed avrà cura che siavi mantenuta la polizia, e sieno regolarmente vuotati e puliti i baquet. Procurerà che i prigionieri abbiano ogni giorno qualche ora di passeggio all’aria aperta, e domanderà al Comandante del corpo che sieno tolti dalla prigione quelli, la salute dei quali soffrisse per la loro dimora in essa. Visita frequentemente le latrine per impedire che da esse derivi cagione d’insalubrità, visita pure frequentemente la cucina ed esamina non solo gli alimenti per riconoscerne la qualità, ma gli utensili nei quali sono cotti.

Cura tutti i malati che si trovano nelle infermerie reggimentali, tenendo un registro in cui si nota il nome di ognuno, grado e compagnia, il nome della malattia, la data dell’ingresso all’infermeria, la data di uscita, l’esito della cura.

In altro registro si noteranno tutte le ordinazioni dietetiche, o farmaceutiche o chirurgiche o di altro genere. Che se il chirurgo maggiore non lo scrivesse di sua mano, deve firmarlo ogni mattina e in ogni caso farla controfirmare dall’uffiziale a ciò delegato dal Comandante del corpo. Se alcun infermo esigesse più di una visita al [p. 309 modifica]giorno il chirurgo maggiore la farà egli stesso, o la farà fare da un ajutante, dandogli le oppor tune istruzioni.

All’ora del rapporto si riunisce agli altri uffi ziali, e rende conto al Comandante del corpo, del suo servizio. Se un uffiziale è malato ne rende conto nello stesso modo.

Il chirurgo maggiore visita due volte ogni settimana i malati degenti allo spedale sia militare, sia civile, e ne rende conto al Comandante del corpo, assiste alle operazioni che si fanno a questi ma non l’eseguisce, nè s’ingerisce della cura che quando sia richiesto dagli stessi curanti dello spedale.

Nei casi in cui abbisogni, o in uno spedale civile, o in un militare l’opera del chirurgo maggiore addetto ad un corpo, o per operazioni, o per cura dei militari inferiori egli deve a ciò prestarsi senza trascurare gli altri obblighi al Reggimento, o corpo cui è addetto.

Visita settimanalmente tutti i militari dal Sergente al comune per riconoscere le malattie veneree, cutanee ec. nei giorni ed ore fissate dal Comandante del corpo, e in presenza degli uffiziali da questi designati.

Esamina i militari che sono proposti pel ritiro, permessi o per congedo in causa di malattia, per giubilazione, trasferimento agli invalidi veterani ec. e rilascia certificati nei quali deve essere espresso il motivo sul quale è basato il giudizio. Ripete con frequenza le visite alle reclute delle quali tiene registro notando ciò che merita osservazione.

Eseguisce la vaccinazione a tutti gl’individui [p. 310 modifica]che o non furono vaccinati, pei quali o non si ebbero prove che la vaccinazione avesse avuto corso regolare, o devono anche indipendentemente da ciò essere vaccinati.

Propone i bagni al fiume quando lo crede conveniente, e vi assiste o fa che vi assista un’ajutante, munito di quanto occorre per medicatura, o per soccorso ad un’annegato.

Assiste alle manovre, agli esercizj, alle evoluzioni, al tiro del bersaglio munito dell’occorrente per medicature ogni volta che gli è ordinato. Di ogni ferita o malattia di cui gli esercenti l’arte salutare sono obbligati a dar rapporto al Tribunale ordinario, il chirurgo maggiore deve dare rapporto al Tribunal militare, al Comandante del corpo presso al quale presta servizio, e al Consiglio divisionario nel tempo prescritto dalla legge.

Tutti gl’individui del reggimento hanno diritto alla cura gratuita dell’uffizial sanitario. Niuno può essere esentato dal servizio per causa di malattia senza un certificato dell’Ufficiale Sanita rio del corpo, il quale però deve sempre esser richiesto dalle competenti Autorità Militari. Il certificato deve esser fatto dopo scrupoloso esame, e deve esservi dichiarato il motivo che ha condotto l’Uffiziale Sanitario ad opinare per l’esenzione e il tempo che non può eccedere i 4 giorni, sebbene possa all’occorrenza rinnovarsi.

In marcia l’Ajutante Maggiore tiene ordinariamente il posto presso la retroguardia, designa quelli che non possono seguire gli altri, e devono esser posti sui carri, o non possono portare [p. 311 modifica]il sacco, e manda agli spedali quelli che ne abbisognano.

Il giorno dell’arrivo, dopo l’appello esamina in presenza degli uffiziali di settimana i malati, e i non atti a marciare e ne fa conoscere il risultato al rapporto, visita nei loro alloggi, o fa visitare, quelli che non han potuto essere presenti a questa visita.

In caso di bisogno può esser chiamato di notte alla caserma, e può anche obbligarsi a passarvi tutta la notte, o il chirurgo maggiore o qualche ajutante, nel qual caso avrà decente camera cogli opportuni mobili, lumi, fuoco ec.

L’indicazione dell’alloggio di ogni chirurgo militare, e delle ore in cui è più facilmente reperibile deve esser sempre affisso a tutti i corpi di Guardia del corpo a cui è addetto; è raccomandato agli Uffiziali sanitari di abitare più vicino che sia possibile alle rispettive caserme.

Ogni Uffiziale sanitario presso un corpo sarà in servizio sempre munito degli strumenti di chirurgia, l’uso dei quali è più frequentemente necessario, e avrà cura particolare che gli strumenti e gli apparecchi siano sempre tenuti con pulizia, e in ordine. Il chirurgo maggiore a tal fine visiterà frequentemente quelli appartenenti agli ajutanti.

Potrà il chirurgo maggiore, col permesso del Comandante del corpo, o di chi lo rappresenta, farsi supplire per breve spazio di tempo dagli ajutanti e questi possono col permesso del chirurgo maggiore supplirsi a vicenda, e lo devono se loro viene comandato.

Quando i militari costituenti un Reggimento [p. 312 modifica]o corpo di truppa non sono tutti in una stessa caserma il chirurgo maggiore visiterà la caserma principale, ed affiderà il servizio delle altre agli ajutanti, sorvegliandone il servizio e facen dosi render conto del loro operato. In caso di separazione del battaglione e di altra frazione di cui si compone un Reggimento, uno o più ajutanti vanno coi battaglioni o frazioni distaccate, e fanno presso loro ciò che fa il chirurgo maggiore al reggimento, dando però conto a questo periodicamente, e come egli prescriverà del loro operato. Il chirurgo maggiore ogni mese dà un rapporto al Consiglio divisionario di sanità degli ammalati curati nella infermeria reggimentale, di quelli mandati allo spedale, e della cura in esso subita, del risultato di queste, e dell’esito della malattia, e di qualunque cosa della quale abbia dovuto fare rapporto al Comandante del corpo presso al quale serve, della qualità del servizio prestato dagli ajutanti, e dei loro portamenti, e punizioni.

In caso di malattie epidemiche o contagiose ne darà avviso particolare, colla massima sollecitudine, alla direzione divisionaria ed al Consiglio divisionario, avendo cura che gli affetti di malattia contagiosa sieno separati dagli altri.

Se nelle piazze ove il reggimento, o battaglione, è di guarnigione vi saranno distaccamenti d’altri corpi, dovrà l’uffiziale sanitario a questo pure prestare l’assistenza, come se appartenesse al proprio Corpo, dando rapporto in iscritto al Comandante locale del distaccamento di quanto potesse abbisognare alla salute dei militari distaccati, o alla salubrità dei locali da loro abitati.

[p. 313 modifica] Gli uffiziali sanitarj sono dipendenti e subordinati ai Comandanti dei Corpi ai quali sono addetti, e quelli che servono presso un battaglione o altra frazione di Reggimento lo sono al Comandante di quel battaglione o altra frazione.

Per le cose che hanno tratto all’esercizio dell’arte, ed all’eseguimento del servizio gli ufficiali sanitarj sono subordinati fra loro giusta la rispettiva categoria e il grado suo nella medesima. Tutti poi per le cose ora dette sono subordinati al Consiglio divisionario, e per mezzo di questa al Consiglio superiore militare di sanità. Allorquando un uffiziale di sanità meriti esser punito il castigo dovrà, per quanto è possibile essergli inflitto dal suo capo immediato della classe sanitaria del Corpo.

Le domande e i reclami devon pervenire al Ministero per le vie gerarchiche d’impiego, cioè se per cosa che riguarda la disciplina o i bisogni del corpo di truppa, cui è addetto l’Uffizial sanitario, pel Comandante di quello; se per servizio sanitario o cose che riguardano la scienza o arte salutare, pel Consiglio sanitario, e per mezzo di questo pel Consiglio superiore di sanità.

I Chirurgi maggiori, e gli Ajutanti appartenenti al Reggimento, presieduti dal Comandante o da chi egli eleggesse a rappresentarlo, o da quel numero ancora di Ufficiali che il Comandante Divisionario, od il Ministero delle Armi credessero necessari, formeranno il Consiglio d’arrolamento Reggimentario, che deve non solo visitare i nuovi ammessi, ma ancora quelli che giungono al Reggimento dal deposito, o che da altri corpi vi sono trasferiti.

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Infermerie reggimentali


Tutti i Corpi di truppa avranno nelle loro caserme in luogo piuttosto appartato due, o più camere destinate ad uso d’Infermeria.

Sarà pure stabilita un’Infermeria ad ogni battaglione, o frazione di Reggimento che seco abbia un Chirurgo Maggiore, od un’Ajutante Maggiore.

In dette Infermerie si tratteranno gl’individui del proprio corpo affetti da malattie sifilitiche locali e semplici, e da tutte le altre malattie di pochissimo rilievo.

Saranno dirette dal Chirurgo Maggiore ed in mancanza di questo da un’Ajutante maggiore, cui apparterrà giudicare dell’ammissione dei Militari all’infermeria e del loro rinvio, ed amministrate dal Consiglio di amministrazione del proprio Corpo.

Le infermerie militari nelle Fortezze saranno dirette, ed amministrate in modo analogo a quelle dei Reggimenti.

Tutti gl’infermi curati nelle Infermerie avranno due Ordinari al giorno, fatti a parte degli altri Ordinari. La quantità, e qualità degli alimenti, e delle bevande sarà determinato dall’Uffiziale Sanitario che la dirige, dietro gli opportuni concerti presi con l’amministrazione: dallo stesso Uffiziale saranno fatte tutte le prescrizioni Farmaceutiche ec. che verranno pagate come gli alimenti coi fondi interni del Corpo, dai qua li saranno forniti i letti con materassi di lana, coperte, lenzuola ec. ed altri oggetti necessari all’infermeria.

Al servizio dell’infermeria sarà addetto un basso Uffiziale, ed uno o più comuni.

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ELENCO

DELLE MALATTIE DA CURARSI NELLE INFERMERIE

QUALORA NON ESISTA FEBBRE


Ottalmia non grave.

Ottite, ed Ottorea.

Gengivite, e stomatite.

Prolasso dell’Ugola.

Infiammazione tonsillare.

Afte, e piccole esulcerazioni alla bocca.

Flussione delle guancie.

Emoroidi recenti, e semplici.

Diarrea semplice, che non si protragga oltre i quattro, o cinque giorni.

Infiammazione del Glande, e Prepuzio orchite, senza stringimenti, o altre complicazioni.

Infiammazione delle Parotidi semplice, ed idiopatica.

Infiammazione delle Glandole linfatiche, che non esigono che cura locale.

Distrazioni non gravi delle Articolazioni.

Lussazione dell’omero.

Lombagine.

Foruncoli.

Flemmone.

Asessi superficiali.

Infiammazioni cutanee, ed eruzioni semplici.

Pedignoni.

Ferite semplici, non contuse da strumento tagliente, e che non abbiano lesi vasi, od organi importanti.

Roma li 31 Marzo 1849.

Il Ministro Interino A. Calandrelli


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL TRIUMVIRATO

Considerando che i Canonici del Capitolo Vaticano, hanno reiterato il giorno di Pasqua il rifiuto di prestarsi alle funzioni sacre, ordinate dal Governo;

Considerando che tale rifiuto, mentre offende gravemente la dignità della Religione, offende anche la maestà dellla Repubblica, ed ha eccitato scandalo e sdegno vivo nel Popolo;

Considerando che il Governo ha debito di preservare incontaminata la Religione, e di punire qualunque offesa contro la Repubblica;

Ordina:

Art. 1. I Canonici del Capitolo Vaticano, per pena del criminoso rifiuto alle sacre funzioni ordinate dalla Repubblica il giorno di Pasqua, sono multati personalmente della sommdi Scudi centoventi per ciascheduno.

Art. 2. Tale multa sarà pagata nel termine perentorio di giorni cinque al Commissario del Rione Borgo.

Art. 3. Il ritratto sarà distribuito egualmente tra tutti i Commissarj dei Rioni di Roma, per essere da ciascun di essi impiegato a vantaggio del Popolo del proprio Rione, a titolo di lavoro per due parti, e per una parte a [p. 317 modifica]titolo di beneficenza sopra le persone più povere del Circondario, imponenti al lavoro.

Art. 4. Ogni Commissario renderà pubblica la quota ricevuta, e il modo della erogazione, anche ne’ suoi particolari, a satisfazione del Popolo.

Il Commissario di Borgo e gli altri Commissarii, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono responsabili della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, dalla residenza del Triumvirato, li 9 Aprile 1849.

I Triumviri


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che senza i dati statistici non si può mettere mano a riforme che riescano stabilmente utili;

Considerando che nella condizione di sviluppo in cui trovasi l’Officio Centrale di Statistica, l’azione del medesimo per riuscire utile dev’essere resa quanto più possibile libera, diretta ed estesa;

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

Art. 1. L’Officio Centrale di Statistica passa al Ministero dell’Interno.

Art. 2. Giunte Statistiche saranno fondate nelle principali Città dello Stato; e corrisponderanno colla direzione dell’Officio suddetto.

Art. 3. I Dicasteri, i Presidi e Munipii, corrisponderanno direttamente coll’Officio Centrale.

Art. 4. Il Direttore ha facoltà e debito d’iniziativa in tutti gli atti concernenti il suo officio, e potrà a tale effetto rivolgere le sue do mande direttamente a tutti i Ministeri.

Art. 5. L’Officio Centrale rivolgerà immediatamente le sue cure:

a) A raccogliere tutte quelle notizie che possano servire alla compilazione di un nuovo organico amministrativo.

[p. 319 modifica]b) A raccogliere i documentt sopra i Beni Nazionali, sia che riguardino quelli anteriori alla indemaniazione dei Beni Ecclesiastici, sia di questi stessi dopo la legge emanata dall’Assemblea il dì 21 Febbraio p. p.

c) La pubblica Beneficenza sarà fatta conoscere in ogni sua parte per tutelarla, regolarla e migliorarla, secondo vuole il ben’essere del Popolo.

d) L’Officio Centrale disporrà e proporrà le module e le istruzioni per l’esecuzione della Legge sullo Stato Civile.

Art. 6. L’Organico interno dell’Officio Centrale di Statistica sarà proposto dal Direttore, per far parte dell’Organico Amministrativo, che deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 7. Per gli accresciuti lavori il personale dell’Officio viene fin d’ora aumentato di un Sostituto al Direttore.

Art. 8. Intanto che venga provveduto a quanto dispone l’articolo 6, il Triumvirato, sopra proposta del Direttore, accorderà gratificazione agli Impiegati dell’Officio Centrale che si saranno prestati a straordinarii lavori pel più sollecito adempimento di quanto prescrive l’articolo 5.

Art. 9. Restano ferme le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 26 Ottobre 1849, in quanto non risultino derogate o modificate dal presente Decreto.

Art. 10. I Ministri dell’Interno e del Commercio, ed il Direttore dell’Officio Centrale di Statistica sono incaricati, rispettivamente nella parte che li riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

[p. 320 modifica]Il Ministro dell’Interno, di concerto col Direttore dell’Officio Centrale di Statistica, proporrà il personale per la formazione delle Giunte, di cui all’articolo 2, e passerà alle nomine col provvisorio di scudi 30 il mese al Sostituto, di cui all’articolo 7.

Del presente Decreto si rilascerà copia per norma a ciascnn Ministero, ed all’Officio Centra le di Statitica. Dato dalla residenza del Triumvirato, li 10 Aprile 1849.

I Triumviri