Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/340


— 307 —

(197)

REGOLAMENTO

PEL SERVIZIO SANITARIO DEI REGGIMENTI

ED INFERMERIE REGGIMENTALI

REGGIMENTI

Al chirurgo Maggiore è affidata la salute del Reggimento, o Corpo al quale è addetto, e la salubrità dei quartieri, ove il Corpo stesso ha di mora. Ad esso spetta quindi il proporre al Comandante del Corpo tutte le provvidenze igieniche che giudicasse utili al ben essere delle Truppe e alla salubrità delle Caserme.

Ad esso spetta pure la distribuzione del servigio sanitario fra i Chirurgi, ajutanti, e il dirigere e sorvegliare il servizio di questo.

Ad ognuno di questi d’ordinario deve essere assegnato il servizio di un battaglione, o altra divisione di un Reggimento, meno che particola ri circostanze non obblighino il chirurgo maggiore a disporre diversamente, come verrà più particolarmente dichiarato in seguito.

Ogni mattina prima del rapporto farà una visita al quartiere, o quartieri ove risiede il corpo presso cui serve per conoscere lo stato di salute degli individui che vi dimorano. Troverà una nota di quelli che sono caduti malati, in antecedenza alla sua visita, segnata dal Sergente maggiore. Manda alle infermerie, e cura quelli attaccati da malattie leggiere e locali e manda gli altri malati allo spedale firmando un viglietto d’ingresso nel quale, oltre il nome del malato, il grado, la compagnia e corpo cui appartiene, segna il nome della malattia, e quelle cose la cognizione delle quali crede possano influire al-