Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 17

Bollettino N. 17

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 17.

EDIZIONE OFFICIALE


196 Regolamento organico pel corpo sanitario dell'armata - pag. 291.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.


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REGOLAMENTO ORGANICO

pel corpo sanitario dell'Armata della Repubblica Romana adottato con decreto ministeriale 30 Marzo 1849.

ORGANIZZAZIONE

DEL CORPO SANITARIO

Art. 1. Gli ufficiali sanitarj fanno parte dell’esercito con il grave e santo incarico di curare i Militari in ogni luogo, dove il servizio li chiama; nella caserma, negli ospedali, sotto la tenda sul campo di Battaglia, allora che sono malati o feriti,

Art. 2. Sono per conseguenza ripartiti nei corpi e negli ospedali militari eretti tanto nell’interno dello Stato, quanto al seguito del corpo d’operazione.

Art. 3. Il Personale degli ufficiali Sanitari si distingue in tre classi; e sono la Medica, la Chirurgica, e la Farmaceutica.

TEMPO DI PACE

Art. 4. Il quadro costitutivo degli ufficiali sanitarj in tempo di pace si compone come segue.

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QUADRO DEL CORPO SANITARIO

DELL'ESERCITO

DELLA REPUBBLICA ROMANA

Consiglio superiore militare di sanita'   Medici Chirurgi Farmacisti Totale
Ispettore generale Presidente 1 » » » » 1
Ispettori » 1 1 1 » 3
Consultori » 2 2 » » 4
Segretario » 1 » » » 1
Archivista e Collaboratore » » » » 4 4
Amanuensi » » » » 2 2
           Totale……… 1 4 3 1 3 12


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CORPO SANITARIO
PER
TRE GRANDI OSPEDALI
MILITARI
Maggiori
Aiutanti
Maggiori
S.º Ajutanti
Maggiori
Totale
Medici 3 3 6 12
Chirurgi 3 3 12 18
Farmacisti 3 3 » 6
           Totale …… 9 9 18 36

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PERSONALE AMMINISTRATIVO
PER TRE OSPEDALI
Numero
 Controllore 3
 Commessi di 1ª. Classe 3
 Commessi di 2. Class 3
 Amanuensi 6
Totale……… 15


CORPO SANITARIO
dei
REGGIMENTI
Chirurgo
Maggiore
Chirurgo
Ajut. Magg.
  Reggimento di Fanteria 1 2
    Detto »     Cavalleria 1 1
    Detto »     Artiglieria 1 3
    Detto »     Veterani 1 2
  Corpo di un Battaglione » 1

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GRADI MILITARI CORRISPONDENTI
ALLE DIVERSE QUALIFICHE
E CLASSI DEL CORPO SANITARIO

Medici o Chirurghi
Medico o Chirurgo Ispettor generale Generale
Ispettore di 1.ª Classe Colonnello
   id di 2.ª Classe Tenente Colonnello
Consultore di 1.ª Classe Tenente Colonnello
   id di 2.ª Classe Maggiore
Maggiore di 1.ª Classe Maggiore
   id di 2.ª Classe Capitano
Ajutante Maggiore di 1.ª Classe Capitano
   id di 2.ª Classe Tenente
Sotto Ajutante Maggiore di 1.ª Classe Tenente
   id di 2.ª Classe Sotto Tenente

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Farmacisti
Ispettore Tenente Colonnello
Farmacista in Capo Capitano
Farmacista di 1.ª Classe Tenente
   Detto di 2.ª Classe Sotto Tenente

CORPO AMMINISTRATIVO
Controllore Capitano
Commesso di 1.ª Classe Tenente
   Detto di 2.ª Classe Sotto Tenente
Archivista e Protocollista del Consiglio Sotto Tenente
Amanuensi Ajut. Basso Ufficiale


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Consiglio Superiore di Sanita’


Art. 5. Il Corpo Sanitario sarà diretto da un Consiglio intitolato Consiglio superiore di Sanità che ha per oggetto di sorvegliare in ciò che concerne l’arte di guarire, tutti i rami del servizio Sanitario.

Art. 6. Esso è composto dell’Ispettor Generale, Presidente, dell’Ispettore Medico, dell’Ispettore Chirurgo, dell’Ispettore Farmacista, dei due Consultori Medici, dei due Consultori Chirurgi e di un Medico Ajutante Maggiore o Chirurgo segretario.

Art. 7. Il Consiglio superiore deve avere sua residenza in Roma e dipenderà direttamente dal Ministro della Guerra.

Art. 8. È lui che propone la destinazione dei movimenti di tutto il personale del Corpo Sanitario secondo le regole da stabilirsi per il migliore andamento del servizio.

Art. 9. Presiede agli esami degli aspiranti e giudica della loro abilità, e della qualità necessarie all’ammissione.

Art. 10. Solo ha il diritto di proporre al Ministro della Guerra coloro tra gli ufficiali Sanitarj che sono meritevoli di avanzamento o di premio.

Art. 11. Discute, propone ed attiva i miglioramenti e le misure che meritano di esser prese sul conto del ramo igienico, e profilattico delle truppe.

Art. 12. È a lui commesso di provvedere a tutti i materiali di Chirurgia, Farmacia ed [p. 298 modifica]ambulanze affinchè in ogni emergenza gli ospedali e le ambulanze sieno fornite dell’occorrente.

Art. 13. Disporrà perchè dagli ospedali militari e dai Reggimenti sieno ogni mese esattamenle spediti ad esso i rapporti risguardanti 1.° Lo stato di salute delle truppe. 2.° i bisogni delle medesime 3.° le statistiche nominative e spe cificate delle ferite e dei morti. 4.° Le cause produttive i mali e i mezzi creduti o trovati i più adatti a rimuoverle.

Art. 14. II. Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio, escluso il Segretario che non vota, avranno eguaglianza di voto.

Art. 15. Le cose deliberate dal Consiglio risguardo a ciascuna facoltà potranno essere affidate dal Presidente per la esecuzione ai respettivi Ispettori, che avranno anche diritto all’iniziativa. Per qualunque altro ramo del servizio complessivo potrà essere delegato indistintamente uno dei consultori.

Art. 16. Dal consiglio deve essere pure delegato uno dei membri, quando non creda di farlo il Presidente, per fare il giro d’ispezione ogni sei mesi nello stato. Qualora, per ragioni peculiari e principalmente in tempo di guerra, crederà il Consiglio di fare eseguire delle ispezioni straordinarie, ne farà la proposta al Ministro della Guerra il quale deciderà.

Ospedale Militare


Art. 17. Saranno istituiti per curare i militi malati o feriti, tre grandi ospedali uno in Roma il 2.° in Ancona e il 3.° in Bologna.

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Vi saranno pure Ospedali militari in altre piazze, che saranno stabiliti dal Ministero a proposta del Consiglio superiore di Sanità secondo la forza della guarnigione e l’opportunità.

Art. 18. Il Personale sanitario di ciascuno Ospedale sarà il seguente

Medici Direttore dell'Ospedale 1 5
Medico Maggiore 1
Medico Ajut.° Maggiore 1
Medico Sost.° Ajut. Maggiore 2

Chirurgi Chirurgo Maggiore 1 6
Chirurgo Ajut.° Maggiore 1
Chirurgi Sost.° Ajut.° Maggiori 4

Farmacisti 1.° Farmacista 1 2

2.° Farmacista 1
Totale………… 13

Art. 19. Questo contingente d’Ufficiali sanitari potrà essere aumentato e diminuito secondo le varie emergenze del servizio: potrà farne parte un dato numero di aggiunti, ammessi per esame, i quali terranno luogo d’alunni per le varie facoltà.

Art. 20. La Direzione di ogni Ospedale [p. 300 modifica]grande sarà affidata dal Ministero ad un Ufficiale Superiore eletto dal Corpo Sanitario.

Art. 24. Il servizio amministrativo sarà diretto da un Controllore ed eseguito da due commessi e due amanuensi che avranno ciascuno il proprio incarico. Il 1.° Commesso quello di tenere la cassa dell’Ospedale di fare le funzioni di Quartier Mastro, il 2.° Commesso quello di regolare il vitto, il 1° Amanuense quello di registrare: l’ingresso, l’uscita e morte dei militi; il 2.° Amanuense quello di avere in consegna le armi e gli effetti dei militi non che del Magazzeno e di Casermaggio ec.

Art. 22. Il servizio d’infermeria e di cucina sarà fatto da apposite compagnie di soldati a formare le quali è necessario che concorra il soccorso di diversi mestieri.

Art. 23. Queste compagnie saranno proporzionate al bisogno degli Spedali ed avranno quel numero di graduati che corrisponderà alla loro forza.

Art. 24. In ogni grande Ospedale vi sarà un Consiglio d’amministrazione composto dal Direttore Presidente che lo presiederà, dal Controllore e commesso Cassiere che sarà il Segretario.

Art. 25. Vi sarà inoltre un Consiglio sanitario composto dal Direttore, dai Medici e Chirurgi Maggiori ed Ajutanti Maggiori dal Farmacista in Capo. Un Ajutante Maggiore sarà il Segrerario.

Art. 26. A questo consiglio divisionario apparterrà ancora la direzione del servizio Sanitario di tutta la Divisione; avrà perciò diretta corrispondenza cogli Ufficiali Sanitarii dei corpi ad [p. 301 modifica]essa appartenenti e col Consiglio Superiore di Sanità per mezzo del quale communica col ministero.

Art. 27. Il servizio Sanitario dei Reggimenti è affidato a un Chirurgo maggiore ed ai Chirurgi ajutanti maggiori che dipenderanno dal medesimo.

Art. 28. Il chirurgo maggiore che sarà chirurgo del 1.° Battaglione communicherà col Consiglio Sanitario della Divisione dal quale dipenderà per tutto ciò che riguarda la scienza ed arte di guarire.

TEMPO DI GUERRA

Art. 29. Si è fino a quì considerato l’organizzazione che deve avere il Çorpo Sanitario nel tempo di pace; nel tempo di guerra quando gran parte dell’esercito entra in campagna, le cose devono procedere diversamente. Avendosi da organizzare delle ambulanze alle quali è affidato il servizio sanitario di campagna, il personale del le medesime verrà fornito in parte dal personale destinato in tempo di pace al servizio degli ospedali militari; e in parte dai corpi, e può esser anche fornito dal civile.

Art. 30. Le qualifiche e i gradi degli addetti alle ambulanze non si conservano sciolta che sia l’ambulanza, tornando ognuno al posto e grado che aveva prima così non si conservano in tempo di pace i gradi e gli averi dei chirurghi sotto ajutanti maggiori aggiunti al servizio dei corpi in tempo di guerra.

Art. 31. In tempo di guerra ad ogni [p. 302 modifica]glione, od altra frazione di Reggimento o corpo di truppa cui sia addetto un chirurgo maggiore verrà aggiunto un chirurgo solto ajutante maggiore.

Art. 32. Inoltre vi sarà una direzione sanitaria al Quartier generale del corpo di operazione, e quel numero di ambulanze che si crederà necessario.

Art. 33. La direzione sanitaria si formerà da un medico, un chirurgo ed un farmacista in capo. Il più elevato di grado, o in parità di questo il più anziano presiede a questa direzione la quale viene nominata dal Ministero dietro proposta del Consiglio superiore di sanità.

Art. 34. Ad essa appartiene la direzione di tutto il servizio sanitario del corpo di operazione, la distribuzione di tutti gli uffiziali sanitari, appartenenti all’ambulanze o ai corpi di truppa.

Art. 35. Essa corrisponde e dipende direttamente dal Generale comandante il corpo di operazione, e per ciò che riguarda scienza ed arte di guarire dal Consiglio superiore di sanità al quale manda periodicamente rapporto sullo stato sanitario della truppa e sugli uſfiziali sanitarii che vi sono addetti.

Art. 36. Le ambulanze sono altre di divisione o attive, altre di riserva.

Art. 37. Ogni ambulanza divisionaria si distingue con un numero progressivo.

Art. 38. Si compone di:

1. Chirurgo maggiore.
1. Chirurgo ajutante maggiore.
4. Chirurgi sott’ajutanti maggiori.
1. Farmacista di 1. classe.

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1. Commesso.
2. Infermieri maggiori.
8. Infermieri ordinari.

Art. 39. L’ambulanza di riserva si compone di:

1. Consultore.
1. Chirurgo maggiore.
1. Medico maggiore.
1. Medico ajutante maggiore.
2. Chirurgi ajutanti maggiori.
8. Chirurgi sotto ajulanti maggiori.
1. Farmacista di 1.° classe.
2. Farmacisti di 2.° classe.
1. Controllore.
2. Commessi.
3. Infermieri maggiori.
20. Infermieri ordinari.

Art. 40. L’ambulanza di riserva, oltre servire come ambulanza divisionaria al corpo di riserva, dere provvedere alle mancanze di personale, o materiale che si verificano nelle ambulanze divisionarie e nei reggimenti o altri corpi di truppa e finalmente alla formazione e servizio degli spedali temporanei.

Art. 41. Il contingente di questa ambulanza potrà essere aumentato secondo la forza, e i bisogni del corpo di operazione o anche diminuito, o sopresso.

Articoli Suppletorii

Art. 42. Questo regolamento fondamentale servirà di base alla compilazione che farà il Consiglio superiore dei Regolamenti interni per [p. 304 modifica]il servizio de’ varj rami del corpo sanitario tanto in tempo di pace che di guerra, e quindi degli spedali tanto stabili che temporanei, delle ambulanze, dei Reggimenti ec. salvo il libero esercizio degli altri regolamenti militari in vigore che potranno avervi un rapporto.

Art. 43. I gradi militari corrispondenti alle diverse qualifiche e classi del Corpo Sanitario saranno quelli specificati nell’annesso quadro ove si rileva l’assieme dell’organizzazione. Si passa dalla seconda classe in ogni qualifica alla prima dopo cinque anni di servizio nella qualifica.

Art. 44. L’uniforme per ciascun grado verrà determinata con apposito figurino del Ministero delle Armi.

Art. 45. Il soldo sarà equiparato a quello dei Corpi facoltativi e così per ogni altro avere servendo i regolamenti in vigore.

Art. 46. Gli ufficiali sanitarj saranno ammessi per concorso e tra gli idonei saranno scelti i migliori. Quelli che rimarranno esclusi non avranno altro diritto che quello di essere ammessi nelle note dei successivi concorsi.

Art. 47. Il concorso avrà luogo tanto per l’ammissione quanto per l’ascenso, sino al grado di medico, chirurgo maggiore, e farmacista in capo.

Art. 48. I controllori, e commessi spettanti agli spedali, ed ambulanze, come tutti gli uffiziali di amministrazione dipendono dai superiori della categoria alla quale appartengono.

Roma li 31 Marzo 1849.

Il Ministro Interino
A. Calandrelli