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lo di beneficenza sopra le persone più povere del Circondario, imponenti al lavoro.

Art. 4. Ogni Commissario renderà pubblica la quota ricevuta, e il modo della erogazione, anche ne’ suoi particolari, a satisfazione del Popolo.

Il Commissario di Borgo e gli altri Commissarii, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono responsabili della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, dalla residenza del Triumvirato, li 9 Aprile 1849.

I Triumviri