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b) A raccogliere i documentt sopra i Beni Nazionali, sia che riguardino quelli anteriori alla indemaniazione dei Beni Ecclesiastici, sia di questi stessi dopo la legge emanata dall’Assemblea il dì 21 Febbraio p. p.

c) La pubblica Beneficenza sarà fatta conoscere in ogni sua parte per tutelarla, regolarla e migliorarla, secondo vuole il ben’essere del Popolo.

d) L’Officio Centrale disporrà e proporrà le module e le istruzioni per l’esecuzione della Legge sullo Stato Civile.

Art. 6. L’Organico interno dell’Officio Centrale di Statistica sarà proposto dal Direttore, per far parte dell’Organico Amministrativo, che deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 7. Per gli accresciuti lavori il personale dell’Officio viene fin d’ora aumentato di un Sostituto al Direttore.

Art. 8. Intanto che venga provveduto a quanto dispone l’articolo 6, il Triumvirato, sopra proposta del Direttore, accorderà gratificazione agli Impiegati dell’Officio Centrale che si saranno prestati a straordinarii lavori pel più sollecito adempimento di quanto prescrive l’articolo 5.

Art. 9. Restano ferme le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 26 Ottobre 1849, in quanto non risultino derogate o modificate dal presente Decreto.

Art. 10. I Ministri dell’Interno e del Commercio, ed il Direttore dell’Officio Centrale di Statistica sono incaricati, rispettivamente nella parte che li riguarda, della esecuzione del presente Decreto.