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Gli uffiziali sanitarj sono dipendenti e subordinati ai Comandanti dei Corpi ai quali sono addetti, e quelli che servono presso un battaglione o altra frazione di Reggimento lo sono al Comandante di quel battaglione o altra frazione.

Per le cose che hanno tratto all’esercizio dell’arte, ed all’eseguimento del servizio gli ufficiali sanitarj sono subordinati fra loro giusta la rispettiva categoria e il grado suo nella medesima. Tutti poi per le cose ora dette sono subordinati al Consiglio divisionario, e per mezzo di questa al Consiglio superiore militare di sanità. Allorquando un uffiziale di sanità meriti esser punito il castigo dovrà, per quanto è possibile essergli inflitto dal suo capo immediato della classe sanitaria del Corpo.

Le domande e i reclami devon pervenire al Ministero per le vie gerarchiche d’impiego, cioè se per cosa che riguarda la disciplina o i bisogni del corpo di truppa, cui è addetto l’Uffizial sanitario, pel Comandante di quello; se per servizio sanitario o cose che riguardano la scienza o arte salutare, pel Consiglio sanitario, e per mezzo di questo pel Consiglio superiore di sanità.

I Chirurgi maggiori, e gli Ajutanti appartenenti al Reggimento, presieduti dal Comandante o da chi egli eleggesse a rappresentarlo, o da quel numero ancora di Ufficiali che il Comandante Divisionario, od il Ministero delle Armi credessero necessari, formeranno il Consiglio d’arrolamento Reggimentario, che deve non solo visitare i nuovi ammessi, ma ancora quelli che giungono al Reggimento dal deposito, o che da altri corpi vi sono trasferiti.