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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che senza i dati statistici non si può mettere mano a riforme che riescano stabilmente utili;

Considerando che nella condizione di sviluppo in cui trovasi l’Officio Centrale di Statistica, l’azione del medesimo per riuscire utile dev’essere resa quanto più possibile libera, diretta ed estesa;

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

Art. 1. L’Officio Centrale di Statistica passa al Ministero dell’Interno.

Art. 2. Giunte Statistiche saranno fondate nelle principali Città dello Stato; e corrisponderanno colla direzione dell’Officio suddetto.

Art. 3. I Dicasteri, i Presidi e Munipii, corrisponderanno direttamente coll’Officio Centrale.

Art. 4. Il Direttore ha facoltà e debito d’iniziativa in tutti gli atti concernenti il suo officio, e potrà a tale effetto rivolgere le sue do mande direttamente a tutti i Ministeri.

Art. 5. L’Officio Centrale rivolgerà immediatamente le sue cure:

a) A raccogliere tutte quelle notizie che possano servire alla compilazione di un nuovo organico amministrativo.