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REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Considerando che senza i dati statistici non si può mettere mano a riforme che riescano stabilmente utili;
Considerando che nella condizione di sviluppo in cui trovasi l’Officio Centrale di Statistica, l’azione del medesimo per riuscire utile dev’essere resa quanto più possibile libera, diretta ed estesa;
IL TRIUMVIRATO
Decreta:
Art. 1. L’Officio Centrale di Statistica passa al Ministero dell’Interno.
Art. 2. Giunte Statistiche saranno fondate nelle principali Città dello Stato; e corrisponderanno colla direzione dell’Officio suddetto.
Art. 3. I Dicasteri, i Presidi e Munipii, corrisponderanno direttamente coll’Officio Centrale.
Art. 4. Il Direttore ha facoltà e debito d’iniziativa in tutti gli atti concernenti il suo officio, e potrà a tale effetto rivolgere le sue do mande direttamente a tutti i Ministeri.
Art. 5. L’Officio Centrale rivolgerà immediatamente le sue cure:
a) A raccogliere tutte quelle notizie che possano servire alla compilazione di un nuovo organico amministrativo.