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332 | Codice cavalleresco italiano |
tera di nomina e di lettera di sfida, art. 118.
Rappresentanti nomina loro, art. 58 o succ., 137.
» si nominano nelle offese certe, art. 59.
» devono essere due, art. 60.
» nominati dopo 24 ore dalla conoscenza dell’offesa, art. 62.
» devono essere nominati nelle 24 ore dalla conoscenza dell’offesa, art. 61.
» non trovandoli, art. 98 e succ.
» quando i rappresentanti dello sfidante cercheranno chi rappresenti lo sfidato, articolo 64.
» non possono rifiutarsi di procurare due rappresentanti allo sfidato che non li trova, art. 101.
» che inseriscono o lasciano inserire cose false nei verbali, art. 96, 15°.
» stabiliscono chi è l’offeso e chi l’offensore, art. 6, 221.
» di una parte non possono squalificare l’avversario, art. 225 e).
» non possono essere giudici, art. 286.
» determinano il grado dell’offesa e in qual modo, art. 12.
» hanno il diritto di ritirarsi, art. 70, 79.
» i rappresentanti di seconda nomina (sostituenti altri rappresentanti) devono presentarsi entro 24 ore alla controparte, art. 73, 78.
» ai rappresentanti della controparte è vietato conferire col primo avversario, art. 89.
» obbligati al segreto, art. 88.
» devono informare i loro primi sulle fasi della vertenza, art. 92.
» non implicano nella vertenza estranei, articolo 93.
» squalificati, art. 55, 96, 15°, 239 f) nota.
» che inducono il primo a fare scuse sul terreno, sono squalificati, art. 55.