Codice cavalleresco italiano/Libro I/Capitolo XII

Non trovando rappresentanti

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XII.

Non trovando rappresentanti.

ART. 98.

Non trovando, per ragioni indipendenti dalla propria volontà e onoratezza, almeno un rappresentante, si dirige l’appello al supposto o reale offensore entro ventiquattr’ore dall’offesa, o dal momento in cui si venne a conoscenza dell’offesa supposta o reale, informandolo della eccezionale circostanza, e invitandolo a inviare i suoi rappresentanti.

ART. 99.

In tal caso l’appello viene spedito per mezzo della posta, raccomandato e con ricevuta di ritorno.

ART. 100.

Ricevendo i rappresentanti avversari e trovandosi nelle condizioni accennate nell’art. 98, ci si regola conforme all’art. 64.

ART. 101.

I rappresentanti avversari non possono rifiutarsi [p. 56 modifica]di cercare due loro amici, i quali accettino di rappresentare la controparte (Bellini, III, II). È qui il caso di ricordare il duello tra il poeta Lamartine e il generale Pepe, fervente patriotta, per l’ormai famosa «L’Italia terra dei morti», nel quale il generale Pepe pregò per ragioni politiche il Lamartine di procurargli due padrini.