Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 9
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REPUBBLICA ROMANA
BOLLETTINO DELLE LEGGI
N. 9.
EDIZIONE OFFICIALE
112 Circolare del Ministro delle Finanze ai Presidi delle Province con cui s'inviano le soluzioni ai quesiti fatti sul prestito forzoso — pag. 147.
113 Ordinanza del Ministro di Grazia e Giustizia per la riapertura dei tribunali di prima istanza — pag. 151.
114 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina in cui si ordina l'invio de’ nuovi militari alla Intendenza Divisionaria — pag. 152.
115 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui si stabilisce che i beni ecclesiastici appartenenti a chiese o corporazioni straniere o di altri stati d'Italia non sono dichiarati beni della Repubblica — pag. 153.
116 Circolare del Ministro delle Finanze ai Presidi delle Province perchè si astengano da qualunque disposizione che riguarda la Finanza, l'Amministrazione, o l'economia dello Stato — pag. 154.
117 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui si dichiarano incapaci di acquistare le chiese, le corporazioni religiose ecc. — pag. 155.
118 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina in cui s'inibisce ai soldati di fare le comparse nei teatri — pag. 156.
119 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui si stabiliscono le norme della corrispondenza fra i varii agenti dell'amministrazione pubblica — pag. 157.
120 Idem in cui s'istituisce una Commissione di guerra — pag. 158.
Roma 1849. — Tipografia Governativa.
(119)
REPUBBLICA ROMANA
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE
Ai Presidi delle Province
Essendo pervenuti a questo Ministero alcuni quesiti sulla esecuzione del Decreto pel prestito forzoso, se ne è fatto rapporto al Comitato Esecutivo, e se ne sono concluse le soluzioni, che troverete qui appresso contrapposte a ciascheduno di questi stessi.
Non rimane ora, che dar mano all’opera con tutta energia e sollecitudine: e dal vostro patriottismo, coadjuvato dalla benemerita Commissione da voi instituita, mi riprometto, Cittadino Preside, i più pronti e felici risultati, de’ quali vorrete, non ne dubito, tenermi progressivamente informato.
Vi piaccia intanto accusarmi ricevimento della presente, e vi rinnovo il saluto di fratellanza.
Quesito 1. Se fra le fortune e i capitali costituenti il patrimonio delle famiglie debbano contemplarsi le doti, ed estradotali delle femmine accasate nelle famiglie medesime.
Risposta. I Capitali dotali della madre, della moglie, o di qualunque altra femmina accasata in una famiglia debbono essere accumulati al patrimonio della famiglia medesima: non così gli estradotali, che debbono considerarsi come un patrimonio separato, e quindi separatamente tassabili, ove ammontino respettivamente ad una rendita di scudi 2000.
Quesito 2. Se le Casse di risparmi, gli Ospedali degli infermi e gli Istituti aventi per fine la carità e filantropia pubblica debbano sottoporsi al prestito.
Risposta. La Legge non ammette eccezioni, ed ogni Istituto è altamente interessato nella salute della Repubblica; e quindi ogni Istituto deve contribuire al prestito, che a ragion finita non è un danno, non è una falcidia alle rendite della sua Amministrazione, ma sì bene un rinvestimento sicuro, e fruttifero. Rispetto alle Casse di risparmio le rendite si desumeranno dalla media dei conti resi a tutt’oggi: per i corpi morali, ed Istituti sotto qualunque nome esistenti si desumerà dai registri di amministrazione o con altri mezzi ordinarj.
Quesito 3. Se le Società in accomandita, le Banche Commerciali, Case industriali, e simili siano soggette al prestito.
Risposta. Affermativamente in tutto, come alla precedente risposta.
Quesito. 4. Se i Municipj debbano essere compresi tra i corpi morali soggetti al prestito: nel caso affermativo, se la rendita tassabile abbia a calcolarsi sui fondi e capitali proprj, oppure su tutla la rendita municipale proveniente anche da percezione di tasse, dazi ec.
Risposta. S’imporrà sulle rendite de’ capitali proprii.
Quesito 5. Se debbano considerarsi una sola famiglia avente comunione di beni più fratelli o più discendenti da comune stipite che, non ostante la operata separazione de’rispettivi patrimonj per atto pubblico o privato, vivano in comunione, ed abbiano comune l’amministrazione e i cumuli derivanti dai rispettivi patrimonj.
Risposta. Quando la divisione risulti da atto pubblico o privato, registrato prima della promulgazione della Legge, non debbono i discendenti dallo stesso stipite considerarsi come una sola famiglia, quantunque insieme conviventi.
Quesito 6. Se nella rendita debbano comprendersi gli onorari degli impiegati e le pensioni di ritiro
Risposta. Senza dubbio: e agli onorarj e alle pensioni debbono aggiungersi tutti gli accessorj, assegni, gratificazioni ed emolumenti qualunque e sotto qualsiasi nome si percepiscono dagl’Impiegati, pensionati e quiescenti civili, giudiziari, e militari. Quindi pei Conservatori delle Ipoteche, pei Preposti del Registro, pei Cancellieri del Registro, pei Cancellieri del Censo, per gli Archivisti notarili, Ricevitori nazionali, provinciali, e municipali e per ogni altro funzionario ed impiegato, che al suo impiego sia inerente qualche accessorio, si fa luogo all’aumento rispettivo.
Quesito 7. Quali siano veramente i pesi da cui debbano nettarsi le annue rendite che cadono nelle classi tassabili.
Risposta. Le tasse pubbliche di qualunque specie, governative, provinciali, municipali, consorziali e simili; i frutti de’ capitali passivi; i legati, i canoni, i livelli, e qualunque annua passività, risultante da atti pubblici o privati con data certa, od inecezionabili anteriori al Decreto 25 febbrajo 1849; le spese di amministrazione che sono inerenti alla coltivazione, alle dustrie, alle raccolte delle rendite, ed alla riscossione conservazione e registrazione delle medesime. Si escludono gli obblighi che si assumono dai mariti negli istromenti dotali.
Quesito 8. Quelli che hanno domicilio in una Provincia, e possidenze in un altra, e quelli, che hanno possidenze in diverse province dello Stato ed anche all’estero, come debbono esser tassali, ed in qual cassa debbono fare i versamenti,
Risposta. È stabilito che il luogo del domicilio sia il centro ove debbono rimettersi tutte le note delle possidenze de’ rispettivi Proprietarj, e la Ricevitoria governativa del capo luogo di Provincia il banco ove debbono eseguirsi i versamenti. Quindi dai Cancellieri del Censo deve tenersi conto di tutte le intestazioni catastali de’ Possidenti domiciliati fuori del luogo del la residenza della sua cancelleria, e darne separate note alla Commissione incaricata nel prestito, affinchè nel più breve termine possibile siano trasmesse con tutti gli opportuni dettagli ai Presidi di quella Provincia, ove abitano i proprietarj. Con questo metodo si riuniranno in una tutte le frazioni di possidenze, che uno possa avere isparse per tutto lo Stato.
Riguardo ai possessi all’estero debbono esser calcolati e si cercherà ogni modo discreto e civile per averne se non una certa, almeno una approssimativa contezza.
Quesito 9. Se i beni della Repubblica Francese in Roma, ed in Loreto e quelli spettanti al suo Presidente Luigi Bonaparte, siti nella provincia di Macerata, debbano sottoporsi al prestito forzoso.
Risposta. Le Commissioni dovranno tassare i beni in discorso. Il Comitato Esecutivo si riserba di risolvere in appresso sul pagamento del la tassa stessa.
Quesito 10. Se gli statisti possessori de’ beni nella traspadana sotto la dominazione austriaca debbano concorrere al prestito forzoso anche colle rendite di essi beni, malgrado che nell’anno scorso e nel presente siano state quasi assorbite per enormi tasse eccezionali.
Risposta. Negativamente.
Roma 12 Marzo 1849.
Il Ministro delle Finanze |
(118)
REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Ministro di Grazia e Giustizia
Ordina:
Le Udienza Ordinarie dei Giudici e Tribunali di prima Istanza in Roma saranno riprese col giorno 15 corrente.
Nel termine più breve che sia possibile sarà annunciato il giorno dell’apertura dei Tribunali di Appello e Supremo.
Roma dal Palazzo della Giustizia li 13 Marzo 1849.
I Ministro |
(114)
REPUBBLICA ROMANA
MINISTERO DI GUERRA E MARINA
Ordine del Giorno 13 Marzo
Perchè venga aumentato il numero dei difensori della Patria ha questo Ministero autorizzato la organizzazione di alcuni Corpi militari di nuova formazione. E però necessario che durante la organizzazione, il Governo conosca il numero e il personale degli individui che di mano in mano si vanno arrolando: si ordina perciò quanto appresso.
Tutti gli organizzatori, o Comandanti dei Corpi di nuova formazione dovranno immediatamente inviare alla Intendenza Divisionaria gli individui che si presenteranno loro per far parte del Corpo. L’Intendente dovrà iscrivere il nome di ciascuno sopra un registro apposito, senza la quale iscrizione non si farà luogo al pagamento delle rispettive competenze.
Il Ministro interino |
REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Comitato Esecutivo della Repubblica
Notifica:
Che l’Assemblea Costituente nella tornata del giorno 13 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed
Ordina:
Che sia eseguito nella sua forma e tenore.
Art. unico. La legge del 21 Febbrajo, che dichiara proprietà della Repubblica i Beni Ecclesiastici, non si applica ai Beni Ecclesiastici delle Chiese e Corporazioni, o straniere, o appartenenti ad altri Stati d’Italia, esistenti nel territorio della Repubblica.
Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.
Roma 14 Marzo 1849.
I Membri del Comitato esecutivo
Il Ministro delle Finanze
(116)
REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
CIRCOLARE
ai Presidi delle Province
Le straordinarie circostanze in cui trovasi lo Stato esigono purtroppo che talune volte i Presidi delle Province adottino delle misure, le quali in tutt’altro tempo apparterrebbero al Governo superiore; ma comunque debba sperarsi che la parsimonia e la prudenza dei Presidi stessi non indurranno il Governo in notevoli imbarazzi, è però evidente che tali eccezionali provvidenze non possono aver luogo lorchè trattasi di Finanza; macchina che arrestasi assolutamente laddove la direzione ed il movimento non sieno centralizzati fermamente nel Ministro, che ne è responsabile innanzi alla Nazione.
Or questa necessità aumentando d’importanza nelle circostanze attuali, ed essendo necessario di stringersi tanto più all’ordine, quanto maggiori sono le difficoltà e le incertezze; io sono obbligato di interessarvi, cittadino Preside, ad astenervi d’ora in avanti dal procedere a qualunque disposizione che riguardi la Finanza, l’Amministrazione, o l’economia dello Stato, affine di non cadere in quel generale disordine che appunto lo zelo (in vero lodabile, ma nocivo perchè non concorde) dei Capi delle Province minaccia di produrre, limitando la vostra premura ed impegno a fare eseguire le disposizioni che vengono emesse, ed a provocare da questo Ministero le misure che, nelle cognizioni locali, e nella vostra intelligenza, crederete meglio conducenti allo scopo del Governo, ch’è il bene generale.
Da quanto v’ho esposto, cittadino Preside, voi avrete facilmente rilevato che imponenza di fatti, e necessità di ordine mi hanno obbligato a richiamare con questa disposizione l’armonia e la regolarità nella pubblica Amministrazione e che io conto sempre sulla vostra efficace cooperazione, non meno che sulla vostra perspicacia, cui non può sfuggire la necessità di evitare un dislegamento di azione, che nella Finanza sarebbe fatale, ed in verun modo conciliabile colla responsabilità ministeriale.
Compiacetevi di accusarmi ricevuta della presente.
- Salute e fratellanza.
Roma li 14 Marzo 1849.
Il Ministro |
(117)
REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Comitato Esecutivo della Repubblica
Notifica
Che l’Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 13 corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed
Ordina
Che sia eseguito nella sua forma e tenore.
Le Chiese, le Corporazioni religiose, gli stabilimenti ecclesiastici, ed in generale le mani—morte, sono dichiarate incapaci di acquistare per qualsivoglia titolo, sia lucrativo, sia oneroso tanto per atto tra vivi, che di ultima volontà.
Sono eccettuati gli stabilimenti di pubblica beneficenza, ai quali sarà permesso di acquistare dietro un’autorizzazione speciale del Governo.
Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.
Roma 14 Marzo 1849.
I Membri del Comitato esecutivo
Il Ministro di Grazia e Giustizia. |
REPUBBLICA ROMANA
MINISTERO DI GUERRA E MARINA
Ordine del giorno 15 Marzo.
È usanza riprovevole che le sceniche comparse dei teatri siano tolte in prestito dagl’individui della Milizia. Oltre al sopracarico della fatica che ne viene al soldato, già stanco dal giornaliero servizio, oltre alla mala influenza che può ridondarne alla sua morale personalità, non può non risentirne anche il decoro della Milizia. Un soldato della Repubblica deve guardarsi da cotali difformità del servaggio: un soldato della Repubblica deve costantemente mantenersi in quegli usi che possibilmente livellino il suo carattere morale con la dignità del suo ufficio.
Dal giorno 20 corrente in poi è vietato ai nostri soldati di accedere più ai teatri a prestarvi l’umile servigio di comparse. Così è vietato alle bande musicali della Milizia l’intervenire ai teatri, se non vi siano abilitate da speciale concessione del Comando della Divisione.
Il Ministro interino |
REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Comitato Esecutivo della Repubblica,
Considerando essere necessario, affinchè la pubblica amministrazione proceda regolarmente, che la corrispondenza fra i varj agenti della medesima sia condotta in modo bene ordinato e uniforme;
Ordina:
Art. 1. I Ministri, pei bisogni della loro amministrazione, corrispondono col Presidente dell’Assemblea, col Comitato Esecutivo, e fra loro.
Corrispondono ancora, nei limiti della propria competenza, coi Presidi delle Province, coi Direttori delle diverse amministrazioni da loro dipendenti, e con qualunque altro subalterno.
Art. 2. I Direttori delle diverse amministrazioni non possono corrispondere per glinteressi del loro dicastero, se non se col Ministro dal quale dipendono, e coi proprii subalterni.
Roma 15. Marzo 1849.
I Membri del Comitato esecutivo
REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Comitato Esecutivo della Repubblica
Notifica:
Che l’Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 15 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed
Ordina
Che sia eseguito nella sua forma e tenore.
Considerando che per la guerra d’indipendenza nazionale, per la tutela dei diritti conquistati, pei pericoli pendenti d’assalto straniero le armi sono necessità suprema ed urgente della Repubblica;
Considerando che i tempi e i bisogni straordinarj richiedono attività straordinaria e ajuti per questa al Ministero di guerra;
L'ASSEMBLEA COSTITUENTE
Decreta:
Art. 1. È istituita una Commissione di guerra composta di cinque individui, eletti, fuori, del suo seno, dall’Assemblea, e destinata ad accelerare e agevolare al Ministro di guerra, senza lederne la libertà di azione e la responsabilità, i lavori per la rapida formazione dell’esercito, e per l’andamento regolare e spedito dei tre rami essenziali del dicastero di guerra, personale, materiale, e amministrativo.
Art. 2. La Commissione di guerra
- 1. Esamina i piani strategici, i progetti e suggerimenti che venissero presentati dai Cittadini, tendenti a ordinare e promuovere i mezzi di difesa ed offesa militare della Repubblica. Occorrendo, li provoca, chiamando a sè uomini di patriottismo provato, e di nota capacità.
- 2. Prepara e presenta al Ministro lavori propri su quanto concerne la condizione militare del paese, e segnatamente sulle seguenti cose, riguardate come urgenti dall’Assemblea.
- a) Specchio esatto e particolarizzato della situazione attuale dell’esercito, e del materiale di guerra.
- b) Modi di condurre rapidamente l’esercito al suo completamento, e introdurvi uniformità, disciplina, e istruzione.
- c) Istituzione di commissioni d’esame, e norme per l’ammissione di quanti chiedono di entrare nell’esercito con un grado.
- d) Attivazione di manifatture d’armi, fonderie di cannoni ec.
- e) Formazione di un arsenale d’oggetti del Genio, pontoneria ec.; d’un magazzeno di libri militari per l’istruzione degli ufficiali e bassi ufficiali; di un cui officio topografico.
- f) Lavoro descrittivo dello Stato considerato militarmente, esame dei punti strategici terrestri e marittimi, e modi di fortificarli.
- Art. 3. La Commissione di Guerra riferisce ogni dieci giorni le sue operazioni all’Assemblea riunita in Comitato segreto.
Roma 16 Marzo 1849.
I Membri del Comitato esecutivo