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b) Modi di condurre rapidamente l’esercito al suo completamento, e introdurvi uniformità, disciplina, e istruzione.
c) Istituzione di commissioni d’esame, e norme per l’ammissione di quanti chiedono di entrare nell’esercito con un grado.
d) Attivazione di manifatture d’armi, fonderie di cannoni ec.
e) Formazione di un arsenale d’oggetti del Genio, pontoneria ec.; d’un magazzeno di libri militari per l’istruzione degli ufficiali e bassi ufficiali; di un cui officio topografico.
f) Lavoro descrittivo dello Stato considerato militarmente, esame dei punti strategici terrestri e marittimi, e modi di fortificarli.
Art. 3. La Commissione di Guerra riferisce ogni dieci giorni le sue operazioni all’Assemblea riunita in Comitato segreto.

      Roma 16 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo