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- b) Modi di condurre rapidamente l’esercito al suo completamento, e introdurvi uniformità, disciplina, e istruzione.
- c) Istituzione di commissioni d’esame, e norme per l’ammissione di quanti chiedono di entrare nell’esercito con un grado.
- d) Attivazione di manifatture d’armi, fonderie di cannoni ec.
- e) Formazione di un arsenale d’oggetti del Genio, pontoneria ec.; d’un magazzeno di libri militari per l’istruzione degli ufficiali e bassi ufficiali; di un cui officio topografico.
- f) Lavoro descrittivo dello Stato considerato militarmente, esame dei punti strategici terrestri e marittimi, e modi di fortificarli.
- Art. 3. La Commissione di Guerra riferisce ogni dieci giorni le sue operazioni all’Assemblea riunita in Comitato segreto.
Roma 16 Marzo 1849.
I Membri del Comitato esecutivo