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REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Comitato Esecutivo della Repubblica
Notifica:
Che l’Assemblea Costituente nella tornata del giorno 13 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed
Ordina:
Che sia eseguito nella sua forma e tenore.
Art. unico. La legge del 21 Febbrajo, che dichiara proprietà della Repubblica i Beni Ecclesiastici, non si applica ai Beni Ecclesiastici delle Chiese e Corporazioni, o straniere, o appartenenti ad altri Stati d’Italia, esistenti nel territorio della Repubblica.
Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.
Roma 14 Marzo 1849.
I Membri del Comitato esecutivo
Il Ministro delle Finanze