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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente nella tornata del giorno 13 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina:


Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Art. unico. La legge del 21 Febbrajo, che dichiara proprietà della Repubblica i Beni Ecclesiastici, non si applica ai Beni Ecclesiastici delle Chiese e Corporazioni, o straniere, o appartenenti ad altri Stati d’Italia, esistenti nel territorio della Repubblica.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.

Roma 14 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro delle Finanze