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Ordina


Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Le Chiese, le Corporazioni religiose, gli stabilimenti ecclesiastici, ed in generale le mani—morte, sono dichiarate incapaci di acquistare per qualsivoglia titolo, sia lucrativo, sia oneroso tanto per atto tra vivi, che di ultima volontà.

Sono eccettuati gli stabilimenti di pubblica beneficenza, ai quali sarà permesso di acquistare dietro un’autorizzazione speciale del Governo.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.

Roma 14 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro di Grazia e Giustizia.


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REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 15 Marzo.

È usanza riprovevole che le sceniche comparse dei teatri siano tolte in prestito dagl’individui della Milizia. Oltre al sopracarico della fatica che ne viene al soldato, già stanco dal gior-