Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 8

Bollettino N. 8

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 8.

EDIZIONE OFFICIALE

105 Ordinanza del Comitato Esecutivo con cui si crea un Conservatoro generale delle belle arti e monumenti nazionali — pag. 131.

106 Proclama del Ministro dell'Interno ai Romani, nel quale si loda con essi che abbiamo saputo fare adempire le leggi, e mantenuto l'ordine — pag. 133.

107 Ordinanza del Comitato Esecntivo in cui si toglie ogni ingerenza al potere ecclesiastico sull'amministrazione de' luoghi pii e stabilimenti di beneficenza — pag. 135.

108 Idem affinchè i Direttori del Censo presentino entro due mesi gli estratti delle mappe catastali di tutti i beni delle mani—morte — pag. 136.

109 Idem in cui s'istituisce una direzione per l'amministrazione dei beni demaniali — pag. 138.

110 Regolamento penale provvisorio — pag. 139.

111 Decreto del Comitato Esecutivo per la soppressione della tassa della barriera per l'intero confine della Repubblica — pag. 143.



Roma 1849. — Tipografia Governativa.

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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Considerando che fra le più belle proprietà della Nazione stanno i monumenti della gloria politica, della potenza religiosa, delle arti e del genio dei nostri maggiori, sicchè questa inclita terra ebbe a buon dritto il nome di monumentale;

Che il Governo della Repubblica deve conservare gelosamente al Popolo questo sacro patrimonio, incoraggire e perfezionare l’educazione artistica della gioventù, e vigilare onde gli edifizj che si fanno e faranno dalla Nazione restino ad attestare alla posterità il genio delle arti non esser venuto meno nel Popolo Repubblicano;

Che perciò l’organizzazione del Compartimento Belle Arti e Monumenti, presso il Ministero del Commercio, abbisogna di più largo sviluppo, dacche sono entrati sotto la sua tutela moltissimi monumenti d’arte e di scienza, dichiarati dalla Repubblica Proprietà Nazionali;

Ordina:

Al Compartimento delle Belle Arti e Monumenti, che proseguirà a dipendere dal Ministro del Commercio, Belle Arti, Industria, Agricoltura, ec. ec., viene preposto un Direttore conome di Conservatore generale delle Belle Arti e Monumenti Nazionali. Delle Commissioni addette alle Belle Arti ed ai Monumenti verrà [p. 132 modifica]formata una sola Commissione consultiva distinta in sezioni per la Pittura, la Scultura, l’Architettura, ed Arti filiali, non che per l’Archeologia. Questa Commissione sarà convocata e presieduta dal Ministro, e in sua vece dal Conservatore delle Belle Arti e Monumenti Nazionali.

Fornirà essa lumi e consigli, ed avrà l’onorevole officio di coadiuvare il Governo nella tutela delle Belle Arti e Monumenti.

Un Regolamento generale organico di questo Compartimento, che abbraccerà anche l’educazione artistica, verrà compilato nel più breve tempo possibile dal Conservatore generale col l’ajuto della Commissione Consultiva, e sotto messo all’approvazione.

Sotto il nome di Monumenti sono compresi ancora le Biblioteche ed Archivi Nazionali, che per antichi documenti, per codici, manoscritti e rare edizioni, ovvero per insigni raccolte d’incisioni e disegni, entrano ragionevolmente nella categoria dei Monumenti antichi ed artistici.

Il Ministro del Commercio, Belle Arti ec. è in caricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 10 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Romani!

La Patria, grata al pronto ed energico vostro concorso in tutto ciò che interessa l’adempimento delle sue Leggi e la conservazione dell’ordine, riconosce in voi i degni interpetri delle virtù repubblicane.

Una falsa apprensione erasi a questi giorni messa negli animi di alcuni vostri fratelli; la quale, fomentata ad arte dagli avversarj delle popolari libertà, li conduceva a credere, che la Repubblica intendesse a spogliare le Chiese delle campane necessarie al servigio del culto, nulla curando di defraudare i fedeli del sacro suono che li raccoglie a preghiera. Indi voci sdegnose e appello a fraterne discordie; opera infelice della menzogna.

Ma la menzogna non ha potere sovra un Popolo intelligente e civile come questo è, il quale sa ottimamente discernere quello che (senza offendere la santissima nostra Religione) può delle cose della Chiesa rivolgersi a salvamento della Patria, da quello che sarebbe profanazione e sacrilegio il toccare.

La legge vuole convertite in istrumenti di difesa contro i barbari le sole campane superflue; ed eccettua quelle delle Parrocchie, delle Basiliche Patriarcali, delle Chiese nazionali, e quelle che hanno pregio di antichità o di maestrevole lavoro.

A voi, Romani, parve santa, necessaria ed [p. 134 modifica]utile una tal legge, e la voleste rispettata ed eseguita; e al primo segnale d’ingiuste perturbazioni, accorreste da tutte parti con grande frequenza a persuadere gl’ingannati, a reprimere gli agitatori. Vi parve santa una legge, che i bronzi religiosi trasforma in armi non meno religiose; armi che tutti gl’Italiani dovranno far giuramento di adoperare contro il comune nemico; armi ché, respinti una volta oltre l’Alpi i soldati della vecchia conquista, assicurata l’indipendenza, difenderanno da ogni contagio straniero quella armonia di libere e civili operosità, con che l’Italia e Roma sono chiamate a compiere la terza volta un grande lavoro sovra la terra. Vi parve poi necessaria ed utile, perchè gli ostacoli che s’incontrano nell’acquisto d’armi forestiere, i prezzi altissimi dei metalli, la povertà della Patria e l’imminente pericolo esigevano un tale provvedimento; il quale, mentre soccorre alla comune difesa, offre lavoro e pane ai figliuoli del povero popolo.

Cittadini! Guardie Nazionali! La spontanea ed efficace cooperazione da voi prestata alla esecuzione della Legge e al mantenimento dell’ordine, non è il primo saggio che avele offerto di quelle cittadine virtù, che vi rendono degni della libertà conquistata; non è la prima delle solenni risposte da voi date a chi vi calunnia.

Proseguite, o magnanimi, in questo altissimo ufficio di patria tutela; ammonite, ammaestrate gl’illusi. Il Governo saprà far rispettare nelle vostre leggi la vostra sovrana dignità. Voi innalzatevi ognora più a quella santa missione, che è tutta vostra, di popolo educatore, di popolo [p. 135 modifica]iniziatore di un’Italia nuova, di un’Italia più morale, più civile e più grande delle passate.

Roma li 11 Marzo 1849.

Viva la Repubblica Romana, Viva l'Italia!

Il Ministro dell'Interno


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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Ordina:

Art. 1. È tolta ogni ingerenza al potere ecclesiastico circa l’amministrazione de’ beni degli Ospedali, Orfanotrofii, ed ogni altro Luogo pio o Stabilimento di beneficenza.

Art. 2. I Presidi delle Province daranno le opportune disposizioni, perchè l’amministrazione medesima proceda regolarmente e senza interruzione.

Per gli stabilimenti situati in Roma, tali disposizioni verranno date direttamente dal Ministro dell’Interno.

Il detto Ministro è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 12 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo


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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Ordina:

Art. 1. Il Direttore del Censo, sotto la più stretta sua responsabilità, darà ordine a tutti i Cancellieri dello Stato, affinchè nel perentorio termine di due mesi, da decorrere dalla data della presente Ordinanza, presentino gli estratti del le mappe catastali di tutti i beni posseduti dalle così dette mani-morte, colle distinzioni dei perimetri, e numeri, ed accompagnate dai catasti ni ed altri atti occorrenti.

Art. 2. Tale estratto dovrà farsi sopra una scala e sopra fogli eguali, come al modulo che verrà inviato alle Cancellerie censuarie dalla Direzione del Censo.

Art. 3. Sarà distinto in quattro categorie.

I. Beni tenuti da Corporazioni Religiose, ossia dal Clero regolare.

II. Beni tenuti dalle Mense, dai Capitoli e dalle Collegiate.

III. Beni spettanti a Luoghi pii, a Stabilimenti di beneficenza, Orfanotrofi, Case di ricovero, e simili.

IV. Proprietà ex Camerali, a tenore delle indicazioni che alla Direzione del Censo verranno somministrate dalla Direzione del Demanio.

Art. 4. Entro lo stesso perentorio termine, e sotto la più stretta responsabilità, il Direttore del Bollo, Registro, Ipoteche presterà alla Direzione del Demanio dettagliata nota di tutte le [p. 137 modifica]passività inscritte sui beni delle prime tre categorie designate nell’articolo antecedente.

A tale effetto saranno trasmesse ai Conservatori module chiare e complete, onde servire alla uniformità della operazione.

Art. 5. Il Ministro del Commercio, nei termini dei precedenti articoli, presenterà una Statistica dettagliata e completa del personale del Clero regolare e secolare, distinto nei diversi ordini, età, luoghi ec.

Art. 6. Durante il tempo che si dispongono i materiali indicati negli articoli antecedenti, coll’auto dei quali si fonderà l’Amministrazione demaniale, si nominerà il personale occorrente alla stessa amministrazione.

Art. 7. La Direzione del Demanio avrà l’Ufficio centrale in Roma.

L’Amministrazione sarà divisa in quattro grandi Sezioni. 1. Roma e Comarca. — 2. Umbria. — 3. Marche. — 4. Legazioni.

Art. 8. La Direzione suddetta assume imme diatamente l’Amministrazione dei beni dell’Ordine ex Gesuitico, e della abolita Congregazione dello Santo Uffizio.

Art. 9. Essa verrà assistita da un Consiglio consultivo presieduto dal Direttore, e composto dei Direttori del Censo, del bollo e registro, delle ipoteche, e di tre Consultori legali.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 12 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo



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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

In esecuzione del Decreto dell’Assemblea Costituente del 21 Febbrajo decorso, e riformando nella parte amministrativa il Motu-proprio 29 Dicembre 1847. e l’Ordinanza 26 Febbrajo decorso sulla riunione dell’Amministrazione del Demanio a quella del Registro, divenuta ineseguibile per le nuove disposizioni sull’organizzazione generale del Ministero di Finanza;

Ordina:

Art. 1. È istituita una Direzione per l’Amministrazione dei beni demaniali, dipendente dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. Apparterrà a questa Direzione l’amministrazione dei beni ex Camerali, oggi della Repubblica, e perciò quell’ultima cesserà di dipendere dalla Direzione Prima alla quale apparteneva.

Art. 3. La Direzione Prima suddetta prenderà nome di Direzione di diritti uniti, distaccan do questi ultimi dalla Direzione delle Dogane, la quale sarà limitata alla sola Amministrazio ne delle medesime.

Art. 4. La Presidenza del Censo, sotto il nome di Direzione del Censo, dipende anch’essa dal Ministero delle Finanze.

Art. 5. Con contemporanea Ordinanza si stabiliscono l’organico della Direzione del Demanio e delle proprietà della Repubblica, e le [p. 139 modifica]norme colle quali se ne fonda e distribuisce l’Amministrazione.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 12 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo notifica, che l’Assemblea Costituente

Considerando che, mentre non è opera di breve momento la riforma della Criminale legislazione, v’ha d’altronde nelle presenti condi zioni della Repubblica una imperiosa necessità di provvedere con mezzi pronti ed efficaci alla repressione di quei delitti, che attentano precipuamente alla sicurezza e tranquillità della Patria;

Previa dichiarazione, che negli Articoli del Regolamento penale, richiamati nella presente legge, dee tenersi come soppresso qualunque vocabolo allusivo al passato regime, surrogato quello che è proprio dell’attuale Governo Repubblicano;

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Decreta:

Art. 1. Sarà abbreviata e sommaria fino a nuova disposizione la procedura pei seguenti delitti:

I. I delitti contro la Repubblica contemplati dagli Articoli 84, 86, 87, 89, 92, e 93 del Regolamento penale vigente.

II. I delitti contemplati dagli Articoli 126, 127, e 128.

III. I delitti di violenza pubblica contemplati dal Titolo III Libro II.

IV. I furti con violenza personale contemplati dal Titolo XXVI Libro II.

V. Gli omicidj proditori e le ferite proditorie.

Art. 2. Il Processante, appena ricevuta la querela o denunzia, od in qualunque altro modo sia venuto a cognizione del reato, assumerà immediatamente la prova generica.

Art. 3. Se l’imputato è stato arrestato in flagrante, o quasi flagrante, si procederà subito al suo interrogatorio.

Art. 4. Se egli non trovasi in arresto, il Processante raccoglierà sommariamente la prova specifica, ed essendovi indizj sufficienti contro l’imputato lo farà arrestare e procedere tosto al suo interrogatorio.

Art. 5. Tre giorni dopo l’interrogatorio verrà trattata la causa alla pubblica discussione, se il processo vien fatto in luogo dove risiede il Tribunale, ed otto giorni dopo, se in altro luogo. In quest’ultimo caso, il Processante, appena interrogato l’imputato, lo trasmetterà subito cogli atti al Tribunale.

[p. 141 modifica]Art. 6. Ventiquattro ore prima, relativamente alla prima ipotesi del precedente Articolo; tre giorni, in quanto alla seconda, il Procuratore fiscale e l’accusato presenteranno la lista de’ loro testimonj.

Art. 7. Se qualche testimone non comparisce è in facoltà del Tribunale dichiararlo non necessario.

Art. 8. Se nella pubblica discussione sorge la necessità di udire un testimone a carico, od a discarico, non dato in nota, è rimesso alla prudenza del Tribunale il fare un brevissimo differimento. Il Tribunale dovrà sospendere il suo giudizio, trattandosi di ferite, delle quali non sia con certezza stabilita la gravità, fino ad ottenuto definitivo giudizio dei Periti.

Art. 9. La discussione pubblica sarà orale, ed il verbale conterrà solo un’enunciativa abbreviata e sommaria della deposizione dei testimonj.

Art. 10. Se l’accusato non ha difensore, il Presidente del Tribunale glie ne destinerà uno.

Art. 11. Le sole sentenze portanti condanna capitale sono appellabili, e da giudicarsi in via sommaria anche in grado di appello.

Art. 12. L’appellazione dev’essere interposta dal Difensore, o dall’Imputato entro 24 ore dalla pronuncia della sentenza condannatoria.

Art. 13. Entro le 24 ore dall’interposto Appello, il Tribunale di prima istanza deve rimettere d’officio il relativo Processo al Tribunale di Appello. Volendo, potrà intervenirvi il Prevenuto.

Art. 14. Tre giorni dopo il ricevimento del [p. 142 modifica]Processo, sarà trattata la causa in pubblica discussione, quando il reo abbia dichiarato di non volere intervenire, ovvero se sia detenuto nel luogo di residenza del Tribunale di Appello. Il detto termine sarà protratto a giorni otto, se il Prevenuto che vuole intervenire sia detenuto in altro luogo.

Art. 15. Non potrà in grado di Appello aver luogo la ripetizione dei testimonj uditi in Prima Istanza, nè l’induzione di nuovi testimonj.

Art. 16. Il Tribunale non potrà sciogliersi senza aver pronunciata la sentenza.

Art. 17. Le sentenze di appello condannato rie alla pena capitale si eseguiscono entro il ter mine di tre giorni.

Art. 18. Tutte le sentenze assolutorie hanno esecuzione immediata.

Art. 19. Tutte le altre sentenze saranno eseguite entro 24 ore.

Art. 20. In nessuna causa, trattata e decisa in via sommaria, sarà ammesso il beneficio di revisione, o qualunque altro rimedio.

Art. 21. Qualunque negligenza o ritardo per parte del Processante del Tribunale, del Procuratore Fiscale, o di qualunque altro pubblico funzionario, verrà punita coll’immediata destituzione.

Art. 22. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente Legge.

Roma 12 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo



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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica


che l’Assemblea Costituente, nella seduta del giorno 12 corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed ordina che sia eseguito nella sua forma e tenore.

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Costituente


Considerando che la tassa barriera, oltre esser segno di divisione tra i popoli fratelli, è causa di vessazioni, e quindi d’impedimento o d’intralci alla libera comunicazione da uno Stato finitimo all’altro;

Considerando che la sua abolizione deve apportare incremento considerevole al comodo, all’industria, al commercio delle popolazioni;

A proposta del Ministro delle Finanze

Decreta:

A datare dal giorno 20 del corrente mese è abolita lungo l’intero confine della Repubblica la [p. 144 modifica]Tassa della Barriera, istituita dalla Notificazione del 23 Giugno 1836.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.

Roma 12 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo