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pria competenza, coi Presidi delle Province, coi Direttori delle diverse amministrazioni da loro dipendenti, e con qualunque altro subalterno.
Art. 2. I Direttori delle diverse amministrazioni non possono corrispondere per glinteressi del loro dicastero, se non se col Ministro dal quale dipendono, e coi proprii subalterni.
Roma 15. Marzo 1849.
I Membri del Comitato esecutivo
REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Comitato Esecutivo della Repubblica
Notifica:
Che l’Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 15 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed
Ordina
Che sia eseguito nella sua forma e tenore.
Considerando che per la guerra d’indipendenza nazionale, per la tutela dei diritti conquistati, pei pericoli pendenti d’assalto straniero le armi sono necessità suprema ed urgente della Repubblica;
Considerando che i tempi e i bisogni straor-