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pria competenza, coi Presidi delle Province, coi Direttori delle diverse amministrazioni da loro dipendenti, e con qualunque altro subalterno.

Art. 2. I Direttori delle diverse amministrazioni non possono corrispondere per glinteressi del loro dicastero, se non se col Ministro dal quale dipendono, e coi proprii subalterni.

Roma 15. Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 15 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Considerando che per la guerra d’indipendenza nazionale, per la tutela dei diritti conquistati, pei pericoli pendenti d’assalto straniero le armi sono necessità suprema ed urgente della Repubblica;

Considerando che i tempi e i bisogni straor-