Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/192


— 159 —

dinarj richiedono attività straordinaria e ajuti per questa al Ministero di guerra;

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione di guerra composta di cinque individui, eletti, fuori, del suo seno, dall’Assemblea, e destinata ad accelerare e agevolare al Ministro di guerra, senza lederne la libertà di azione e la responsabilità, i lavori per la rapida formazione dell’esercito, e per l’andamento regolare e spedito dei tre rami essenziali del dicastero di guerra, personale, materiale, e amministrativo.

Art. 2. La Commissione di guerra

1. Esamina i piani strategici, i progetti e suggerimenti che venissero presentati dai Cittadini, tendenti a ordinare e promuovere i mezzi di difesa ed offesa militare della Repubblica. Occorrendo, li provoca, chiamando a sè uomini di patriottismo provato, e di nota capacità.
2. Prepara e presenta al Ministro lavori propri su quanto concerne la condizione militare del paese, e segnatamente sulle seguenti cose, riguardate come urgenti dall’Assemblea.
a) Specchio esatto e particolarizzato della situazione attuale dell’esercito, e del materiale di guerra.