Storia della colonna infame/Capitolo III

Capitolo terzo

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Capitolo II Capitolo IV


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III.



EE
per venir finalmente all’applicazione, era insegnamento comune, e quasi universale de’ dottori, che la bugia dell’accusato nel rispondere al giudice, fosse uno degl’indizi legittimi, come dicevano, alla tortura. Ecco perchè l’esaminatore dell’infelice Piazza gli oppose, non essere verisimile che lui non avesse sentito parlare di muri imbrattati in porta Ticinese, e che non sapesse il nome de’ deputati coi quali aveva avuto che fare.

Ma insegnavan forse che bastasse una bugia qualunque?

“La bugia, per fare indizio alla tortura, deve riguardar le qualità e le circostanze sostanziali del delitto, cioè che appartengano ad esso, e dalle quali esso si possa inferire; altrimenti no: alias secus.”

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“La bugia non fa indizio alla tortura, se riguarda cose che non aggraverebbero il reo, quando le avesse confessate.”

E bastava, secondo loro, che il detto dell’accusato paresse al giudice bugia, perchè questo potesse venire ai tormenti?

“La bugia per fare indizio alla tortura dev’esser provata concludentemente, o dalla propria confession del reo, o da due testimoni... essendo dottrina comune che due sian necessari a provare un indizio remoto, quale è la bugia1.” Cito, e citerò spesso il Farinacci, come uno de’ più autorevoli allora, e come gran raccoglitore dell’opinioni più ricevute. Alcuni però si contentavano d’un testimonio solo, purchè fosse maggiore d’ogni eccezione. Ma che la bugia dovesse risultar da prove legali, e non da semplice congettura del giudice, era dottrina comune e non contradetta.

Tali condizioni eran dedotte da quel canone della legge romana, il quale proibiva (che cose s’è ridotti a proibire, quando se ne sono ammesse cert’altre!) di cominciar dalla tortura. “E se concedessimo ai giudici,” dice l’autor medesimo, “la facoltà di mettere alla tortura i rei senza indizi legittimi e sufficienti, sarebbe come in lor potere il cominciar da essa... E per poter chiamarsi tali, devon gl’indizi esser verisimili, probabili, non leggieri, nè di semplice formalità, ma gravi, urgenti, certi, chiari, anzi più chiari del sole di mezzogiorno, come si suol dire... Si tratta di dare a un uomo un tormento, e un tormento che può decider della sua vita: agitur de hominis salute; e perciò non ti maravigliare, o giudice rigoroso, se la scienza del diritto e i dottori richiedono indizi così squisiti, e dicon la cosa con tanta forza, e la vanno tanto ripetendo2.”

Non diremo certamente che tutto questo sia ragionevole; giacchè non può esserlo ciò che implica contradizione. Erano sforzi vani, per conciliar la certezza col dubbio, per evitare il pericolo di tormentare innocenti, e d’estorcere false confessioni, volendo però la tortura come un mezzo appunto di scoprire se uno fosse innocente o reo, e di fargli confessare una data cosa. La conseguenza logica sarebbe stata di dichiarare assurda e ingiusta la tortura; ma a questo ostava l’ossequio cieco all’antichità e al diritto romano. Quel libriccino Dei delitti e delle pene, che promosse, non solo l’abolizion della tortura, ma la [p. 782 modifica]riforma di tutta la legislazion criminale, cominciò con le parole: “Alcuni avanzi di leggi d’un antico popolo conquistatore.” E parve, com’era, ardire d’un grand’ingegno: un secolo prima sarebbe parsa stravaganza. Nè c’è da maravigliarsene: non s’è egli visto un ossequio dello stesso genere mantenersi più a lungo, anzi diventar più forte nella politica, più tardi nella letteratura, più tardi ancora in qualche ramo delle Belle Arti? Viene, nelle cose grandi, come nelle piccole, un momento in cui ciò che, essendo accidentale e fattizio, vuol perpetuarsi come naturale e necessario, è costretto a cedere all’esperienza, al ragionamento, alla sazietà, alla moda, a qualcosa di meno, se è possibile, secondo la qualità e l’importanza delle cose medesime; ma questo momento dev’esser preparato. Ed è già un merito non piccolo degl’interpreti, se, come ci pare, furon essi che lo prepararono, benchè lentamente, benchè senz’avvedersene, per la giurisprudenza.



Ma le regole che pure avevano stabilite, bastano in questo caso a convincere i giudici, anche di positiva prevaricazione. Vollero appunto costoro cominciar dalla tortura. Senza entrare in nulla che toccasse circostanze, nè sostanziali nè accidentali, del presunto delitto, moltiplicarono interrogazioni inconcludenti, per farne uscir de’ pretesti di dire alla vittima destinata: non è verisimile; e, dando insieme a inverisimiglianze asserite la forza di bugie legalmente provate, [p. 783 modifica]intimar la tortura. È che non cercavano una verità, ma volevano una confessione: non sapendo quanto vantaggio avrebbero avuto nell’esame del fatto supposto, volevano venir presto al dolore, che dava loro un vantaggio pronto e sicuro: avevan furia. Tutto Milano sapeva (è il vocabolo usato in casi simili) che Guglielmo Piazza aveva unti i muri, gli usci, gli anditi di via della Vetra; e loro che l’avevan nelle mani, non l’avrebbero fatto confessar subito a lui!

Si dirà forse che, in faccia alla giurisprudenza, se non alla coscienza, tutto era giustificato dalla massima detestabile, ma allora ricevuta, che ne’ delitti più atroci fosse lecito oltrepassare il diritto? Lasciamo da parte che l’opinion più comune, anzi quasi universale, de’ giureconsulti, era (e se al ciel piace, doveva essere) che una tal massima non potesse applicarsi alla procedura, ma soltanto alla pena; "giacchè," per citarne uno, "benchè si tratti d’un delitto enorme, non consta però che l’uomo l’abbia commesso; e fin che non consti, è dovere che si serbino le solennità del diritto3". E solo per farne memoria, e come un di que’ tratti notabili con cui l’eterna ragione si manifesta in tutti i tempi, citeremo anche la sentenza d’un uomo che scrisse sul principio del secolo decimoquinto, e fu, per lungo tempo dopo, chiamato il Bartolo del diritto ecclesiastico, Nicolò Tedeschi, arcivescovo di Palermo, più celebre, fin che fu celebre, sotto il nome d’Abate Palermitano: "Quanto il delitto è più grave," dice quest’uomo, "tanto più le presunzioni devono esser forti; perchè, dove il pericolo è maggiore, bisogna anche andar più cauti4". Ma questo, dico, non fa al nostro caso (sempre riguardo alla sola giurisprudenza), poichè il Claro attesta che nel foro di Milano prevaleva la consuetudine contraria; cioè era, in que’ casi, permesso al giudice d’oltrepassare il diritto, anche nell’inquisizione5. "Regola", dice il Riminaldi, altro già celebre giureconsulto, "da non riceversi negli altri paesi;" e il Farinacci soggiunge: "ha ragione6". Ma vediamo come il Claro medesimo interpreti una tal regola: "si viene alla tortura, quantunque gl’indizi non siano in tutto sufficienti (in totum [p. 784 modifica]sufficientia), nè provati da testimoni maggiori d’ogni eccezione, e spesse volte anche senza aver data al reo copia del processo informativo.” E dove tratta in particolare degl’indizi legittimi alla tortura, li dichiara espressamente necessari “non solo ne’ delitti minori, ma anche ne’ maggiori e negli atrocissimi, anzi nel delitto stesso di lesa maestà.7” Si contentava dunque d’indizi meno rigorosamente provati, ma li voleva provati in qualche maniera; di testimoni meno autorevoli, ma voleva testimoni; d’indizi più leggieri, ma voleva indizi reali, relativi al fatto; voleva insomma render più facile al giudice la scoperta del delitto, non dargli la facoltà di tormentare, sotto qualunque pretesto, chiunque gli venisse nelle mani. Son cose che una teoria astratta non riceve, non inventa, non sogna neppure; bensì la passione le fa.

Intimò dunque l’iniquo esaminatore al Piazza: che dica la verità per qual causa nega di sapere che siano state onte le muraglie, et di sapere come si chiamino li deputati, che altrimente, come cose inuerisimili, si metterà alla corda, per hauer la verità di queste inuerisimilitudini. — Se me la vogliono anche far attaccar al collo, lo faccino; che di queste cose che mi hanno interrogato non ne so niente, rispose l’infelice, con quella specie di coraggio disperato, con cui la ragione sfida alle volte la forza, come per farle sentire che, a qualunque segno arrivi, non arriverà mai a diventar ragione.




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E si veda a che miserabile astuzia dovettero ricorrer que’ signori, per dare un po’ più di colore al pretesto. Andarono, come abbiam detto, a caccia d’una seconda bugia, per poter parlarne con la formola del plurale; cercarono un altro zero, per ingrossare un conto in cui non avevan potuto fare entrar nessun numero.

È messo alla tortura; gli s’intima che si risolua di dire la verità; risponde, tra gli urli e i gemiti e l’invocazioni e le supplicazioni: l’ho detta, signore. Insistono. Ah per amor di Dio! grida l’infelice: V.S. mi facci lasciar giù, che dirò quello che so; mi facci dare un po’ d’aqua. È lasciato giù, messo a sedere, interrogato di nuovo; risponde: io non so niente; V.S. mi facci dare un poco d’aqua.



Quanto è cieco il furore! Non veniva loro in mente che quello che volevan cavargli di bocca per forza, avrebbe potuto addurlo lui come un argomento fortissimo della sua innocenza, se fosse stato la verità, come, con atroce sicurezza, ripetevano. — Sì, signore, — avrebbe potuto rispondere: — avevo sentito dire che s’eran trovati unti i muri di via della Vetra; e stavo a baloccarmi sulla porta di casa vostra, signor presidente della Sanità! — E l’argomento sarebbe stato tanto più forte, in quanto, essendosi sparsa insieme la voce del fatto, e la voce che il Piazza ne fosse l’autore, questo avrebbe, insieme con la notizia, dovuto risapere il suo pericolo. Ma questa osservazion così ovvia, e che il furore non lasciava venire in mente a coloro, non poteva [p. 786 modifica]nemmeno venire in mente all’infelice, perchè non gli era stato detto di cosa fosse imputato. Volevan prima domarlo co’ tormenti; questi eran per loro gli argomenti verosimili e probabili, richiesti dalla legge; volevan fargli sentire quale terribile, immediata conseguenza veniva dal risponder loro di no; volevano che si confessasse bugiardo una volta, per acquistare il diritto di non credergli, quando avrebbe detto: sono innocente. Ma non ottennero l’iniquo intento. Il Piazza, rimesso alla tortura, alzato da terra, intimatogli che verrebbe alzato di più, eseguita la minaccia, e sempre incalzato a dir la verità, rispose sempre: l’ho detta; prima urlando, poi a voce bassa; finchè i giudici, vedendo che ormai non avrebbe più potuto rispondere in nessuna maniera, lo fecero lasciar giù, e ricondurre in carcere.



Riferito l’esame in senato, il giorno 23, dal presidente della Sanità, che n’era membro, e dal capitano di giustizia, che ci sedeva quando fosse chiamato, quel tribunale supremo decretò che: “il Piazza, dopo essere stato raso, rivestito con gli abiti della curia, e purgato, fosse sottoposto alla tortura grave, con la legatura del canapo,” atrocissima [p. 787 modifica]aggiunta, per la quale, oltre le braccia, si slogavano anche le mani; “a riprese, e ad arbitrio de’ due magistrati suddetti; e ciò sopra alcune delle menzogne e inverisimiglianze risultanti dal processo.”

Il solo senato aveva, non dico l’autorità, ma il potere d’andare impunemente tanto avanti per una tale strada. La legge romana sulla ripetizion de’ tormenti8, era interpretata in due maniere; e la men probabile era la più umana. Molti dottori (seguendo forse Odofredo9, che è il solo citato da Cino da Pistoia10, e il più antico de’ citati dagli altri) intesero che la tortura non si potesse rinnovare, se non quando fossero sopravvenuti nuovi indizi, più evidenti de’ primi, e, condizione che fu aggiunta poi, di diverso genere. Molt’altri, seguendo Bartolo11, intesero che si potesse, quando i primi indizi fossero manifesti, evidentissimi, urgentissimi; e quando, condizione aggiunta poi anche questa, la tortura fosse stata leggiera12. Ora, nè l’una, nè l’altra interpretazione faceva punto al caso. Nessun nuovo indizio era emerso; e i primi erano che due donne avevan visto il Piazza toccar qualche muro; e, ciò ch’era indizio insieme e corpo del delitto, i magistrati avevan visto alcuni segni di materia ontuosa su que’ muri abbruciacchiati e affumicati, e segnatamente in un andito.... dove il Piazza non era entrato. Di più, quest’indizi, quanto manifesti, evidenti e urgenti, ognun lo vede, non erano stati messi alla prova, discussi col reo. Ma che dico? il decreto del senato non fa neppur menzione d’indizi relativi al delitto, non applica neppur la legge a torto; fa come se non ci fosse. Contro ogni legge, contro ogni autorità, come contro ogni ragione, ordina che il Piazza sia torturato di nuovo, sopra alcune bugie e inverisimiglianze; ordina cioè a’ suoi delegati di rifare, e più spietatamente, ciò che avrebbe dovuto punirli d’aver fatto. Perciocchè era (e poteva non essere?) dottrina universale, canone della giurisprudenza, che il giudice inferiore, il quale avesse messo un accusato alla tortura senza indizi legittimi, fosse punito dal superiore.

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Ma il senato di Milano era tribunal supremo; in questo mondo, s’intende. E il senato di Milano, da cui il pubblico aspettava la sua vendetta, se non la salute, non doveva essere men destro, men perseverante, men fortunato scopritore, di Caterina Rosa. Chè tutto si faceva con l’autorità di costei; quel suo: all’hora mi viene in pensiero se a caso fosse un poco uno de quelli, com’era stato il primo movente del processo, così n’era ancora il regolatore e il modello; se non che colei aveva cominciato col dubbio, i giudici con la certezza. E non paia strano di vedere un tribunale farsi seguace ed emulo d’una o di due donnicciole; giacchè, quando s’è per la strada della passione, è naturale che i più ciechi guidino. Non paia strano il veder uomini i quali non dovevan essere, anzi non eran certamente di quelli che vogliono il male per il male, vederli, dico, violare così apertamente e crudelmente ogni diritto; giacchè il credere ingiustamente, è strada a ingiustamente operare, fin dove l’ingiusta persuasione possa condurre; e se la coscienza esita, s’inquieta, avverte, le grida d’un pubblico hanno la funesta forza (in chi dimentica d’avere un altro giudice) di soffogare i rimorsi; anche d’impedirli.



Il motivo di quelle odiose, se non crudeli prescrizioni, di tosare, rivestire, purgare, lo diremo con le parole del Verri. “In quei tempi credevasi che o ne’ capelli e peli, ovvero nel vestito, o persino negli [p. 789 modifica]intestini trangugiandolo, potesse avere un amuleto o patto col demonio, onde rasandolo, spogliandolo e purgandolo ne venisse disarmato13”. E questo era veramente de’ tempi; la violenza era un fatto (con diverse forme) di tutti i tempi, ma una dottrina di nessun tempo.

Quel secondo esame non fu che una ugualmente assurda e più atroce ripetizione del primo, e con lo stesso effetto. L’infelice Piazza, interrogato prima, e contradetto con cavilli, che si direbbero puerili, se a nulla d’un tal fatto potesse convenire un tal vocabolo, e sempre su circostanze indifferenti al supposto delitto, e senza mai accennarlo nemmeno, fu messo a quella più crudele tortura che il senato aveva prescritta. N’ebbero parole di dolor disperato, parole di dolor supplichevole, nessuna di quelle che desideravano, e per ottener le quali avevano il coraggio di sentire, di far dire quell’altre. Ah Dio mio! ah che assassinamento è questo! ah Signor fiscale!... Fatemi almeno appiccar presto... Fatemi tagliar via la mano... Ammazzatemi; lasciatemi almeno riposar un poco. Ah! signor Presidente! ... Per amor di Dio, fatemi dar da bere; ma insieme: non so niente, la verità l’ho detta. Dopo molte e molte risposte tali, a quella freddamente e freneticamente ripetuta istanza di dir la verità, gli mancò la voce, ammutolì; per quattro volte non rispose; finalmente potè dire ancora una volta, con voce fioca; non so niente; la verità l’ho già detta. Si dovette finire, e ricondurlo di nuovo, non confesso, in carcere.



[p. 790 modifica]E non c’eran più nemmen pretesti, nè motivo di ricominciare: quella che avevan presa per una scorciatoia, gli aveva condotti fuor di strada. Se la tortura avesse prodotto il suo effetto, estorta la confession della bugia, tenevan l’uomo; e, cosa orribile! quanto più il soggetto della bugia era per sè indifferente, e di nessuna importanza, tanto più essa sarebbe stata, nelle loro mani, un argomento potente della reità del Piazza, mostrando che questo aveva bisogno di stare alla larga dal fatto, di farsene ignaro in tutto, in somma di mentire. Ma dopo una tortura illegale, dopo un’altra più illegale e più atroce, o grave, come dicevano, rimettere alla tortura un uomo, perchè negava d’aver sentito parlare d’un fatto, e di sapere il nome de’ deputati d’una parrocchia, sarebbe stato eccedere i limiti dello straordinario. Eran dunque da capo, come se non avessero fatto ancor nulla; bisognava venire, senza nessun vantaggio, all’investigazion del supposto delitto, manifestare il reato al Piazza, interrogarlo. E se l’uomo negava? se, come aveva dato prova di saper fare, persisteva a negare anche ne’ tormenti? I quali avrebbero dovuto essere assolutamente gli ultimi, se i giudici non volevano appropriarsi una terribil sentenza d’un loro collega, morto quasi da un secolo, ma la cui autorità era viva più che mai, il Bossi citato sopra. “Più di tre volte,” dice, “non ho mai visto ordinar la tortura, se non da de’ giudici boia: nisi a carnificibus14.” E parla della tortura, ordinata legalmente!

Ma la passione è pur troppo abile e coraggiosa a trovar nuove strade, per iscansar quella del diritto, quand’è lunga e incerta. [p. 791 modifica]Avevan cominciato con la tortura dello spasimo, ricominciarono con una tortura d’un altro genere. D’ordine del senato (come si ricava da una lettera autentica del capitano di giustizia al governatore Spinola, che allora si trovava all’assedio di Casale), l’auditor fiscale della Sanità, in presenza d’un notaio, promise al Piazza l’impunità, con la condizione (e questo si vede poi nel processo) che dicesse interamente la verità. Così eran riusciti a parlargli dell’imputazione, senza doverla discutere; a parlargliene, non per cavar dalle sue risposte i lumi necessari all’investigazion della verità, non per sentir quello che ne dicesse lui; ma per dargli uno stimolo potente a dir quello che volevan loro.

La lettera che abbiamo accennata, fu scritta il 28 di giugno, cioè quando il processo aveva, con quell’espediente, fatto un gran passo. “Ho giudicato conuenire,” comincia, “che V.E. sapesse quello che si è scoperto nel particolare d’alcuni scelerati che, a’ giorni passati, andauano ungendo i muri et le porte di questa città.” E non sarà forse senza curiosità, nè senza istruzione, il veder come cose tali sian raccontate da quelli che le fecero. “Hebbi”, dice dunque, “commissione dal Senato di formar processo, nel quale, per il detto d’alcune donne, e d’un huomo degno di fede, restò aggrauato un Guglielmo Piazza, huomo plebeio, ma ora Commissario della Sanità, ch’esso, il venerdì alli 21 su l’aurora, hauesse unto i muri di una contrada posta in Porta Ticinese, chiamata la Vetra de’ Cittadini.”

E l’uomo degno di fede, messo lì subito per corroborar l’autorità delle donne, aveva detto d’aver rintoppato il Piazza, il quale io salutai, et lui mi rese il saluto. Questo era stato aggravarlo! come se il delitto imputatogli fosse stato d’essere entrato in via della Vetra. Non parla poi il capitano di giustizia della visita fatta da lui per riconoscere il corpo del delitto; come non se ne parla più nel processo.

“Fu dunque”, prosegue, “incontinente preso costui.” E non parla della visita fattagli in casa, dove non si trovò nulla di sospetto.

“Et essendosi maggiormente nel suo esame aggrauato,” (s’è visto!) “fu messo ad una graue tortura, ma non confessò il delitto.”

Se qualcheduno avesse detto allo Spinola, che il Piazza non era stato interrogato punto intorno al delitto, lo Spinola avrebbe risposto: - Sono positivamente informato del contrario: il capitano di giustizia mi scrive, non questa cosa appunto, ch’era inutile; ma un’altra che la sottintende, che la suppone necessariamente; mi scrive che, [p. 792 modifica]messo ad una grave tortura, non lo confessò. — Se l’altro avesse insistito, — come! — avrebbe potuto dire l’uomo celebre e potente, — volete voi che il capitano di giustizia si faccia beffe di me, a segno di raccontarmi, come una notizia importante, che non è accaduto quello che non poteva accadere? — Eppure era proprio così: cioè, non era che il capitano di giustizia volesse farsi beffe del governatore; era che avevan fatta una cosa da non potersi raccontare nella maniera appunto che l’avevan fatta; era, ed è, che la falsa coscienza trova più facilmente pretesti per operare, che formole per render conto di quello che ha fatto.

Ma sul punto dell’impunità, c’è in quella lettera un altro inganno che lo Spinola avrebbe potuto, anzi dovuto conoscer da sè, almeno per una parte, se avesse pensato ad altro che a prender Casale, che non prese. Prosegue essa così: "finchè d’ordine del Senato (anco per esecutione della grida ultimamente fatta in questo particolare pubblicare da V.E.), promessa dal Presidente della Sanità a costui l’impunità, confessò finalmente, etc.".

Nel capitolo XXXI dello scritto antecedente, s’è fatto menzione d’una grida, con la quale il tribunale della Sanità prometteva premio e impunità a chi rivelasse gli autori degl’imbrattamenti trovati sulle porte e sui muri delle case, la mattina del 18 di maggio; e s’è anche accennata una lettera del tribunale suddetto al governatore, su quel fatto. In essa, dopo aver protestato che quella grida era stata pubblicata, con participatione del Sig. Gran Cancelliere, il quale faceva le veci del governatore, pregavan questo di corroborarla con altra sua, con promessa di maggior premio. E il governatore ne fece infatti promulgare una, in data del 13 di giugno, con la quale promette a ciascuna persona che, nel termine di giorni trenta, metterà in chiaro la persona o le persone che hanno commesso, fauorito, aiutato cotal delitto, il premio, etc. et se quel tale sarà dei complici, gli promette anco l’impunità della pena. Ed è per l’esecuzione di questa grida, così espressamente circoscritta a un fatto del 18 di maggio, che il capitano di giustizia dice essersi promessa l’impunità all’uomo accusato d’un fatto del 21 di giugno, e lo dice a quel medesimo che l’aveva, se non altro, sottoscritta! Tanto pare che si fidassero sull’assedio di Casale! giacchè sarebbe troppo strano il supporre che travedessero essi medesimi a quel segno.

Ma che bisogno avevano d’usare un tal raggiro con lo Spinola? [p. 793 modifica]Il bisogno d’attaccarsi alla sua autorità, di travisare un atto irregolare e abusivo, e secondo la giurisprudenza comune, e secondo la legislazion del paese. Era, dico, dottrina comune che il giudice non potesse, di sua autorità propria, concedere impunità a un accusato15. E nelle costituzioni di Carlo V, dove sono attribuiti al senato poteri ampissimi, s’eccettua però quello di “concedere remissioni di delitti, grazie o salvocondotti; essendo cosa riservata al principe16”. E il Bossi già citato, il quale, come senator di Milano in quel tempo, fu uno de’ compilatori di quelle costituzioni, dice espressamente: “questa promessa d’impunità appartiene al principe solo17”.

Ma perchè mettersi nel caso d’usare un tal raggiro, quando potevan ricorrere a tempo al governatore, il quale aveva sicuramente dal principe un tal potere, e la facoltà di trasmetterlo? E non è una possibilità immaginata da noi: è quello che fecero essi medesimi, all’occasione d’un altro infelice, involto più tardi in quel crudele processo. L’atto è registrato nel processo medesimo, in questi termini: Ambrosio Spinola, etc. In conformità del parere datoci dal Senato con lettera dei cinque del corrente, concederete impunità, in virtù della presente, a Stefano Baruello, condannato come dispensatore et fabricatore delli onti pestiferi, sparsi per questa Città, ad estintione del Popolo, se dentro del termine che li sarà statuito dal detto Senato, manifestarà li auttori et complici di tale misfatto.

Al Piazza l’impunità non fu promessa con un atto formale e autentico; furon parole dettegli dall’auditore della Sanità, fuor del processo. E questo s’intende: un tal atto sarebbe stato una falsità troppo evidente, se s’attaccava alla grida, un’usurpazion di potere, se non s’attaccava a nulla. Ma perchè, aggiungo, levarsi in certo modo la possibilità di mettere in forma solenne un atto di tanta importanza?

Questi perchè non possiam certo saperli positivamente; ma vedrem più tardi cosa servisse ai giudici l’aver fatto così.

A ogni modo, l’irregolarità d’un tal procedere era tanto manifesta, che il difensor del Padilla la notò liberamente. Benchè, come protesta con gran ragione, non avesse bisogno d’uscir da ciò che riguardava direttamente il suo cliente, per iscolparlo dalla pazza accusa; benchè, [p. 794 modifica]senza ragione, e con poca coerenza, ammetta un delitto reale, e de’ veri colpevoli, in quel mescuglio d’immaginazioni e d’invenzioni; ciò non ostante, ad abbondanza, come si dice, e per indebolire tutto ciò che potesse aver relazione con quell’accusa, fa varie eccezioni alla parte del processo che riguarda gli altri. E a proposito dell’impunità, senza impugnar l’autorità del senato in tal materia (chè alle volte gli uomini si tengon più offesi a metter in dubbio il loro potere, che la loro rettitudine), oppone che il Piazza “fu introdotto nanti detto signor Auditore solamente, quale non haueua alcuna giurisditione... procedendo perciò nullamente, e contro li termini di ragione”. E parlando della menzione che fu fatta più tardi, e occasionalmente, di quell’impunità, dice: “e pure, sino a quel ponto, non appare, nè si legge in processo impunità, quale pure, nanti detta redargutione, doueua constare in processo, secondo li termini di ragione”.

In quel luogo delle difese c’è una parola buttata là, come incidentemente, ma significantissima. Ripassando gli atti che precedettero l’impunità, l’avvocato non fa alcuna eccezione espressa e diretta alla tortura data al Piazza, ma ne parla così: “sotto pretesto d’inuerisimili, torturato”. Ed è, mi pare, una circostanza degna d’osservazione che la cosa sia stata chiamata col suo nome anche allora, anche davanti a quelli che n’eran gli autori, e da uno che non pensava punto a difender la causa di chi n’era stato la vittima.

Bisogna dire che quella promessa d’impunità fosse poco conosciuta dal pubblico, giacchè il Ripamonti, raccontando i fatti principali del processo, nella sua storia della peste, non ne fa menzione, anzi l’esclude indirettamente. Questo scrittore, incapace d’alterare apposta la verità, ma inescusabile di non aver letto, nè le difese del Padilla, nè l’estratto del processo che le accompagna, e d’aver creduto piuttosto alle ciarle del pubblico, o alle menzogne di qualche interessato, racconta in vece che il Piazza, subito dopo la tortura, e mentre lo slegavano per ricondurlo in carcere, uscì fuori con una rivelazione spontanea, che nessuno s’aspettava18. La bugiarda rivelazione fu fatta bensì, ma il giorno seguente, dopo l’abboccamento con l’auditore, e a gente che se l’aspettava benissimo. Sicchè, se non fossero rimasti que’ pochi documenti, se il senato avesse avuto che fare soltanto col pubblico e con la storia, avrebbe ottenuto l’intento d’abbuiar [p. 795 modifica]quel fatto così essenziale al processo, e che diede le mosse a tutti gli altri che venner dopo.

Quello che passò in quell’abboccamento, nessuno lo sa, ognuno se l’immagina a un di presso. “È assai verosimile”, dice il Verri, “che nel carcere istesso si sia persuaso a quest’infelice, che persistendo egli nel negare, ogni giorno sarebbe ricominciato lo spasimo; che il delitto si credeva certo, e altro spediente non esservi per lui fuorchè l’accusarsene e nominare i complici; così avrebbe salvata la vita, e si sarebbe sottratto alle torture pronte a rinnovarsi ogni giorno. Il Piazza dunque chiese, ed ebbe l’impunità, a condizione però che esponesse sinceramente il fatto19.”



Non pare però punto probabile che il Piazza abbia chiesto lui l’impunità. L’infelice, come vedremo nel seguito del processo, non andava avanti se non in quanto era strascinato; ed è ben più credibile, che, per fargli fare quel primo, così strano e orribile passo, per tirarlo a calunniar sè e altri, l’auditore gliel’abbia offerta. E di più, i giudici, quando gliene parlaron poi, non avrebbero omessa una circostanza così importante, e che dava tanto maggior peso alla confessione; nè l’avrebbe omessa il capitano di giustizia nella lettera allo Spinola.

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Ma chi può immaginarsi i combattimenti di quell’animo, a cui la memoria così recente de’ tormenti avrà fatto sentire a vicenda il terror di soffrirli di nuovo, e l’orrore di farli soffrire! a cui la speranza di fuggire una morte spaventosa, non si presentava che accompagnata con lo spavento di cagionarla a un altro innocente! giacchè non poteva credere che fossero per abbandonare una preda, senza averne acquistata un’altra almeno, che volessero finire senza una condanna. Cedette, abbracciò quella speranza, per quanto fosse orribile e incerta; assunse l’impresa, per quanto fosse mostruosa e difficile; deliberò di mettere una vittima in suo luogo. Ma come trovarla? a che filo attaccarsi? come scegliere tra nessuno? Lui, era stato un fatto reale, che aveva servito d’occasione e di pretesto per accusarlo. Era entrato in via della Vetra, era andato rasente al muro, l’aveva toccato; una sciagurata aveva traveduto, ma qualche cosa. Un fatto altrettanto innocente, e altrettanto indifferente fu, si vede, quello che gli suggerì la persona e la favola.



Il barbiere Giangiacomo Mora componeva e spacciava un unguento contro la peste; uno de’ mille specifici che avevano e dovevano aver credito, mentre faceva tanta strage un male di cui non si conosce il rimedio, e in un secolo in cui la medicina aveva ancor così poco imparato a non affermare, e insegnato a non credere. Pochi giorni prima d’essere arrestato, il Piazza aveva chiesto di quell’unguento al barbiere; [p. 797 modifica]questo aveva promesso di preparargliene; e avendolo poi incontrato sul Carrobio, la mattina stessa del giorno che seguì l’arresto, gli aveva detto che il vasetto era pronto, e venisse a prenderlo. Volevan dal Piazza una storia d’unguento, di concerti, di via della Vetra: quelle circostanze così recenti gli serviron di materia per comporne una: se si può chiamar comporre l’attaccare a molte circostanze reali un’invenzione incompatibile con esse.

Il giorno seguente, 26 di giugno, il Piazza è condotto davanti agli esaminatori, e l’auditore gl’intima: che dica conforme a quello che estraiudicialmente confessò a me, alla presenza anco del Notaro Balbiano, se sa chi è il fabricatore degli unguenti, con quali tante volte si sono trouate ontate le porte et mura delle case et cadenazzi di questa città.

Ma il disgraziato, che, mentendo a suo dispetto, cercava di scostarsi il possibile meno dalla verità, rispose soltanto: a me l’ha dato lui l’unguento, il Barbiero. Son le parole tradotte letteralmente, ma messe così fuor di luogo dal Ripamonti: dedit unguenta mihi tonsor.



Gli si dice che nomini il detto Barbiero; e il suo complice, il suo ministro in un tale attentato, risponde: credo habbi nome Gio. Jacomo, la cui parentela (il cognome) non so. Non sapeva di certo, che dove stesse di casa, anzi di bottega; e, a un’altra interrogazione, lo disse.

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Gli domandano se da detto Barbiero lui Constituto ne ha hauuto o poco o assai di detto unguento. Risponde: me ne ha dato tanta quantità come potrebbe capire questo calamaro che è qua sopra la tauola. Se avesse ricevuto dal Mora il vasetto del preservativo che gli aveva chiesto, avrebbe descritto quello; ma non potendo cavar nulla dalla sua memoria, s’attacca a un oggetto presente, per attaccarsi a qualcosa di reale. Gli domandano se detto Barbiero è amico di lui Constituto. E qui, non accorgendosi come la verità che gli si presenta alla memoria, faccia ai cozzi con l’invenzione, risponde: è amico, signor sì, buon dì, buon anno, è amico, signor sì; val a dire che lo conosceva appena di saluto.

Ma gli esaminatori, senza far nessuna osservazione, passarono a domandargli, con qual occasione detto Barbiero gli ha dato detto onto. Ed ecco cosa rispose: passai di là, et lui chiamandomi mi disse: vi ho puoi da dare un non so che; io gli dissi che cosa era? et egli disse: è non so che onto; et io dissi: sì, sì, verrò puoi a tuorlo; et così da lì a due o tre giorni, me lo diede puoi. Altera le circostanze materiali del fatto, quanto è necessario per accomodarlo alla favola; ma gli lascia il suo colore; e alcune delle parole che riferisce, eran probabilmente quelle ch’eran corse davvero tra loro. Parole dette in conseguenza d’un concerto già preso, a proposito d’un preservativo, le dà per dette all’intento di proporre di punto in bianco un avvelenamento, almen tanto pazzo quanto atroce.

Con tutto ciò, gli esaminatori vanno avanti con le domande, sul luogo, sul giorno, sull’ora della proposta e della consegna; e, come contenti di quelle risposte, ne chiedon dell’altre. Che cosa gli disse quando gli consegnò il detto vasetto d’onto?

Mi disse: pigliate questo vasetto, et ongete le muraglie qui adietro, et poi venete da me, che hauerete una mano de danari.



postilla qui, stavo per dire esclama, il Verri. E una tale inverisimiglianza avventa, per dir così, ancor più in una risposta successiva. [p. 799 modifica]Interrogato se il detto Barbiero assignò a lui Constituto il luogo preciso da ongere, risponde: mi disse che ongessi lì nella Vedra de’ Cittadini, et che cominciassi dal suo uschio, dove in effetto cominciai.

“Nemmeno l’uscio suo proprio aveva unto il barbiere!” postilla qui di nuovo il Verri. E non ci voleva, certo, la sua perspicacia per fare un’osservazion simile; ci volle l’accecamento della passione per non farla, o la malizia della passione per non farne conto, se, come è più naturale, si presentò anche alla mente degli esaminatori.

L’infelice inventava così a stento, e come per forza, e solo quando era eccitato, e come punto dalle domande, che non si saprebbe indovinare se quella promessa di danari sia stata immaginata da lui, per dar qualche ragione dell’avere accettata una commission di quella sorte, o se gli fosse stata suggerita da un’interrogazion dell’auditore, in quel tenebroso abboccamento. Lo stesso bisogna dire d’un’altra invenzione, con la quale, nell’esame, andò incontro indirettamente a un’altra difficoltà, cioè come mai avesse potuto maneggiar quell’unto così mortale, senza riceverne danno. Gli domandano se detto Barbiero disse a lui Constituto per qual causa facesse ontare le dette porte et muraglie. Risponde: lui non mi disse niente; m’imagino bene che detto onto fosse velenato, et potesse nocere alli corpi humani, poichè la mattina seguente mi diede un’aqua da beuere, dicendomi che mi sarei preservato dal veleno di tal onto.

A tutte queste risposte, e ad altre d’ugual valore, che sarebbe lungo e inutile il riferire, gli esaminatori non trovaron nulla da opporre, o per parlar più precisamente, non opposero nulla. D’una sola cosa credettero di dover chiedere spiegazione: per qual causa non l’ha potuto dire le altre volte.

Rispose: io non lo so, nè so a che attribuire la causa, se non a quella aqua che mi diede da bere; perchè V.S. vede bene che, per quanti tormenti ho hauuto, non ho potuto dir niente.

Questa volta però, quegli uomini così facili a contentarsi, non son contenti, e tornano a domandare: per qual causa non ha detto questa verità prima di adesso, massime sendo stato tormentato nella maniera che fu tormentato, et sabbato et hieri.

Questa verità!

Risponde: io non l’ho detta, perchè non ho potuto, et se io fossi stato cent’anni sopra la corda, io non haueria mai potuto dire cosa alcuna, perchè non potevo parlare, poichè quando m’era dimandata [p. 800 modifica]qualche cosa di questo particolare, mi fugiva dal cuore, et non poteuo rispondere. Sentito questo, chiuser l’esame, e rimandaron lo sventurato in carcere.

Ma basta il chiamarlo sventurato?

A una tale interrogazione, la coscienza si confonde, rifugge, vorrebbe dichiararsi incompetente; par quasi un’arroganza spietata, un’ostentazion farisaica, il giudicar chi operava in tali angosce, e tra tali insidie. Ma costretta a rispondere, la coscienza deve dire: fu anche colpevole; i patimenti e i terrori dell’innocente sono una gran cosa, hanno di gran virtù; ma non quella di mutar la legge eterna, di far che la calunnia cessi d’esser colpa. E la compassione stessa, che vorrebbe pure scusare il tormentato, si rivolta subito anch’essa contro il calunniatore: ha sentito nominare un altro innocente; prevede altri patimenti, altri terrori, forse altre simili colpe.

E gli uomini che crearon quell’angosce, che tesero quell’insidie, ci parrà d’averli scusati con dire: si credeva all’unzioni, e c’era la tortura? Crediam pure anche noi alla possibilità d’uccider gli uomini col veleno; e cosa si direbbe d’un giudice che adducesse questo per argomento d’aver giustamente condannato un uomo come avvelenatore? C’è pure ancora la pena di morte; e cosa si risponderebbe a uno che pretendesse con questo di giustificar tutte le sentenze di morte? No; non c’era la tortura per il caso di Guglielmo Piazza: furono i giudici che la vollero, che, per dir così, l’inventarono in quel caso. Se gli avesse ingannati, sarebbe stata loro colpa, perchè era opera loro; ma abbiam visto che non gl’ingannò. Mettiam pure che siano stati ingannati dalle parole del Piazza nell’ultimo esame, che abbian potuto credere un fatto, esposto, spiegato, circostanziato in quella maniera. Da che eran mosse quelle parole? come l’avevano avute? Con un mezzo, sull’illegittimità del quale non dovevano ingannarsi, e non s’ingannarono infatti, poichè cercarono di nasconderlo e di travisarlo.

Se, per impossibile, tutto quello che venne dopo fosse stato un concorso accidentale di cose le più atte a confermar l’inganno, la colpa rimarrebbe ancora a coloro che gli avevano aperta la strada. Ma vedremo in vece che tutto fu condotto da quella medesima loro volontà, la quale, per mantener l’inganno fino alla fine, dovette ancora eluder le leggi, come resistere all’evidenza, farsi gioco della probità, come indurirsi alla compassione.


Note

  1. Praxis et Theoricæ criminalis, Quæst. LII, 11, 13, 14.
  2. Ibid. Quæst. XXXVII, 2, 3, 4.
  3. P. Follerii, Pract. Crim., Cap. Quod suffocavit, 52.
  4. Quanto crimen est gravius, tanto praesumptiones debent esse vehementiores; quia ubi majus periculum, ibi cautius est agendum. - Abbatis Panormitani, Commentaria in libros decretalium. Praesumptionibus, Cap. XIV, 3.
  5. Clar. Sent. Rec. lib. V, § 1, 9.
  6. Hipp. Riminaldi, Consilia; LXXXVIII, 53. - Farin. Quaest. XXXVII, 79.
  7. Clar. Ib. Lib. V, § fin. Quæst. LXIV, 9.
  8. Reus evidentioribus argumentis oppressus, repeti in quæstionem potest. Dig. lib. XLVIII, tit. 18, l. 18.
  9. Numquid potest repeti quæstio? Videtur quod sic; ut Dig. eo. l. Repeti. Sed vos dicatis quod non potest repeti sine novi indiciis. Odofredi, ad Cod. lib. IX, tit. 41, l. 18.
  10. Cyni Pistoriensis, super Cod. lib. IX, tit. 41, l. de tormetis, 8.
  11. Bart. ad Dig. loc. cit.
  12. V. Farinac. Quæst. XXXVIII, 72, et seq.
  13. Oss. § III.
  14. Tractat. var.; tit. De tortura, 44.
  15. V. Farinacci Quest. LXXXI, 277.
  16. Constitutiones dominii mediolanensis; De Senatoribus.
  17. Op. cit. tit. De confessis per torturam, II.
  18. De peste, etc. pag. 84.
  19. Oss. § IV.