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sufficientia), nè provati da testimoni maggiori d’ogni eccezione, e spesse volte anche senza aver data al reo copia del processo informativo.” E dove tratta in particolare degl’indizi legittimi alla tortura, li dichiara espressamente necessari “non solo ne’ delitti minori, ma anche ne’ maggiori e negli atrocissimi, anzi nel delitto stesso di lesa maestà.1” Si contentava dunque d’indizi meno rigorosamente provati, ma li voleva provati in qualche maniera; di testimoni meno autorevoli, ma voleva testimoni; d’indizi più leggieri, ma voleva indizi reali, relativi al fatto; voleva insomma render più facile al giudice la scoperta del delitto, non dargli la facoltà di tormentare, sotto qualunque pretesto, chiunque gli venisse nelle mani. Son cose che una teoria astratta non riceve, non inventa, non sogna neppure; bensì la passione le fa.

Intimò dunque l’iniquo esaminatore al Piazza: che dica la verità per qual causa nega di sapere che siano state onte le muraglie, et di sapere come si chiamino li deputati, che altrimente, come cose inuerisimili, si metterà alla corda, per hauer la verità di queste inuerisimilitudini. — Se me la vogliono anche far attaccar al collo, lo faccino; che di queste cose che mi hanno interrogato non ne so niente, rispose l’infelice, con quella specie di coraggio disperato, con cui la ragione sfida alle volte la forza, come per farle sentire che, a qualunque segno arrivi, non arriverà mai a diventar ragione.




  1. Clar. Ib. Lib. V, § fin. Quæst. LXIV, 9.