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780 STORIA

dal Pozzo al suo, cioè per lo spazio d’un secolo. E andando avanti, sarebbe più strano che ce ne fosse stato alcuno. E quel Paride dal Pozzo medesimo, Dio ci liberi di chiamarlo, col Giannone, eccellente giureconsulto1; ma l’altre sue parole che abbiam riferite sopra, basterebbero a far veder che queste bruttissime non bastano a dare una giusta idea nemmen delle dottrine di questo solo.

Non abbiam certamente la strana pretensione d’aver dimostrato che quelle degl’interpreti, prese nel loro complesso, non servirono, nè furon rivolte a peggiorare. Questione interessantissima, giacchè si tratta di giudicar l’effetto e l’intento del lavoro intellettuale di più secoli, in una materia così importante, anzi così necessaria all’umanità; questione del nostro tempo, giacchè, come abbiamo accennato, e del resto ognun sa, il momento in cui si lavora a rovesciare un sistema, non è il più adattato a farne imparzialmente la storia; ma questione da risolversi, o piuttosto storia da farsi, con altro che con pochi e sconnessi cenni. Questi bastan però, se non m’inganno, a dimostrar precipitata la soluzione contraria; come erano, in certo modo, una preparazion necessaria al nostro racconto. Chè in esso noi avremo spesso a rammaricarci che l’autorità di quegli uomini non sia stata efficace davvero; e siam certi che il lettore dovrà dir con noi: fossero stati ubbiditi!


III.



EE

per venir finalmente all’applicazione, era insegnamento comune, e quasi universale de’ dottori, che la bugia dell’accusato nel rispondere al giudice, fosse uno degl’indizi legittimi, come dicevano, alla tortura. Ecco perchè l’esaminatore dell’infelice Piazza gli oppose, non essere verisimile che lui non avesse sentito parlare di muri imbrattati in porta Ticinese, e che non sapesse il nome de’ deputati coi quali aveva avuto che fare.

Ma insegnavan forse che bastasse una bugia qualunque?

“La bugia, per fare indizio alla tortura, deve riguardar le qualità e le circostanze sostanziali del delitto, cioè che appartengano ad esso, e dalle quali esso si possa inferire; altrimenti no: alias secus.”


  1. Istoria civile, etc., lib. 28, cap. ult.