Pagina:I promessi sposi (1840).djvu/793


DELLA COLONNA INFAME 787

aggiunta, per la quale, oltre le braccia, si slogavano anche le mani; “a riprese, e ad arbitrio de’ due magistrati suddetti; e ciò sopra alcune delle menzogne e inverisimiglianze risultanti dal processo.”

Il solo senato aveva, non dico l’autorità, ma il potere d’andare impunemente tanto avanti per una tale strada. La legge romana sulla ripetizion de’ tormenti1, era interpretata in due maniere; e la men probabile era la più umana. Molti dottori (seguendo forse Odofredo2, che è il solo citato da Cino da Pistoia3, e il più antico de’ citati dagli altri) intesero che la tortura non si potesse rinnovare, se non quando fossero sopravvenuti nuovi indizi, più evidenti de’ primi, e, condizione che fu aggiunta poi, di diverso genere. Molt’altri, seguendo Bartolo4, intesero che si potesse, quando i primi indizi fossero manifesti, evidentissimi, urgentissimi; e quando, condizione aggiunta poi anche questa, la tortura fosse stata leggiera5. Ora, nè l’una, nè l’altra interpretazione faceva punto al caso. Nessun nuovo indizio era emerso; e i primi erano che due donne avevan visto il Piazza toccar qualche muro; e, ciò ch’era indizio insieme e corpo del delitto, i magistrati avevan visto alcuni segni di materia ontuosa su que’ muri abbruciacchiati e affumicati, e segnatamente in un andito.... dove il Piazza non era entrato. Di più, quest’indizi, quanto manifesti, evidenti e urgenti, ognun lo vede, non erano stati messi alla prova, discussi col reo. Ma che dico? il decreto del senato non fa neppur menzione d’indizi relativi al delitto, non applica neppur la legge a torto; fa come se non ci fosse. Contro ogni legge, contro ogni autorità, come contro ogni ragione, ordina che il Piazza sia torturato di nuovo, sopra alcune bugie e inverisimiglianze; ordina cioè a’ suoi delegati di rifare, e più spietatamente, ciò che avrebbe dovuto punirli d’aver fatto. Perciocchè era (e poteva non essere?) dottrina universale, canone della giurisprudenza, che il giudice inferiore, il quale avesse messo un accusato alla tortura senza indizi legittimi, fosse punito dal superiore.


  1. Reus evidentioribus argumentis oppressus, repeti in quæstionem potest. Dig. lib. XLVIII, tit. 18, l. 18.
  2. Numquid potest repeti quæstio? Videtur quod sic; ut Dig. eo. l. Repeti. Sed vos dicatis quod non potest repeti sine novi indiciis. Odofredi, ad Cod. lib. IX, tit. 41, l. 18.
  3. Cyni Pistoriensis, super Cod. lib. IX, tit. 41, l. de tormetis, 8.
  4. Bart. ad Dig. loc. cit.
  5. V. Farinac. Quæst. XXXVIII, 72, et seq.