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DELLA COLONNA INFAME 793

Il bisogno d’attaccarsi alla sua autorità, di travisare un atto irregolare e abusivo, e secondo la giurisprudenza comune, e secondo la legislazion del paese. Era, dico, dottrina comune che il giudice non potesse, di sua autorità propria, concedere impunità a un accusato1. E nelle costituzioni di Carlo V, dove sono attribuiti al senato poteri ampissimi, s’eccettua però quello di “concedere remissioni di delitti, grazie o salvocondotti; essendo cosa riservata al principe2”. E il Bossi già citato, il quale, come senator di Milano in quel tempo, fu uno de’ compilatori di quelle costituzioni, dice espressamente: “questa promessa d’impunità appartiene al principe solo3”.

Ma perchè mettersi nel caso d’usare un tal raggiro, quando potevan ricorrere a tempo al governatore, il quale aveva sicuramente dal principe un tal potere, e la facoltà di trasmetterlo? E non è una possibilità immaginata da noi: è quello che fecero essi medesimi, all’occasione d’un altro infelice, involto più tardi in quel crudele processo. L’atto è registrato nel processo medesimo, in questi termini: Ambrosio Spinola, etc. In conformità del parere datoci dal Senato con lettera dei cinque del corrente, concederete impunità, in virtù della presente, a Stefano Baruello, condannato come dispensatore et fabricatore delli onti pestiferi, sparsi per questa Città, ad estintione del Popolo, se dentro del termine che li sarà statuito dal detto Senato, manifestarà li auttori et complici di tale misfatto.

Al Piazza l’impunità non fu promessa con un atto formale e autentico; furon parole dettegli dall’auditore della Sanità, fuor del processo. E questo s’intende: un tal atto sarebbe stato una falsità troppo evidente, se s’attaccava alla grida, un’usurpazion di potere, se non s’attaccava a nulla. Ma perchè, aggiungo, levarsi in certo modo la possibilità di mettere in forma solenne un atto di tanta importanza?

Questi perchè non possiam certo saperli positivamente; ma vedrem più tardi cosa servisse ai giudici l’aver fatto così.

A ogni modo, l’irregolarità d’un tal procedere era tanto manifesta, che il difensor del Padilla la notò liberamente. Benchè, come protesta con gran ragione, non avesse bisogno d’uscir da ciò che riguardava direttamente il suo cliente, per iscolparlo dalla pazza accusa; benchè,

  1. V. Farinacci Quest. LXXXI, 277.
  2. Constitutiones dominii mediolanensis; De Senatoribus.
  3. Op. cit. tit. De confessis per torturam, II.