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790 | STORIA |
E non c’eran più nemmen pretesti, nè motivo di ricominciare: quella che avevan presa per una scorciatoia, gli aveva condotti fuor di strada. Se la tortura avesse prodotto il suo effetto, estorta la confession della bugia, tenevan l’uomo; e, cosa orribile! quanto più il soggetto della bugia era per sè indifferente, e di nessuna importanza, tanto più essa sarebbe stata, nelle loro mani, un argomento potente della reità del Piazza, mostrando che questo aveva bisogno di stare alla larga dal fatto, di farsene ignaro in tutto, in somma di mentire. Ma dopo una tortura illegale, dopo un’altra più illegale e più atroce, o grave, come dicevano, rimettere alla tortura un uomo, perchè negava d’aver sentito parlare d’un fatto, e di sapere il nome de’ deputati d’una parrocchia, sarebbe stato eccedere i limiti dello straordinario. Eran dunque da capo, come se non avessero fatto ancor nulla; bisognava venire, senza nessun vantaggio, all’investigazion del supposto delitto, manifestare il reato al Piazza, interrogarlo. E se l’uomo negava? se, come aveva dato prova di saper fare, persisteva a negare anche ne’ tormenti? I quali avrebbero dovuto essere assolutamente gli ultimi, se i giudici non volevano appropriarsi una terribil sentenza d’un loro collega, morto quasi da un secolo, ma la cui autorità era viva più che mai, il Bossi citato sopra. “Più di tre volte,” dice, “non ho mai visto ordinar la tortura, se non da de’ giudici boia: nisi a carnificibus1.” E parla della tortura, ordinata legalmente!
Ma la passione è pur troppo abile e coraggiosa a trovar nuove strade, per iscansar quella del diritto, quand’è lunga e incerta. Ave-
- ↑ Tractat. var.; tit. De tortura, 44.