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328 Codice cavalleresco italiano

Preparazione del terreno nei duelli a pistola, art. 458.

Presentarsi per qualsiasi motivo a un giurì d’onore significa riconoscerne l’autorità e la legalità, art. 277.

Presidente (il) del giurì unilaterale deve invitare la controparte al contradditorio, art. 295 ecc.

           »            (il) risponde del giurì, art. 296 a).

           »            (nomina del) di un giurì, art. 291.

           »            del giurì e sue facoltà, art. 295 ecc.

           »            manca all’onore comunicando le altrui testimonianze o documenti della vertenza giudicata, art. 96, 16°.

           »            ha l’obbligo di sentire i testi dell’accusato, articolo 295 ecc.

           »            ha poteri discrezionali e quando, art. 295 a).

           »            di un giurì unilaterale nou può citare i giudici di altro giurì sulla stessa vertenza, art. 296, 296 a).

Prestanome nelle offese fatte per la stampa non può renderne ragione, art. 269.

Prestito negato, art. 240 n).

Presumere indegno l’avversario non significa ch’è indegno, art. 223 h).

Primi (i) non possono chiedere nè pretendere modificazioni al verbale di scontro, art. 181.

      »       possono rifiutarsi di duellare in luoghi diversi, articolo 206.

Primo che opera all’insaputa dei rappresentanti, art. 90.

      »       può ritirare il mandato anche sul terreno, art. 69.

      »       che durante le trattative fa pubblicazioni ecc., articolo 124.

      »       che duellando respinga l’avversario con la mano è squalificabile, art. 187.

      »       che si ribella alla soluzione pacifica della vertenza è squalificabile, art. 215.

      »       quando ha il diritto di fare opposizione a un verbale, art. 215 bis.

      »       quando può essere squalificato dai propri rappres., art. 223 f).

Probità nel senso cavalleresco, art. 156 in nota.

Proibito (è) battersi di sera, art. 89.