Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 7

Bollettino N. 7

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 7.

EDIZIONE OFFICIALE

94 Decreto del Comitato Esecutivo per la vendita de'beni ipotecali a sicurezza dei boni del tesoro — pag. 115.

93 Ordinanza del Comitato Esecutivo per la riforma del dicastero della Polizia — pag. 118.

96 Decreto del Comitato Esecutivo per la coniazione di una moneta di rame di tre bajocchi — pag. 120.

97 Notificazione del Ministro dell'Interno perchè il 24 marzo si formino gli uffici per l'apertura de' Collegi per l'elezione del Consiglio municipale di Roma — ivi.

98 Decreto del Comitato Esecutivo in cui si stabiliscono alcune norme per sorvegliare le operazioni della Banca Romana nella emissione dei boni a sostegno del commercio — pag. 121.

99 Circolare del Comitato Esecutivo ai Ministri in cui si rimette alla loro saviezza di accordare il soldo del mese di marzo a quelli che non hanno dato l'adesione — pag. 123.

100 Il Ministro dell'Interno avvisa che i giardini del Quirinale e del Vaticano sono aperti al pubblico nelle Domeniche — pag. 124.

101 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui si da una proroga di 24 ore per la dichiarazione della rendita a coloro soggetti al prestito forzoso — ivi.

102 Idem per la pronta coniazione di 300 mila scudi di moneta erosa — pag. 125.

103 Notificazione del Preside di Roma Comarca in cui s'invitano i cittadini inclusi nel prestito forzoso a dare l'assegna de' loro beni — pag. 126.

104 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui si annulla il precedente commissariato della banca romana, e si nomina il nuovo Commissario e la Commissione — pag. 128.



Roma 1849. — Tipografia Governativa.

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella tornata del 4 Marzo, ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina:


che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Vista la Ordinanza Ministeriale e contemporaneo Regolamento del giorno 29 Aprile 1848, e specialmente gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, e 11, della prima, e gli articoli 10, 13, e seguenti della seconda.

Vista l’altra Ordinanza ministeriale del 5 Giugno 1848;

Considerato che devesi incominciare l’ammortizzazione dei boni del tesoro;

Considerato che le Corporazioni religiose e gl’Istituti ecclesiastici non si sono valsi delle facoltà loro concesse dall’articolo 10 dell’Ordinanza 29 Aprile, la quale loro accordava il diritto di ammortizzare i boni anche in contante;

Considerato che, a forma dell’articolo 6 del l’Ordinanza suddetta, l’ammortizzazione della prima rata, corrispondente all’ammontare di una intera serie, doveva aver luogo il prossimo Gennajo 1849, per poi proseguire trimestralmente colla stessa proporzione;

[p. 116 modifica]Considerato che in tal guisa è scaduto ogni termine non pur di ragione, ma di riguardo;

Considerato che in difetto dell’ammortizzazione in contante dei boni in discorso, che si sarebbe potuta fare dalle Corporazioni religiose e mani-morte, è d’uopo procedere senza indugio alla vendita dei beni ipotecati a garanzia dei medesimi.

Consideralo essere di pubblico interesse fissare norme chiare e precise per la effettuazione della vendita stessa;

Considerato che talune modalità espresse nelle Ordinanze, e nel Regolamento sopracitati meritano decisa riforma;

L'Assemblea Costituente della Repubblica Romana

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Decreta:

Art. 1. Si pongono in vendita i fondi stabili descritti negli elenchi 19 Maggio 1848, già ipotecati a sicurezza dei boni del tesoro, e quei fondi che, in virtù dell’articolo 2. dell’Ordinanza ministeriale 5 Giugno 1848, si surrogassero ai beni già ipotecati, i quali fossero soverchiamente gravati da iscrizioni a favore di particolari, escludendo per ora quelli spettanti a pii stabilimenti.

Art. 2. Il possesso e godimento delle rendite dei beni ipotecati non passerà ai compratori fino alla definitiva aggiudicazione dei beni stessi.

Art. 3. Gli oneri e gravami a favore di [p. 117 modifica]particolari saranno o trasferiti sopra altri beni nazionali, e stabilimenti pii, che offrano corrispon dente sicurezza, ovvero saranno tolti col rimborso del capitale e frutti.

Art. 4. I beni, che si alienano, si vendono liberi da ogni peso, da qualsiasi onere di canone, censo, e prestazione, eccetto le servitù rustiche e urbane, e le imposizioni governative. Quanto all’ipoteche di evizione che sussistessero; e non potessero togliersi, la Nazione se ne rende garante, mediante ipoteca sopra altri suoi beni.

Art. 5. Si dà la facoltà al Ministero delle Finanze di cominciare la vendita da quei ben che egli terrà di più facile alienazione, ponendosi però possibilmente di concerto cogli aspiranti alle compre i quali ottassero all’acquisto di uno stabile a preferenza di un altro.

Art. 6. Il prezzo dei beni da pagarsi dai compratori o in contanti o in boni del tesoro di qualunque serie, o in biglietti della Banca, sarà erogato nella estinzione dei boni di quella serie, che verrà estratta a sorte, indipendentemente dal pagamento dei debiti inerenti in forza d’ipoteche speciali.

Art. 7. Si deroga al disposto dell’Articolo 7 dell’Ordinanza 29 Aprile 1848, nel quale si prescrive, che il frutto dei boni della serie estratta, cessi colla data della estrazione.

Art. 8. Le offerte per la vendita dei beni in discorso si riceveranno sul prezzo di stima, diminuito di un quinto, e sulle medesime si faranno gli esperimenti di Vigesima e di Sesta, [p. 118 modifica]terminati i quali s’intenderanno definitivamente deliberati.

Art. 9. Tutte le modalità che si crederanno opportune per effettuare la vendita, cui si rifesce il presente Decreto, saranno soggetto di un Regolamento da farsi dalla Commissione cui allude l’articolo 9 dell’Ordinanza 29 Aprile 1848.

Art. 10. Sarà a diligenza del Ministero delle Finanze l’incominciare la vendita dei Beni corrispondenti ad una serie dei Boni del Tesoro nel più breve tempo possibile.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.

Roma 5 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo

Ordina:

1. L’Attuale dicastero della Polizia di Roma è riformato.

2. È istituita una Direzione di pubblica sicurezza per Roma la quale, ferma restando la massima della unione della medesima alla [p. 119 modifica]Presidenza di Roma e Comarca, in vista delle presenti circostanze politiche, rimarrà provvisoriamente distaccata, e corrisponderà direttamente col Ministero dell’Interno.

3. I Governatori della Comarca seguiteranno a corrispondere, anche per i rapporti della Polizia, col Preside della Comarca stessa.

4. Il corpo delle guardie agenti ed addetti di Polizia è sciolto. Sarà invece organizzato un corpo di ufficiali di sicurezza pubblica con altre norme.

5. La Direzione di sicurezza pubblica sarà composta come segue:

Un Direttore generale, un Segretario, due Mi nutanti, due Scrittori, un capo della spedizione. Un Cancelliere, un Sostituto, due Aggiunti, un Alunno.

Un Archivista, un sotto - Archivista, un Protocollista, un sotto - Protocollista.

Un Capo d’officio de’ Passaporti, otto Aggiunti, quattro Commessi.

Un Custode dei locali e Sorvegliante dei portieri.

Sette Portieri.

Roma 6 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo



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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO:

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella seduta del giorno 6 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed ordina che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Art. 1. È autorizzato il Comitato Esecutivo ad emettere una nuova moneta di rame di tre bajocchi del peso di 25 gramme.

Art. 2. II Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.

Roma 7 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

(97)

REPUBBLICA ROMANA


NOTIFICAZIONE

Adesivamente all’Ordinanza del 27 Febbrajo scaduto, colla quale venne stabilita la convocazione de’ Collegi per l’elezione del Consiglio municipale di Roma al giorno 25 corrente, avrà [p. 121 modifica]luogo l’apertura de’ collegi stessi nel giorno precedente 24 per la creazione de’ respettivi uffici a tenore degli articoli 28 e seguenti della Legge 31 Gennaro p. p.

Dal Ministero dell’Interno il 7 Marzo 1849.

Il Ministro


(98)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella seduta del giorno 6 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

REPUBBLICA ROMANA

Considerando che in virtù della Legge, approvata li 19 Febbrajo 1849, si accorda facoltà alla Banca Romana di emettere, in corso coattivo, i suoi Biglietti fino alla concorrenza di un milione e trecento mila scudi;

[p. 122 modifica]Considerando che i suddetti Biglietti, per la somma di scudi 400 mila, devono erogarsi a sostegno del commercio di Ancona, Bologna e Roma;

Considerando che, per tutela del pubblico ed esatto adempimento di quanto fu stabilito e sanzionato, è mestieri invigilare le operazioni col mezzo di persone di fiducia;

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Decreta:

Art. 1. Per l’impiego degli scudi 400 mila, all’emissione dei quali è autorizzata la Banca Romana in sussidio del commercio, sono esclusi i conti correnti.

Art. 2. Ogni settimana sarà fatto di pubblico diritto lo stato della Banca, firmato dall’Amministratore generale, dai membri del Consiglio di amministrazione, e dal Contabile in capo.

Art. 3. Oltre il Commissario del Governo della Repubblica, esistente presso la Banca Romana, si dà facoltà al Potere Esecutivo di nominare una Commissione di cinque Membri, due de’ quali della Camera di Commercio, per sorvegliare la corrispondenza delle operazioni della Banca alle disposizioni dell’Assemblea Costituente nelle Province.

Art. 4. Nelle Province di Ancona e di Bologna sarà egualmente nominata dal Potere Esecutivo una Commissione composta di tre Cittadini, due Possidenti ed un Commerciante, che farà [p. 123 modifica]nelle Province suddette le veci della Commissione istituita in Roma.

Il Comitato Esecutivo è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.

Roma 7 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo


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REPUBBLICA ROMANA


COMITATO ESECUTIVO

Circolare ai Ministri

Cittadino Ministro:

I Ministri dovranno partecipare agl’Impiegati, i quali non hanno dato la loro adesione che l’Assemblea Nazionale ha ordinato, dover essi considerarsi quali dimissionarii. Che però il Governo della Repubblica, generoso quanto giusto esecutore della Legge, rimette al prudente giudizio dei Ministri di potere accordar loro il soldo del corrente mese di Marzo.

Roma 7 Marzo 1849.

Pel Comitato Esecutivo

L. Spini Segr.


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

I giardini del Quirinale e del Vaticano, incominciando da Domenica 18 corrente, saranno aperti al Pubblico tutte le Domeniche dalle dieci del mattino fino al tramontar del sole.

Roma 8 Marzo 1849.

Il Ministro dell'Interno



(101)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Considerando che alcuni soggetti al prestito forzoso non hanno ancora dato la spontanea dichiarazione sull’ammotare della rendita loro, a termini dell’Art. 9 del Decreto 25 Febbrajo, e della Notificazione 5 corrente del Preside di Roma e Comarca, con cui si assegna un termine di cinque giorni alle dichiarazioni in proposito;

Considerando che quel termine è già spirato;

Ordina:

Art. 1. È concessa una proroga di 24 ore dalla pubblicazione della presente per la spontanea dichiarazione delle rendite.

Art. 2. Spirata inutilmente la proroga, i componenti la Commissione nominata dal [p. 125 modifica]Preside di Roma e Comarca, tasseranno il prestito, in qualità di Giurati, secondo l’opinione propria, e la fama più accreditata della rendita.

Art. 3. Il giudizio sarà inappellabile senza ammissione di reclami.

Art. 4. La riscossione verrà eseguita coi mezzi della Legge i più pronti, e con quanti altri si credano più efficaci all’immediato incasso, giusta le facoltà discrezionali accordate al Comitato Esecutivo della Repubblica.

Roma 9 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo


(102)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica, in adempimento del Decreto dell’Assemblea Costituente, promulgato il giorno 3 Marzo 1849,

Ordina:

Si emettono per ora trecento mila scudi in moneta erosa da 4 e da 8, onde servire ai bisogni imperiosi della circolazione, specialmente negli spezzati.

Roma 9 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

[p. 126 modifica] (103)

REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DELL'INTERNO

NOTIFICAZIONE

Mi lusingavo, che i Cittadini Romani di più elevate fortune chiamati dalla voce della Patria a farle un prestito per accorrere alle sue bisogne, ed in ispecie alla difesa dell’indipendenza d’Italia, e alla conservazione dell’ordine pubblico, avessero tutti obbedito col dare l’assegna delle loro rendite entro il termine prescritto nella Notificazione del 3 Marzo corrente. Questo termine è spirato col giorno di jeri, ed è rimarchevole, che varii Cittadini, che per la loro educazione e civiltà dovrebbero a preferenza degli altri avere sentimenti generosi, l’han fatto trascorrere, senza riflettere che era più laudevole presentar da magnanimi e volenterosi lo stato delle proprie rendite, che farlo nascere da fiscali investigazioni.

Voglio sperare, che la ristrettezza del termine prefisso non avrà fatto portare a compimento le loro dichiarazioni, ma che prima che spiri il termine, perentoriamente fissato dal Potere Esecutivo, quei Cittadini che non hanno ancora adempito, vorranno presentarle nella Presidenza di Roma e Comarca, ove anche si raduna la Commissione centrale, composta dei qui sotto notati Cittadini. Voglio anche sperare, che la grandezza Romana abbia a risplendere in questa necessità della Patria, e che i discendenti di [p. 127 modifica]Scipione, e di Fabio Massimo, di Lucullo, e di Crasso vogliano emulare i moderni notabili di Milano e di Venezia, che per il bisogno della Patria hanno dato l’ultimo loro obolo. Che gli gioverebbero le loro ricchezze, se negando di prestarle alla Patria, le avessero poi a dare agl’inimici a forza di colpi di bastone, e di Leggi statarie? Che giovò a quel ricco, ma sciagurato nobile romano l’aver negato i suoi tesori per accorrere alla difesa di Roma nel 1527, se poi li vide rapiti dai soldati tedeschi e spagnuoli di Borbone, mentre gli violavano le sue donne?

Io spero, che la presente civiltà, e l’amore verso l’Italia voglia far sentire a varii nostri Cresi la voce di un dovere cittadino; che le loro volontarie e leali dichiarazioni li faccia ben meritare della Patria; e che con vera Romana generosità concorrano a questo prestito, che alla pur fine per essi non è che un rinvestimento.

Roma li 9 Marzo 1849.

Il Preside di Roma e Comarca

            Livio Mariani


Nomi dei componenti la Commissione

CORBOLI CURZIOSTURBINETTI FRANCESCO — DE ANDREIS ANTONIO — NATALI SAVINO — BOSCHETTI BENEDETTO — ROMITI GUIDO — SCIFONI FELICE — SALVATI LUIGI — NARDUCCI CRISPINO — SERRAGGI DOMENICO — PASQUALI ANDREA.

[p. 128 modifica](104)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

In esecuzione dell’Articolo 3 del Decreto 7 corrente marzo con cui sono date al Comitato facoltà di nominare, oltre il Commissariato del Governo, una Commissione di cinque Membri, due de’ quali della Camera di Commercio per sorvegliare la corrispondenza delle operazioni della Banca Romana alle disposizioni dell’Assemblea Costituente;

il Comitato Esecutivo

Ordina:

È annullato il precedente Commissariato Governativo.

Il Commissario Governativo, e la Commissione è nominata e composta nel seguente modo.

Commiss. Governat. Avv. Giuseppe Lunati

MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Vincenzo Pericoli Presidente.
Filippo Luigioni.
Generale Pietro De Angelis.
Bartolommeo Polverosi.
Francesco Senni.

Roma 10 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo