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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Ordina:

Art. 1. Il Direttore del Censo, sotto la più stretta sua responsabilità, darà ordine a tutti i Cancellieri dello Stato, affinchè nel perentorio termine di due mesi, da decorrere dalla data della presente Ordinanza, presentino gli estratti del le mappe catastali di tutti i beni posseduti dalle così dette mani-morte, colle distinzioni dei perimetri, e numeri, ed accompagnate dai catasti ni ed altri atti occorrenti.

Art. 2. Tale estratto dovrà farsi sopra una scala e sopra fogli eguali, come al modulo che verrà inviato alle Cancellerie censuarie dalla Direzione del Censo.

Art. 3. Sarà distinto in quattro categorie.

I. Beni tenuti da Corporazioni Religiose, ossia dal Clero regolare.

II. Beni tenuti dalle Mense, dai Capitoli e dalle Collegiate.

III. Beni spettanti a Luoghi pii, a Stabilimenti di beneficenza, Orfanotrofi, Case di ricovero, e simili.

IV. Proprietà ex Camerali, a tenore delle indicazioni che alla Direzione del Censo verranno somministrate dalla Direzione del Demanio.

Art. 4. Entro lo stesso perentorio termine, e sotto la più stretta responsabilità, il Direttore del Bollo, Registro, Ipoteche presterà alla Direzione del Demanio dettagliata nota di tutte le