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Processo, sarà trattata la causa in pubblica discussione, quando il reo abbia dichiarato di non volere intervenire, ovvero se sia detenuto nel luogo di residenza del Tribunale di Appello. Il detto termine sarà protratto a giorni otto, se il Prevenuto che vuole intervenire sia detenuto in altro luogo.

Art. 15. Non potrà in grado di Appello aver luogo la ripetizione dei testimonj uditi in Prima Istanza, nè l’induzione di nuovi testimonj.

Art. 16. Il Tribunale non potrà sciogliersi senza aver pronunciata la sentenza.

Art. 17. Le sentenze di appello condannato rie alla pena capitale si eseguiscono entro il ter mine di tre giorni.

Art. 18. Tutte le sentenze assolutorie hanno esecuzione immediata.

Art. 19. Tutte le altre sentenze saranno eseguite entro 24 ore.

Art. 20. In nessuna causa, trattata e decisa in via sommaria, sarà ammesso il beneficio di revisione, o qualunque altro rimedio.

Art. 21. Qualunque negligenza o ritardo per parte del Processante del Tribunale, del Procuratore Fiscale, o di qualunque altro pubblico funzionario, verrà punita coll’immediata destituzione.

Art. 22. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente Legge.

Roma 12 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo