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passività inscritte sui beni delle prime tre categorie designate nell’articolo antecedente.

A tale effetto saranno trasmesse ai Conservatori module chiare e complete, onde servire alla uniformità della operazione.

Art. 5. Il Ministro del Commercio, nei termini dei precedenti articoli, presenterà una Statistica dettagliata e completa del personale del Clero regolare e secolare, distinto nei diversi ordini, età, luoghi ec.

Art. 6. Durante il tempo che si dispongono i materiali indicati negli articoli antecedenti, coll’auto dei quali si fonderà l’Amministrazione demaniale, si nominerà il personale occorrente alla stessa amministrazione.

Art. 7. La Direzione del Demanio avrà l’Ufficio centrale in Roma.

L’Amministrazione sarà divisa in quattro grandi Sezioni. 1. Roma e Comarca. — 2. Umbria. — 3. Marche. — 4. Legazioni.

Art. 8. La Direzione suddetta assume imme diatamente l’Amministrazione dei beni dell’Ordine ex Gesuitico, e della abolita Congregazione dello Santo Uffizio.

Art. 9. Essa verrà assistita da un Consiglio consultivo presieduto dal Direttore, e composto dei Direttori del Censo, del bollo e registro, delle ipoteche, e di tre Consultori legali.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 12 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo