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Decreta:

Art. 1. Sarà abbreviata e sommaria fino a nuova disposizione la procedura pei seguenti delitti:

I. I delitti contro la Repubblica contemplati dagli Articoli 84, 86, 87, 89, 92, e 93 del Regolamento penale vigente.

II. I delitti contemplati dagli Articoli 126, 127, e 128.

III. I delitti di violenza pubblica contemplati dal Titolo III Libro II.

IV. I furti con violenza personale contemplati dal Titolo XXVI Libro II.

V. Gli omicidj proditori e le ferite proditorie.

Art. 2. Il Processante, appena ricevuta la querela o denunzia, od in qualunque altro modo sia venuto a cognizione del reato, assumerà immediatamente la prova generica.

Art. 3. Se l’imputato è stato arrestato in flagrante, o quasi flagrante, si procederà subito al suo interrogatorio.

Art. 4. Se egli non trovasi in arresto, il Processante raccoglierà sommariamente la prova specifica, ed essendovi indizj sufficienti contro l’imputato lo farà arrestare e procedere tosto al suo interrogatorio.

Art. 5. Tre giorni dopo l’interrogatorio verrà trattata la causa alla pubblica discussione, se il processo vien fatto in luogo dove risiede il Tribunale, ed otto giorni dopo, se in altro luogo. In quest’ultimo caso, il Processante, appena interrogato l’imputato, lo trasmetterà subito cogli atti al Tribunale.