Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 53

Bollettino N. 53

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Bollettino N. 52
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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 53.

EDIZIONE OFFICIALE


508 Ordinanza del Ministero delle Finanze pel versamento del terzo bimestre della dativa - pag. 243.

509 Il Ministero della guerra avvisa che non si riceveranno più projettili - ivi.

510 Decreto dell'Assemblea Costituente che dichiara i Triumviri Mazzini, Saffi ed Armellini benemeriti della patria - pag. 244.

511 Bollettino del generale Garibaldi sugli ultimi fatti della guerra - ivi.

512 Proclama del Ministro della guerra ai Romani, in cui si loda del loro valore - pag. 246.

513 Costituzione della Repubblica Romana - pag. 247.

514 Decreto dell'Assemblea Costituente per un fondo di scudi dieci mila alla Commissione delle barricate - pag. 257.

515 Decreto dell'Assemblea con cui si dichiara benemerito della Patria il Municipio - pag. 258.

516 Indirizzo della Commissione delle barricate al popolo, perchè coraggiosamente soffra, e duri - ivi.

517 Decreto dell'Assemblea, con cui applicasi la legge 29 marzo ai cittadini uccisi nella guerra combattuta per la Repubblica - pag. 259.



Roma 1849. — Tipografia Nazionale.


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REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DELLE FINANZE

Ordinanza

La Dativa del terzo bimestre del corrente anno sarà versata dai Contribuenti delle Province non occupate,presso gli Amministratori Nazionali ne’ soliti modi, e termini.

Sarà dedotta a favore dei Contribuenti di Roma ed Agro Romano la metà della terza rata anticipata in forza del Decreto del Triumvirato del primo Maggio 1849.

Dal Ministero delle Finanze li 30 Giugno 1819.

La Commissione

G. CostabiliV. Valentini — E. Brambilla

(809)

REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordinanza

A cominciare dalla pubblicazione della presente Ordinanza, non si riceveranno più projettili dal Ministero della Guerra, nè dai Commissarj dei Rioni.

Roma il 1 Luglio 1849.

Per il Ministro della Guerra e Marina
M. Montecchi


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REPUBBLICA ROMANA


L’Assemblea Costituente, in nome di Dio e del Popolo,

Decreta:

I Triumviri Armellini, Mazzini e Saffi hanno ben meritato della Patria.

Roma 1 Luglio 1849.

Il PresidenteE. Allocatelli

I Segretarj
FabbrettiCocchiZambianchiPennacchi.


(511)

REPUBBLICA ROMANA


Dal Quartier generale S. Pietro in Montorio
1 Luglio 1849.


Jeri è stato un giorno fecondo in fatti d’armi: perdite e vantaggi. — Jeri l’Italia contò nuovi martiri. — Il Colonnello Manara ha lasciato un vuoto nelle file Repubblicane difficile a riempiersi — giovine di merito e di valore sorprendente, è stato colpito da palla nemica mentre sosteneva coraggiosamente la Villa Spada, contro un nemi co molto superiore. — L’America diede pur jeri col sangue d’un valoroso suo figlio, Andrea Aghiar, un saggio dell’amore de’ liberi di tutte le [p. 245 modifica]contrade per la bellissima e sciagurata nostra Italia.

Il Tenente Colonnello Medici si è distinto per perizia e valore alla difesa del primo bastione di destra da Porta San Pancrazio e della posizione Savorelli. — Si è distinto in compagnia del bravo Colonnello Ghilardi Comandante di quella linea.

Combatterono da leoni, la Legione Medici ed il 1° di Linea - respinsero per varie volte l’assalto della breccia, e pagarono colla preziosa vita di tanti giovani, speranza della patria, il sacro debito di tutti ……

Parte della Legione Manara ha combattuto in quel punto col valore consueto, assieme alle Compagnie del Reggimento Masi.

La Legione Italiana all’ordine del Colonnello Manara si mostrò degna della sua fama nella di fesa di Villa Spada. - Il 3° di Linea, difendendo le posizioni del Pino a lui affidate, si coprì, come il 1 ° di gloria.


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REPUBBLICA ROMANA


Romani!

L’ultima parola del Ministro della guerra è segno di ammirazione al vostro valore, ed eccitamento a durare nella santissima impresa della redenzione d’Italia.

I vostri martiri spirarono con questo nome sul labbro!

Difficoltà di condizioni — avversità di destini — reti diplomatiche — parole ingannevoli non vi arrestino mai!

Il legato dei prodi che per voi caddero sui baluardi della Città Eterna è santo, inviolabile! Eglino hanno riaperta la Storia Romana. — Voi continuatene i fasti!

Roma 1 Luglio 4849.




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COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ROMANA


PRINCIPII FONDAMENTALI

I.

La sovranità è per diritto eterno nel Popolo. Il Popolo dello stato romano è costituito in Repubblica democratica.

II.

Il Regime democratico ha per regola l’eguaglanza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, nè privilegi di nascita o casta.

III.

La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.

La Repubblica riguarda tutti i Popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’Italiana.

V.

I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

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VI.

La più equa distribuzione possibile degl’interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII.

Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.

VII.

Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DE'CITTADINI

1. Sono cittadini della Repubblica:

     Gli originari della Repubblica,

     Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti.

     Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi.

     Gli Stranieri col domicilio di dieci anni.

     I naturalisti con decreto del potere legislativo.

2. Si perde la cittadinanza:

     Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare.

     Per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo.

[p. 249 modifica]     Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero.

     Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica. L’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d’un popolo.

     Per condanna giudiziale.

3. Le persone e le proprietà sono inviolabili.

4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di Giudice, nè esser distolto da’ suoi Giudici naturali.

     Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome.

     Nessuno può essere carcerato per debito.

5. Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

6. Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.

7. La manifestazione del pensiero è libera. la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.

8. L’insegnamento è libero.

     Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

9. Il segreto delle lettere è inviolabile.

10. Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

11. L’associazione senza armi e senza scopo di delitto è libera.

12. Tutti i cittadini appartengono alla [p. 250 modifica]guardia Nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

13. Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica e previa giusta indennità.

14. La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.

     Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

TITOLO II.

DELL'ORDINAMENTO POLITICO

15. Ogni potere viene dal Popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario.

TITOLO III.

DELL'ASSEMBLEA

16. L’Assemblea è costituia da’ Rappresentanti del Popolo.

17. Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è elettore, a 25 eleggibile.

18. Non può essere Rappresentante del Popolo un pubblico funzionario nominato da Consoli o da Ministri.

19. Il numero de’ Rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

20. I comizi generali si radunano ogni tre anni nel 24 aprile.

[p. 251 modifica]Il Popolo vi elegge i suoi Rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

21. L’Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all’elezione.

Si rinnova ogni tre anni.

22. L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

23. L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.

Nell’intervallo può esser convocata ad urgenza sull’invito del Presidente co’ Segretari, di trenta membri, o del Consolato.

24. Non è legale se non riunisce la metà, più uno, de’ Rappresentanti.

Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

28. Le Sedute dell’Assemblea sono pubbliche.

Può costituirsi in comitato segreto.

26. I Rappresentanti del Popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdeita qualunque inquisizione.

27. Ogni arresto o inquisizione contro un Rappresentante è vietato, senza permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea, che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso, in cui un cittadino carcerato sia nominato Rappresentante.

28. Ciascun Rappresentante del Popolo riceve un indennizzo, cui non può rinunciare.

[p. 252 modifica]29. L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra e dei trattati.

30. La proposta delle leggi appartiene ai Rappresentanti e al Consolato.

31. Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea abbreviarlo in caso d’urgenza.

32. Le leggi adottate dall’Assemblea “vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del Popolo. Se il Consolato indugia, il Presidente dell’Assemblea fa la promulgazione.

TITOLO IV.

DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO

33. Tre sono i Consoli. Vengono nominati dall’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.

Debbono essere cittadini della Repubblica, e dell’età di 50 anni compiti.

34. L’ufficio de’ Consoli dura tre anni. Ogni anno uno de’ Consoli esce d’ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.

Niun Console può esser rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacchè uscì di carica.

35. Vi sono sette Ministri di nomina del Consolato:

1. Degli affari interni.
2. Degli affari esteri.
3. Di guerra e marina.
4. Di finanza.
5. Di grazia e giustizia.

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6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici.
7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

      36. Ai Consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali.

37. Ai Consoli spetta la nomina e revocazione di quegl’impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de’ Ministri.

38. Gli atti de’Consoli, finchè non sieno contrassegnati dal Ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dèi Consoli per la nomina e revocazione de’Ministri.

39. Ogni anno, ed a qualunque richiesta del l’Assemblea, i Consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

40. I Ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li risguardano.

41. I Consoli risiedono nel luogo ove si convoca l’Assemblea, nè possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea, sotto pena di decadenza.

42. Sono alloggiati a spese della Repubblica;e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tre mila seicento l’anno.

43. I Consoli e i Ministri sono responsabili.

44. I Consoli e i Ministri possono essere posti in istato di accusa dall’Assemblea sulla proposta di dieci Rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.

45. Ammessa l’accusa, il Console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all’esercizio della sua carica; se condannato, l’Assemblea passa a nuova elezione.

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TITOLO V.

DEL CONSIGLIO DI STATO

46. Vi è un Consiglio di Stato, composto di quindici Consiglieri nominati dall’Assemblea.

47. Esso deve essere consultato da’ Consoli e da’ Ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive: può esserlo sulle relazioni politiche.

48. Esso emana quei regolamenti, pei quali l’Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

TITOLO VI.

DEL POTERE GIUDIZIARIO

49. I Giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

50. Nominati dai Consoli ed in consiglio dei Ministri, sono inamovibili; non possono esser promossi, nè traslocati che con proprio consen so; nè sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

51. Per le contese civili vi è una Magistratura di pace.

52. La giustizia è amministrata in nome del Popolo pubblicamente; ma il Tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

53. Nelle cause criminali al Popolo appartiene il giudizio del fatto, ai Tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei Giudici del Fatto è determinata da legge relativa.

[p. 255 modifica]54. Vi è un pubblico Ministero presso i Tribunali della Repubblica.

55. Un Tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i Consigli ed i Ministri messi in istato di accusa. Il Tribunale supremo si compone del Presidente, di quattro Giudici più anziani della Cessazione, e di Giudici del Fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.

L’Assemblea designa il Magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico Ministero presso il Tribunale supremo.

È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

TITOLO VII.

DELLA FORZA PUBBLICA

56. L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinata da una legge, e solo per una legge può essere aumentato e diminuito.

57. L’esercito si forma per arrolamento volontario, o nel modo che la legge determina.

58. Nessuna truppa straniera può essere assoldata, nè introdotta nel territorio della Repubblfca, senza decreto dell’Assemblea.

59. I Generali sono nominati dall’Assemblea sulla proposta del Consolato.

60. La distribuzione de’ corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, nè possono subire variazione, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

[p. 256 modifica]61. Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito per elezione.

62. Alla Guardia Nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell’ordine interno e della Costituzione.

TITOLO VIII.

DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

63. Qualunque riforma di Costituzione può esser solo domandata nell’ultimo anno della Legislatura da un terzo almeno de’ Rappresentanti.

64. L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda, all’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i Comizi generali onde eleggere i Rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindici mila abitanti.

65. L’Assemblea di revisione è ancora Assemblea Legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

66. Le operazioni della Costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della Costituzione.

67. Coll’Apertura dell’Assemblea Legislativa cessa il mandato della Costituente.

68. Le leggi e i regolamenti esistenti [p. 257 modifica]restano in vigore, in quanto non si oppongono alla Costituzione, e finchè non sieno abrogati.

69. Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Votata ad unanimità.—Dal Campidoglio il 1 Luglio 1849.

Il PresidenteG. Galletti

I Vice - Presidenti


I Segretarii
G. Pennacchi
A. Fabbretti
G. Cocchi
A. Zambianchi.

(514)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Costituente

Decreta:

Sono accordati scudi dieci mila alla Commissione delle barricate per far fronte alle spese di fortificazione.

Il Triumvirato è incaricato dell’esecuzione di questo Decreto.

Roma 2 luglio 1849.

Il PresidenteAllocatelli


I Segretarii
G. Cocchi
A. Zambianchi
G. Pennacchi
A. Fabbretti

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Costituente

Decreta: Il Municipio Romano è dichiarato benemerito della Patria.

Roma 3 Luglio 1849.

Il PresidenteAllocatelli

I Segretarii
FabbrettiCocchiZambianchiPennacchi


(316)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE


POPOLO!

Da un anno le città italiane sono bombardate e mitragliate dallo straniero e dai Re. Roma ebbe i più civili stranieri, ebbe il più sacro dei Re per Bombardatori, Roma è Vinta — La Repubblica Francese volle immergere nel cuore della Repubblica Romana un pugnale, mentre gli austriaci e i Borboni ne torturavano barbaramente le membra. E perchè mai, o giustizia di Dio?

[p. 259 modifica]Il leone ferito a morte è ancora maestoso. Non garrisce, non rimprovera, non guata a chi lo ferì, non prorompe in un estremo, inutile sfogo di vendetta. No; la morte dei forti è spettacolo di dignità.

Popolo! la virtù non s’insegna, è nel cuore.

Ascolta il tuo, che è cuore Romano, e sarai grande.

Roma 3 Luglio 1849s

I Rappresentanti del Popolo

(517)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L' Assemblea Costituente

Decreta;

La legge del 29 Marzo, che riguarda le pen sioni da accordarsi ai feriti ed alle famiglie degli estinti per la guerra dell’Indipendenza Italiana, viene estesa ed applicata ai cittadini uccisi in occasione della guerra combattuta per la Repubblica.

[p. 260 modifica]Il Triumvirato è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma 3 Luglio 1849.

Il Presidente - Allocatelli


I Segretarii
PennacchiCocchiFabbrettiZambianchi