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54. Vi è un pubblico Ministero presso i Tribunali della Repubblica.

55. Un Tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i Consigli ed i Ministri messi in istato di accusa. Il Tribunale supremo si compone del Presidente, di quattro Giudici più anziani della Cessazione, e di Giudici del Fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.

L’Assemblea designa il Magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico Ministero presso il Tribunale supremo.

È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

TITOLO VII.

DELLA FORZA PUBBLICA

56. L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinata da una legge, e solo per una legge può essere aumentato e diminuito.

57. L’esercito si forma per arrolamento volontario, o nel modo che la legge determina.

58. Nessuna truppa straniera può essere assoldata, nè introdotta nel territorio della Repubblfca, senza decreto dell’Assemblea.

59. I Generali sono nominati dall’Assemblea sulla proposta del Consolato.

60. La distribuzione de’ corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, nè possono subire variazione, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.