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6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici.
7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

      36. Ai Consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali.

37. Ai Consoli spetta la nomina e revocazione di quegl’impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de’ Ministri.

38. Gli atti de’Consoli, finchè non sieno contrassegnati dal Ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dèi Consoli per la nomina e revocazione de’Ministri.

39. Ogni anno, ed a qualunque richiesta del l’Assemblea, i Consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

40. I Ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li risguardano.

41. I Consoli risiedono nel luogo ove si convoca l’Assemblea, nè possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea, sotto pena di decadenza.

42. Sono alloggiati a spese della Repubblica;e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tre mila seicento l’anno.

43. I Consoli e i Ministri sono responsabili.

44. I Consoli e i Ministri possono essere posti in istato di accusa dall’Assemblea sulla proposta di dieci Rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.

45. Ammessa l’accusa, il Console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all’esercizio della sua carica; se condannato, l’Assemblea passa a nuova elezione.