Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/1032


— 247 —

(513)

COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ROMANA


PRINCIPII FONDAMENTALI

I.

La sovranità è per diritto eterno nel Popolo. Il Popolo dello stato romano è costituito in Repubblica democratica.

II.

Il Regime democratico ha per regola l’eguaglanza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, nè privilegi di nascita o casta.

III.

La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.

La Repubblica riguarda tutti i Popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’Italiana.

V.

I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.