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29. L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra e dei trattati.

30. La proposta delle leggi appartiene ai Rappresentanti e al Consolato.

31. Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea abbreviarlo in caso d’urgenza.

32. Le leggi adottate dall’Assemblea “vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del Popolo. Se il Consolato indugia, il Presidente dell’Assemblea fa la promulgazione.

TITOLO IV.

DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO

33. Tre sono i Consoli. Vengono nominati dall’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.

Debbono essere cittadini della Repubblica, e dell’età di 50 anni compiti.

34. L’ufficio de’ Consoli dura tre anni. Ogni anno uno de’ Consoli esce d’ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.

Niun Console può esser rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacchè uscì di carica.

35. Vi sono sette Ministri di nomina del Consolato:

1. Degli affari interni.
2. Degli affari esteri.
3. Di guerra e marina.
4. Di finanza.
5. Di grazia e giustizia.