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61. Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito per elezione.

62. Alla Guardia Nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell’ordine interno e della Costituzione.

TITOLO VIII.

DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

63. Qualunque riforma di Costituzione può esser solo domandata nell’ultimo anno della Legislatura da un terzo almeno de’ Rappresentanti.

64. L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda, all’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i Comizi generali onde eleggere i Rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindici mila abitanti.

65. L’Assemblea di revisione è ancora Assemblea Legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

66. Le operazioni della Costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della Costituzione.

67. Coll’Apertura dell’Assemblea Legislativa cessa il mandato della Costituente.

68. Le leggi e i regolamenti esistenti resta-