Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/1036


— 251 —

Il Popolo vi elegge i suoi Rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

21. L’Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all’elezione.

Si rinnova ogni tre anni.

22. L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

23. L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.

Nell’intervallo può esser convocata ad urgenza sull’invito del Presidente co’ Segretari, di trenta membri, o del Consolato.

24. Non è legale se non riunisce la metà, più uno, de’ Rappresentanti.

Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

28. Le Sedute dell’Assemblea sono pubbliche.

Può costituirsi in comitato segreto.

26. I Rappresentanti del Popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdeita qualunque inquisizione.

27. Ogni arresto o inquisizione contro un Rappresentante è vietato, senza permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea, che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso, in cui un cittadino carcerato sia nominato Rappresentante.

28. Ciascun Rappresentante del Popolo riceve un indennizzo, cui non può rinunciare.