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VI.
La più equa distribuzione possibile degl’interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.
VII.
Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.
VII.
Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.
TITOLO I.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DE'CITTADINI
1. Sono cittadini della Repubblica:
Gli originari della Repubblica,
Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti.
Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi.
Gli Stranieri col domicilio di dieci anni.
I naturalisti con decreto del potere legislativo.
2. Si perde la cittadinanza:
Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare.
Per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo.