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VI.

La più equa distribuzione possibile degl’interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII.

Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.

VII.

Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DE'CITTADINI

1. Sono cittadini della Repubblica:

     Gli originari della Repubblica,

     Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti.

     Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi.

     Gli Stranieri col domicilio di dieci anni.

     I naturalisti con decreto del potere legislativo.

2. Si perde la cittadinanza:

     Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare.

     Per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo.